martedì 30 giugno 2020

COVID-19, precisazioni ENAC sull'uso delle cappelliere e distanze


Deroga sulla distanza solo se senza trolley on-board e/o viceversa? La questione dell'utilizzo delle cappelliere per l'imbarco dei trolley è quindi correlato alla separazione dei passeggeri seduti in cabina passeggeri? Le considerazione sull'effettivo controllo del rispetto delle procedure adottate, ovvero tra cappelliere e trolley, rappresenta un riscontro minore e/o delegato al singolo passeggero imbarco e/o al personale di bordo? E se l'operazione concerne il 50% dei passeggeri?
All'interrogativo su che debba deve verificare la corretta adozione di una delle due o di entrambe le misure cautelative per fronteggiare il rischio contagio, si deve associare alle scontate considerazioni sulla qualità dell'aria nel ricircolo del flusso del condizionamento e della pressurizzazione. Basta davvero aver installato il filtri HEPA? E quali sono le flotte aeree che non hanno la possibilità di installazione? Come identificarle preliminarmente e vietare il volo civile-commerciale a tali tipologie di aeromobili?

Ecco comune il Comunicato Stampa n. 34/2020 del 26 Giugno 2020.
Precisazione ENAC ai vettori aerei sull’utilizzo delle cappelliere
L’ENAC, a chiarimento di quanto già comunicato, ha precisato, in una nota inviata alle compagnie aeree, che il divieto di utilizzo delle cappelliere è limitato ai voli dove non viene effettuato il distanziamento sociale a bordo; viceversa, l’utilizzo delle medesime è consentito sui voli dove viene attuato tale distanziamento.
Quindi l’utilizzo delle cappelliere è consentito sugli aeromobili dove viene rispettato il distanziamento sociale previsto dal DPCM dell’11/6/2020. Qualora, invece, si intenda derogare al limite consentito dal distanziamento sociale, solo in quel caso viene interdetto l’uso delle cappelliere. Si tratta, pertanto, di misure che consentono di derogare al distanziamento sociale per poter ottenere un maggior riempimento degli aerei.
Infatti, nell’Allegato 15 del DPCM 11/6/2020 è indicato il divieto di portare a bordo bagagli di grosse dimensioni tra le condizioni affinché i vettori possano beneficiare della deroga sul distanziamento a bordo dell’aeroplano.
Per ottenere la deroga al distanziamento, pertanto, è necessario il rispetto di una serie di prescrizioni tra cui quella relativa al bagaglio a mano e all’uso delle cappelliere.
Si ricorda che l’obbligo di distanziamento deve essere rispettato da tutti i vettori a prescindere dalla nazionalità e che tutte le condizioni previste per derogare al distanziamento devono sussistere contemporaneamente. Ove anche una sola delle condizioni non sia osservata, il distanziamento deve essere mantenuto”.

lunedì 29 giugno 2020

Sabato 27 Giugno, precipita un elicottero-ultraleggero


Ferito il pilota! Un 56enne di Arta Terme (Friuli) era alla guida di un elicottero monoposto Konner, nelle campagne di Caorle nel Veneto intorno alle 16.00 quando ha tentato un atterraggio di emergenza nella zona di Caposile. La cronaca riporta come, causa una avaria al motore, incerto tra un ammaraggio sul fiume Livenza e un crash-landing su alcuni campi di granoturco, avrebbe toccato “terra” con danni sostanziali all'elicottero ultraleggero presso la Strada dei Salici,.
Sarebbe stato lo stesso pilota ad attivare i soccorsi con un telefonino. Era decollato dall'aviosuperficie di Amaro presso Tolmezzo in Friuli con destinazione Caorle.

