Il Tribunale Amministrativo Regionale-TAR della Campania ha pronunciato la SENTENZA sul ricorso proposto da Ge.S.A.C. Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A., contro Comune di Napoli, la delibera comunale che ha istituito la tassa di 2 euro per i passeggeri che si imbarcano su voli che partono da Capodichino. La tassa è ammissibile e in linea su quanto stabilito dal Patto per Napoli.
Per i giudici del TAR il provvedimento è legittimo e rientra
nelle misure utilizzabile al fine di ripianare il disavanzo del Comune, come
stabilito dal Patto per Napoli.
Ma sarà adottata? In sospeso sono le altre due imposte
storiche, quali l’Addizionale Comunale e l’IRESA-Imposta Regionale Emissioni Sonore
Aeromobili. Due iniziative a supporto e tutela delle ricadute acustiche ambientali
causate dalle flotte aeree, ancora “sospese e/o bloccate”.
Pur rivendicate dai Comuni Aeroportuali-ANCAI, sono diritti
d’imbarco tuttora inevasi. Una, l’IRESA istituita con l’articolo 90, comma 4,
della legge 21 novembre 2000 n. 342, l’altra nel 2004.
La sentenza, tra l’altro, riporta:
“Il maggior prelievo fiscale, in quanto mirato al rilancio
degli investimenti da compiere proprio nella città in cui è sito l’aeroporto,
si palesa in definitiva foriero di vantaggi e benefici anche per il gestore
aeroportuale che quivi ricorre.
2.15.2. Di nessuna violazione del principio di capacità
contributiva (art. 53 Cost.) è, di poi, a parlarsi. Siccome puntualmente
affermato in fattispecie analoga –in cui peraltro la misura dell’incremento era
leggermente superiore a quella che quivi viene in rilievo- “deve innanzitutto
escludersi che il principio di capacità contributiva sia stato violato
dall’introduzione di aumenti contenuti in valore assoluto quali quelli in contestazione
nel presente giudizio, di importo non superiore a 2,50 euro, e dunque di entità
modesta. Del pari questo principio non può ritenersi leso sulla base del
rapporto tra tale incremento ed il costo del biglietto aereo. Ciò perché
l’acquisto di un biglietto costituisce senza dubbio manifestazione di capacità
contributiva, ed in particolare di capacità economica ex art. 53 Cost.
dell’acquirente del biglietto aereo, quale soggetto “percosso” dal tributo, ma
il corrispettivo versato per tale acquisto non fornisce la misura di tale
capacità, come invece il reddito, Pertanto, l’incremento dell’addizionale non
deve essere informato a criteri di progressività sanciti dalla medesima
disposizione costituzionale, a differenza delle imposte che colpiscono
manifestazioni di capacità contributiva misurabili nel loro ammontare, quali
appunto il reddito. Deve soggiungersi al riguardo che l’importo del biglietto
dovuto a titolo di corrispettivo spettante al vettore aereo costituisce un
elemento neutro rispetto alla commisurazione dell’addizionale in misura fissa.
Infatti, quest’ultima si aggiunge al primo ammontare per venire conglobato nel
prezzo finale, attraverso la rivalsa praticata dal vettore aereo ai sensi del
più volte citato art. 5 l. n. 324 del 1976. Attraverso il meccanismo qui
descritto il soggetto sul quale ricade il relativo onere economico – ovvero
l’acquirente del biglietto aereo – risulta solamente gravato da un importo
aggiuntivo di modesta entità che come tale non può ritenersi lesivo della sua
capacità di concorrere alle spese pubbliche” (CdS, V, 2732/17).”
Il TAR ha, inoltre, condannando la società GESAC al pagamento delle spese di lite in favore del Comune per 5 mila euro. L’ENAC è stato condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti del Comune per 3 mila euro.
La misura che grava sui biglietti aerei è prevista alla
legge del “Patto per Napoli”, voluta dal parlamento per salvare Palazzo San
Giacomo dal dissesto. Tra i provvedimenti per coprire un quarto del prestito
ottenuto alla Stato è stata indicata proprio quella dell’addizionale comunale
sui diritti di imbarco. Tra i motivi del ricorso di Gesac ha indicato che non
si “non si comprende per quale ragione i passeggeri dei voli, che non hanno
alcun rapporto con la città, debbano farsi carico dei debiti di quest’ultima”.
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