martedì 2 gennaio 2024

Capodichino e TAR: “legittimo” tassare l’imbarco di 2 € per ripianare il disavanzo del Comune

Il Tribunale Amministrativo Regionale-TAR della Campania ha pronunciato la SENTENZA sul ricorso proposto da Ge.S.A.C. Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A., contro Comune di Napoli,  la delibera comunale che ha istituito la tassa di 2 euro per i passeggeri che si imbarcano su voli che partono da Capodichino. La tassa è ammissibile e in linea su quanto stabilito dal Patto per Napoli.

Per i giudici del TAR il provvedimento è legittimo e rientra nelle misure utilizzabile al fine di ripianare il disavanzo del Comune, come stabilito dal Patto per Napoli.

Ma sarà adottata? In sospeso sono le altre due imposte storiche, quali l’Addizionale Comunale e l’IRESA-Imposta Regionale Emissioni Sonore Aeromobili. Due iniziative a supporto e tutela delle ricadute acustiche ambientali causate dalle flotte aeree, ancora “sospese e/o bloccate”.

Pur rivendicate dai Comuni Aeroportuali-ANCAI, sono diritti d’imbarco tuttora inevasi. Una, l’IRESA istituita con l’articolo 90, comma 4, della legge 21 novembre 2000 n. 342, l’altra nel 2004.

La sentenza, tra l’altro, riporta:

“Il maggior prelievo fiscale, in quanto mirato al rilancio degli investimenti da compiere proprio nella città in cui è sito l’aeroporto, si palesa in definitiva foriero di vantaggi e benefici anche per il gestore aeroportuale che quivi ricorre.

2.15.2. Di nessuna violazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) è, di poi, a parlarsi. Siccome puntualmente affermato in fattispecie analoga –in cui peraltro la misura dell’incremento era leggermente superiore a quella che quivi viene in rilievo- “deve innanzitutto escludersi che il principio di capacità contributiva sia stato violato dall’introduzione di aumenti contenuti in valore assoluto quali quelli in contestazione nel presente giudizio, di importo non superiore a 2,50 euro, e dunque di entità modesta. Del pari questo principio non può ritenersi leso sulla base del rapporto tra tale incremento ed il costo del biglietto aereo. Ciò perché l’acquisto di un biglietto costituisce senza dubbio manifestazione di capacità contributiva, ed in particolare di capacità economica ex art. 53 Cost. dell’acquirente del biglietto aereo, quale soggetto “percosso” dal tributo, ma il corrispettivo versato per tale acquisto non fornisce la misura di tale capacità, come invece il reddito, Pertanto, l’incremento dell’addizionale non deve essere informato a criteri di progressività sanciti dalla medesima disposizione costituzionale, a differenza delle imposte che colpiscono manifestazioni di capacità contributiva misurabili nel loro ammontare, quali appunto il reddito. Deve soggiungersi al riguardo che l’importo del biglietto dovuto a titolo di corrispettivo spettante al vettore aereo costituisce un elemento neutro rispetto alla commisurazione dell’addizionale in misura fissa. Infatti, quest’ultima si aggiunge al primo ammontare per venire conglobato nel prezzo finale, attraverso la rivalsa praticata dal vettore aereo ai sensi del più volte citato art. 5 l. n. 324 del 1976. Attraverso il meccanismo qui descritto il soggetto sul quale ricade il relativo onere economico – ovvero l’acquirente del biglietto aereo – risulta solamente gravato da un importo aggiuntivo di modesta entità che come tale non può ritenersi lesivo della sua capacità di concorrere alle spese pubbliche” (CdS, V, 2732/17).”

Il TAR ha, inoltre, condannando la società GESAC al pagamento delle spese di lite in favore del Comune per 5 mila euro. L’ENAC è stato condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti del Comune per 3 mila euro.

La misura che grava sui biglietti aerei è prevista alla legge del “Patto per Napoli”, voluta dal parlamento per salvare Palazzo San Giacomo dal dissesto. Tra i provvedimenti per coprire un quarto del prestito ottenuto alla Stato è stata indicata proprio quella dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco. Tra i motivi del ricorso di Gesac ha indicato che non si “non si comprende per quale ragione i passeggeri dei voli, che non hanno alcun rapporto con la città, debbano farsi carico dei debiti di quest’ultima”.

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