sabato 27 giugno 2020

Aeroporti e la tutela del territorio e dei cittadini


Quanti sono i masterplan da verificare e, magari, da rivedere e integrare?ICAO ed EASA e, in Italia, ENAC hanno da sempre delineato misure e disposizioni per “proteggere” la comunità dei cittadini dell'intorno aeroportuale.
Ma quale è il punto in Italia?
Con il documento “Programma Nazionale per la Safety dell’Aviazione Civile, State Safety Programme – Italy, Edizione 4, 9 gennaio 2020, è stato posto l'adeguamento del Regolamento UE 139/2014.
La trilogia del programma “manutenzione, ristrutturazione e sviluppo” ha inquadrato le scadenze attuative al fine di garantire una transizione graduale e un livello elevato di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, le norme attuative devono rispecchiare lo stato dell’arte e le migliori pratiche nel settore aeroportuale; tener conto delle norme e delle pratiche raccomandate applicabili dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile - ICAO, rispettando in tal modo la classificazione dell’ICAO in tutto il sistema delle norme;
-tener conto delle esperienze operative degli aeroporti a livello internazionale, nonché del progresso tecnico e scientifico nel settore aeroportuale;
-essere proporzionate alle dimensioni, al traffico, alla categoria e alla complessità dell’aeroporto e alla natura e al volume delle operazioni che vi sono effettuate;
-prevedere la necessaria flessibilità per la conformità richiesta;
-tener conto dei casi in cui l’infrastruttura dell’aeroporto è stata sviluppata prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto dei diversi requisiti previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati membri.
Una particolare attenzione è stata posta sulla “realtà edificata ed esistente” nell'extrasedime aeroportuale:
Per quanto riguarda la gestione di ostacoli nei dintorni dell’aeroporto nonché le altre attività che si svolgono al di fuori del sedime aeroportuale ogni Stato membro può designare le diverse autorità e gli altri soggetti competenti per il monitoraggio, la valutazione e la riduzione dei rischi. Scopo del presente regolamento è di non modificare l’attuale ripartizione dei compiti all’interno dello Stato membro. Tuttavia, è necessario che in ogni Stato membro venga assicurata un’organizzazione capillare delle competenze in materia di protezione dei dintorni dell’aeroporto e di monitoraggio e attenuazione dei rischi causati dalle attività umane. Occorre pertanto garantire che le autorità responsabili della protezione dei dintorni degli aeroporti dispongano delle competenze adeguate per espletare i loro obblighi”.
Quale è, in definitiva la situazione degli scali elencati nel Piano Nazionale Aeroporti-PNA? Quanti di questi sono in “deroga”,ed entro quale scadenza devono essere “messi in sicurezza”?

venerdì 26 giugno 2020

COVID-19, flotte aeree e bagagli a mano, il comunicato ENAC

Il ricircolo dell'aria dalle cappelliere, anche con HEPA, comunque sono un rischio? 

Ancora interrogativi sul volo nell'epoca del COVID-19. La ripresa dei voli con i passeggeri e l'equipaggio localizzati nella cabina passeggeri e di pilotaggio è ancora un argomento che crea contrapposizioni. Tra le dichiarazioni che l'aria che circola e ri-circola senza alcun rischio di contagio, purchè sia mantenuta la distanza raccomandata (1 metro e/o 1,5 metri), con la mascherina e l'ausilio dei filtri HEPA che assicurerebbero una salubrità dell'aria in grado di fronteggiare qualsivoglia “pericolo” di trasmissione tra passeggeri “positivi” e/o “asintomatici” e chi sostiene che un certo livello di rischio, comunque, esiste, non è ancora risolto.
Lo stesso Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, ordinario di igiene generale – riportano i media – dell'Università Cattolica, presentando un Rapporto Osserva salute, ha sostenuto che “prendere l'aereo? E' una cosa ancora da non fare”. Le argomentazioni seguenti descrivono tali rischi con la pulizia ed il possibile contagio sulle superfici interne della fusoliera, dei tavolini e dei sedili.
A tale riguardo il seguente comunicato ENAC, sembrerebbe riferirsi non solo all'utilizzo delle cappelliere, alla loro pulizia e al flusso dell'aria dell'impianto di condizionamento e presurrizzaione, che potrebbe risultare rallentata nel ricircolo rotatorio, nel flusso longitudinale vero i filtri HEPA, a fronte dei processi di sanificazione e igienizzazione. Operazioni che, difficilmente, potranno risultare, complete, integrali e risolutive.
Ecco il testo ENAC, riferito, al solo utilizzo delle cappelliere, il divieto di portare a bordo trolley di dimensioni standard. Che i passeggeri, storicamente, portano a bordo.

"Comunicazione ai vettori a seguito di indicazioni del Ministero della Salute inviata in data 25 giugno 2020
Si fa riferimento alla nota ENAC prot. 57190 del 12 giugno u.s. avente per oggetto “Nuove disposizioni per fronteggiare l’epidemia da COVID 19. DPCM 11 giugno 2020”.
Al riguardo, su indicazioni del Ministero della Salute, in risposta alla richiesta dell’ENAC di avere chiarimenti riguardo alle prescrizioni di cui all’all. 15 del DPCM 11 giugno 2020 relativamente alle condizioni per derogare all’obbligo del distanziamento a bordo degli aeromobili,
sono confermate le condizioni necessarie per derogare all’obbligo di distanziamento indicate nell’all. 15 del DPCM 11 giugno 2020, ricordate nella nota ENAC prot. 57190 del 12 giugno u.s. In particolare:
- per quanto riguarda la misurazione della temperatura, il controllo deve essere effettuato prima dell’accesso all’aeromobile (se la temperatura supera i 37,5° deve essere vietato l’accesso a bordo). Non è, pertanto, necessario un ulteriore controllo come prima indicato se il passeggero è stato sottoposto alla misurazione all’ingresso dell’aerostazione e comunque prima dell’imbarco.
- per quanto concerne il bagaglio a mano, ai passeggeri è consentito di portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato. Per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l’utilizzo delle cappelliere.
- per quanto riguarda: a) la autocertificazione da parte del passeggero che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID 19 negli ultimi due giorni, prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi e b) l’impegno del passeggero a comunicare, al fine della tracciabilità dei contatti, al vettore e alla Autorità sanitaria territoriale competente, l’insorgenza di sintomatologia COVID 19 comparsa entro 8 giorni dallo sbarco dall’aeromobile, è stato fornito dal Ministero della salute il modello allegato che deve essere compilato dal passeggero – preferibilmente in modalità elettronica - e consegnato al vettore prima della partenza.
Si ricorda che l’obbligo di distanziamento deve essere rispettato da tutti i vettori a prescindere dalla nazionalità e che tutte le condizioni per derogare al distanziamento devono sussistere contemporaneamente. Ove anche una sola delle predette condizioni non sia osservata, il distanziamento deve essere mantenuto. Si allega, per pronto riferimento, il modello di autodichiarazione Covid–19, fornito dal Ministero della Salute, che deve essere compilato dal passeggero – preferibilmente in modalità elettronica - e consegnato al vettore prima della partenza,

giovedì 25 giugno 2020

Aerolinee low cost, ENAC, i tanti accordi co-marketing e le tariffe stralciate


Una specifica indagine era stata avviata nel lontano 2005! Era il 2005, il 17 Marzo, quando ENAC con un comunicato stampa informava l'apertura di una “indagine conoscitiva sui rapporti tra aeroporti e compagnie aeree”.
Il testo era in seguente:
L’Ente Nazionale per l'Aviazione Civile rende noto di aver ripreso il programma di verifiche sui rapporti economici che legano gli aeroporti nazionali ad alcune compagnie aeree tradizionali e low cost.
Obiettivo dell’indagine è l’acquisizione di informazioni su politiche commerciali adottate dai gestori aeroportuali in tema di tariffe di handling (servizi a terra) applicate ai vettori utenti degli aeroporti; verifica della correttezza ed imparzialità delle tariffe applicate; valutazione della trasparenza degli incentivi di marketing corrisposti dai gestori ai vettori in modo da favorire l’apertura di nuove rotte.
L’analisi di tali aspetti è volta a garantire una corretta concorrenza nel mercato del trasporto aereo e ad escludere sconti che possano gravare sui costi della comunità qualora tali sconti vengano praticati da società di gestione con capitale a partecipazione pubblica”.
Quali sono stati i risultati se, dopo 15 anni il Corriere della Sera, lo scorso 20 Giugno, con l'articolo “Alitalia e l'accusa agli aeroporti: Basta discriminazioni tariffarie a favore delle low cost” ha illustrato uno scenario caotico?
Quattro giorni prima, il 16 Giugno sullo stesso Corsera l'articolo “Aerei, le low cost in Italia grazie  a 391 milioni di incentivi all’anno”, aveva inquadrato, nel dettaglio, i costi, i patti e la mancata trasparenza.
Una realtà operativa del tutto anticompetitiva, causata dei numerosi accordi di co-marketing intercorsi tra Enti, aziende pubbliche e para-pubbliche con vettori low cost.
Negli ultimi 15 anni il divario concorrenziale, nel corso del tempo, è progressivamente squilibrato senza che alcuno, in Italia e nella UE, fatto salvo alcune interrogazioni parlamentari, avesse posto interventi e misure correttive. In attesa di un qualche riscontro, intanto, sarebbe utile conoscere i risultati di quella indagine ENAC.

mercoledì 24 giugno 2020

Aeroporto Fiumicino, dal raddoppio, alla 4 pista, al PGT?


Ma sono verifiche correlate al Piano di Rischio, al Rischio Terzi e al carico antropico! Sono progetti, masterplan che devono riferirsi anche all'indice di affollamento, al Piano di Emergenza Esterno-PEE ed alle “volumetrie” insediate all'interno ed all'esterno del maggior sedime aereoportuale del Belpaese. In parallelo alle limitazioni relative agli ostacoli ed ai potenziali pericoli, al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, conformemente alla normativa ICAO.
Con un interrogativo per quanto riguarda il Leonardo da Vinci..
Quando sono stati certificati rispettivamente, il Piano di Rischio, il Rischio Terzi-curve di isorischio e il Piano di Governo del Territorio-PGT dello scalo romano?
I “vincoli”, in passato erano identificati come “servitù aeronautiche”, al fine di costituire uno strumento operativo essenziale per il governo del territorio e per la tutela delle comunità dei cittadini residenti.
In sostanza le aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli orizzontali ed alle aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli a quota variabile.
Altre “servitù aeronautiche” rimandano all'applicazione della legge 58 del 1963, in seguito modificate con le variazioni del Codice della Navigazione con gli articoli 707 e 715 (vedi sotto).
Ma per saperne di più è indispensabile sapere la data di certificazione del Piano di Rischio aeroportuale di Fiumicino, con la definizione delle zone A, B, C e D individuate dall'art.707 del Codice di Navigazione-CdN. Le due distinte “Relazioni”. Quella attinente la prima formulazione del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio di Aeroporti – RCEA – ENAC, ovvero quello relativo al Codice della Navigazione (di cui al D.lgs. 96/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 151/2006) che aveva introdotto al Capo III nuove previsioni normative in materia di vincoli alla proprietà privata da apporre sui terreni limitrofi agli aeroporti.
Ma è altrettanto fondamentale conoscere la data dell'aggiornamento dello stesso Piano di Rischio, conseguente all'emendamento 20-11-2011 al RCEA che ha introdotto le fasce laterali alla pista di volo al fine di aumentare la tutela dei territori limitrofo agli aeroporti.
Una ulteriore “servitù aeronautica” è associata alla definizione delle cosiddette “curve di isorischio dello scalo “romano” ed alle relative “mappe” riguardanti il livello di traffico aereo “attuale” e quello “futuro”.
La redazione della MAPPE DI VINCOLO LIMITAZIONI RELATIVE AGLI OSTACOLI E AI PERICOLI PER LA NAVIGAZIONE AEREA (Art. 707 commi 1, 2, 3, 4 del Codice della Navigazione), con la RELAZIONE ILLUSTRATIVA , sono strumenti di base e fondamentali per l'adozione del Piano di Governo del Territorio – PGT.
Sono stati, in sintesi, elencati, in definitiva, gli “strumenti cognitivi” primari per l'elaborazione di qualsivoglia masterplan aeroportuale, per progetti a 20/30 anni.
La presentazione dei masterplan, per la costruzione di una o di nuove piste, per il raddoppio del sedime, come era stato all'origine formulato per il primo è più importante hub aeroportuale del Belpaese non può prescindere da tali valutazioni.
Sono state fatte e sono risultate esaurienti
Il Piano di Rischio, il Rischio Terzi, il Piano di Governo del Territorio conseguente alla limitazione ostacoli ed alle edificazioni in deroga all'Art. 707 quando, in che data sono state certificate da ENAC?

Capo III Vincoli della proprietà privata
707. Determinazione delle zone soggette a limitazioni. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC. Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali può accedere nella proprietà privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica. Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato. Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicità ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei. Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i Comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell’ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell’Annesso XIV ICAO. Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa.
715. Valutazione di rischio delle attività aeronautiche. Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio. Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma.


martedì 23 giugno 2020

COVID-19 e rimborso passeggeri. Tutti lo rivendicano!


Da CODACONS a CODICI, da ENAC ad Aeci, alla UE! Il “rapporto” tra le aerolinee ed i passeggeri che avevano prenotato e/o avevano acquistato un biglietto aereo per voli sospesi causa il lockdown del traffico aereo, è avvenuta la svolta definitiva. L'agognata soluzione. È prossima. Non più “voucher” per i “consumatori” ma immediato rimborso.
Dopo rivendicazioni delle rappresentanze degli utenti “aerei” come CODACONS, Assoutenti, dopo ENAC, ora anche Codici" (Centro per i diritti del cittadino), "Aeci" (Associazione europea consumatori indipendenti). La stessa Commissione europea e lìAntitrust hanno rafforzato le richieste dei passeggeri.
Dopo il Comunicato Stampa n. 31/2020 con il quale “ENAC richiama i vettori al rispetto del Regolamento di tutela dei passeggeri: in caso di cancellazioni di voli per cause non riconducibili a Covid-19, la normativa prevede il rimborso del biglietto e non l’erogazione di un voucher” ecco il più stringente Comunicato stampa n.32 del 22 Giugno 2020.
L’ENAC sta avviando sanzioni a compagnie per mancato rispetto del Regolamento: per cancellazioni di voli per cause non riconducibili all’emergenza Covid è previsto il rimborso del biglietto
Come già anticipato con la comunicazione inviata ai vettori operanti in Italia lo scorso 18 giugno, con cui l’ENAC richiamava le compagnie al rispetto del Regolamento comunitario n. 261 del 2004 che tutela i passeggeri nei casi di ritardi, cancellazioni, overbooking e mancata informativa, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile sta avviando alcune istruttorie per l’erogazione di sanzioni nei confronti delle compagnie che non hanno applicato il citato Regolamento.
Nonostante il richiamo, infatti, dai primi riscontri sembrebbe che alcune compagnie aeree continuino a cancellare voli adducendo come causale l’emergenza Covid-19 (fattispecie previste nell’art. 88 bis della L. 24 aprile 2020, n. 27), e riconoscendo ai passeggeri solo un voucher.
Dato che a partire dal 3 giugno u.s. sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale e nell’area europea Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, le cancellazioni dopo tale data sembrerebbero operate da scelte commerciali e imprenditoriali dei vettori, non da motivi riconducibili all’emergenza.
Il Regolamento Comunitario n. 261 del 2004, prevede, nei casi di cancellazione di voli per cause non collegate all’emergenza Covid-19, che le compagnie forniscano ai passeggeri:
l’informativa,
la riprotezione,
il rimborso del prezzo del biglietto (non la corresponsione di un voucher),
la compensazione, ove dovuta.
L’ENAC, pertanto, sta avviando gli accertamenti che porteranno all’erogazione di sanzioni nei confronti dei vettori in caso di accertata violazione del Regolamento Comunitario di riferimento.”

lunedì 22 giugno 2020

Palermo, Sabato 20 Giugno, precipita elicottero


ANSV ha aperto una inchiesta sull'Eurocopter Ecureuil! L'incidente si è verificato intorno alle 12.00 nei pressi di Collesano in Provincia di Palermo. Un elicottero della società Helixcom stava operando a ridosso di una parte rocciosa, nei pressi di abitazioni, in via Isnello, quando con un boato si è registrato lo schianto su un costone.
L'Ansv (Agenzia nazionale sicurezza volo) ha aperto l'inchiesta di sicurezza sull’incidente che ha riguardato l’elicottero AS-350B3, immatricolato I-MLTA. Il pilota e l'operaio al suolo colpito da parti dell'elicottero sono stati recuperati dai soccorsi e trasportati in ospedale. Non avrebbero riportato ferite di sorta. Numerosi presenti avrebbero ripreso foto e video dell'incidente, con l'elicottero che, in parte, scivolando sulle roccie sui terreni sottostanti, si sarebbe incendiato. Spezzoni dell'elicottero sono stati trovati anche a 500 metri di distanza.

sabato 20 giugno 2020

ENAC, passeggeri da risarcire: non voucher ma il rimborso del biglietto


E' una questione risolta o sarà un contenzioso infinito? Con un comunicato stampa l'ENAC sollecita le aerolinee all'immediato rimborso del biglietto pagato dal passeggero a seguito della cancellazione del volo. L'ENAC in pratica non fa altro che riaffermare l'adozione puntuale del  Regolamento comunitario di tutela dei passeggeri del 2004. Eventuali violazioni saranno/sarebbero sottoposti a procedimenti sanzionatori nei riguardi delle aerolinee che violeranno tali disposizioni. Finirà davvero così? Il Regolamento Comunitario UE n. 261 precisa come sia dovuto il rimborso del prezzo del biglietto (nessuna corresponsione con voucher). Le stesse regole, altresì, valgono per la rinuncia del passeggero che, salvo motivi di impedimento legati a situazioni Covid-19, decida di non partire.
Comunicato Stampa n. 31/ del 18 Giugno 2020
ENAC richiama i vettori al rispetto del Regolamento di tutela dei passeggeri: in caso di cancellazioni di voli per cause non riconducibili a Covid-19, la normativa prevede il rimborso del biglietto e non l’erogazione di un voucher
In merito alle numerose segnalazioni relative a cancellazioni di voli, l’Ente nazionale per l’Aviazione Civile rende noto di avere richiamato i vettori operanti in Italia al rispetto del Regolamento comunitario n. 261 del 2004 che tutela i passeggeri nei casi di ritardi, cancellazioni, overbooking e mancata informativa.
Infatti, dato che a partire dal 3 giugno u.s. sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale e nell’area europea, Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, le cancellazioni operate da tale data non sembrano possano essere ricondotte, salvo casi specifici, a cause determinate dal Covid-19 (come da art. 88 bis della L. 24 aprile 2020, n. 27), ma a scelte imprenditoriali.
Pertanto, ferma restando la facoltà per i vettori di cancellare i voli programmati, la normativa applicabile è il Regolamento Comunitario n. 261 del 2004, che prevede, per le cancellazioni, l’informativa al passeggero, la riprotezione, il rimborso del prezzo del biglietto (non la corresponsione del voucher) e la compensazione, ove dovuta.
Le stesse regole valgono per la rinuncia del passeggero che, salvo motivi di impedimento legati a situazioni Covid-19, decida di non partire. In tale caso saranno applicabili le condizioni di trasporto e tariffarie previste dal vettore.
L’ENAC continuerà a monitorare la situazione intervenendo con l’eventuale avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti dei vettori in caso di accertata violazione del Regolamento Comunitario di riferimento.


venerdì 19 giugno 2020

Voli cancellati in epoca COVID-19: interviene il CODACONS


Esposto sulla proposta esclusiva di “voucher” ! Il Codacons,, Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e la tutela dei diritti di Utenti e Consumatori, con un comunicato del 19 Giugno 2020, rileva la raffica di segnalazioni dei consumatori su compagnie e che annullano voli e negano rimborsi, ha emanato il seguente comunicato stampa.
BIGLIETTI CANCELLATI A BREVE DISTANZA DA PRENOTAZIONE CON LA SCUSA DEL COVID. PROPOSTO SOLO VOUCHER
CODACONS PRESENTA ESPOSTO A PROCURA DI ROMA E ANTITRUST PER TRUFFA E PRATICA SCORRETTA. PRASSI POTREBBE ESSERE FINALIZZATA AD OTTENERE LIQUIDITA’
Numerose le segnalazioni giunte in queste ore al Codacons circa il comportamento delle compagnie aeree che, dopo aver venduto biglietti ai consumatori per viaggi previsti nei prossimi giorni, cancellano improvvisamente i voli, attribuendo al Covid la causa della cancellazione e riconoscendo agli utenti solo un voucher come forma di rimborso.
Diversi vettori aerei, come Alitalia, Easyjet e Iberia, stanno comunicando in questi giorni agli utenti la soppressione di voli acquistati recentemente e relativi a viaggi da effettuare nelle prossime settimane – spiega il Codacons – Le compagnie attribuiscono all’emergenza Covid la causa delle cancellazioni ma, come sostenuto anche dall’Enac, non sembrano sussistere adeguate giustificazioni che possano ricondurre all’emergenza sanitaria le decisioni delle società.
C’è il rischio che la strategia messa in atto sia finalizzata ad acquisire liquidità per poi utilizzare le disposizioni del Decreto Cura Italia che consentono, nel caso di cancellazioni legate all’emergenza Covid, di riconoscere un voucher come indennizzo, nonostante il Regolamento comunitario n. 261 del 2004 preveda, in caso di cancellazione del volo, il rimborso integrale del biglietto.
Per tale motivo il Codacons ha deciso di chiedere l’intervento urgente dell’Antitrust e della Procura di Roma, affinché sia aperta una indagine alla luce delle possibili fattispecie di pratica commerciale scorretta e truffa.
Tutti i consumatori incappati nel “trabocchetto” possono segnalare il proprio caso inviando una mail all’indirizzo info@codacons.it e ottenendo assistenza al numero 89349966 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 17”.


giovedì 18 giugno 2020

ICAO, emanati standards per operare nell'era del COVID-19


The aircraft module contains specific guidance addressing boarding processes, seat assignment processes, baggage, interaction on board, environmental control systems, food and beverage service, lavatory access, crew protection, management of sick passengers or crew members, and cleaning and disinfection of the flight deck, cabin, and cargo compartment.
The elements of this module are listed below.


Aircraft-Module---Passenger-and-Crew-–-General
Aircraft-Module---Disinfection-–-Flight-Deck
Aircraft-Module---Disinfection-–-Passenger-Cabin
Aircraft-Module---Disinfection-–-Cargo-compartment
Aircraft-Module---Disinfection-–-Maintenance
Aircraft-Module---Air-System-Operations

Aircraft Module - Air System Operations 

To minimize people generated contaminant concentrations during ground and flight operations, the aircraft manufacturers recommends maximizing total cabin airflow and care should be taken to avoid blocking air vents (particularly along the floor).  These are general recommendations for cabin air considerations and there may be exceptions for specific aircraft models.  It is strongly recommended that operators consult with the Aircraft OEM for questions specific to an aircraft type.
Considerations
Ground Operations (before chocks-off and after chocks-in)​
  • Avoid operations without the air conditioning Packs or external Pre-Conditioned Air (PCA) source.  External air sources are not processed through a HEPA filter.  The aircraft APU should be permitted to be used at the gate to enable the aircraft’s air conditioning system to be operated, if equivalent filtration from PCA is not available.
  • If the aircraft has an air recirculation system, but does not have HEPA filters installed, refer to OEM published documents or contact the OEM to determine the recirculation system setting.
  • It is recommended that fresh air and recirculation systems be operated to exchange the volume of cabin air before boarding.
    • For those aircraft with air conditioning, run the air conditioning packs (with bleed air provided by APU or engines) or supply air via external Pre-Conditioned Air (PCA) source at least 10 minutes prior to the boarding process, throughout boarding and during disembarkation.
    • For aircraft with HEPA filters, run the recirculation system to maximize flow through the filters.
    • For those aircraft without air condition system, keep aircraft doors open during turnaround time to facilitate cabin air exchange (passengers’ door, service door and cargo door).
Flight Operations
  • Operate Environmental Control Systems with all Packs in AUTO and recirculation fans on.
    • Valid only if HEPA recirculation air filters are confirmed to be installed.
  • If non-HEPA filters are installed, contact the Aircraft OEM for recommendations on recirculation settings.
  • If the aircraft in-flight operating procedure calls for packs to be off for take-off, the packs should be switched back on as soon as thrust performance allows.
MEL Dispatch:
  • Fully operational air conditioning packs and recirculation fans provides the best overall cabin ventilation performance.  It is recommended to minimize dispatch with packs inoperative. It is recommended to minimize dispatch with recirculation fans inoperative for aircraft equipped with HEPA filter.
  • Some aircraft have better airflow performance with all outflow valves operational. It is recommended the contact with the OEM about the ventilation performance of the aircraft with outflow valves inoperative and the limitations associated with the dispatch in this situation.
High Flow (max Bleed) Switch:
  • If the aircraft has an option for high flow operation, contact the OEM for setting recommendations.
    For example:
    Boeing recommends that airlines select High Flow Mode for 747-8, MD-80 and MD-90 aircraft, as this will maximize total ventilation rate in the cabin.  Note that this will increase fuel burn.  However, for the 747-400 and 737, High Flow Mode should NOT be selected as this does not result in an increase in total ventilation rate.  For all models, recirculation fans should remain on (when HEPA filters are installed).
Sick Passenger Positioning:
  • Separate the ill person from the other passengers by minimum of 1 meter (usually about two seats left empty in all directions, depending on the cabin design) from the seat occupied by the suspected case. Where possible this should be done by moving other passengers away.
Filter Maintenance:
  • Follow normal maintenance procedures as specified by the OEM. Please take note of special protection and handling of filters when changing them.
  • Contact OEM or refer to OEM published document to check if an additional sanitization procedure and/or personnel health protection is required to avoid microbiological contamination in the filter replacement area. 
Means for uniform implementation
  • OEM communication through ICCAIA and OEM communication with airlines
  • Use the Aircraft COVID-19 Disinfection Control Sheet (PHC Form 2) or a similar one when appropriate 


mercoledì 17 giugno 2020

Cina, torna il COVID-19 - Coronavirus, Pechino ferma i voli


In Europa, EASA ed ENAC rilanciano il trasporto aereo. La notizia che la Cina cancella il 60% dei voli commerciali, almeno sullo scalo della Capitale, a seguito del riscontro di nuovi casi, senza peraltro vittime – lo ha riportato il Global Times, quotidiano cinese – che ha bloccato a terra 1255 voli nella giornata del 17 Giugno, pone, inevitabilmente interrogativi, anche sulle misure precauzionali nella riapertura dei voli in Italia ed Europa.
La circolare ENAC “LG2020/001-APT- EMERGENZA COVID-19 - LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DEL TRAFFICO NEGLI AEROPORTI Ed. n. 4 del 12 giugno 2020 , che rimanda al protocollo EASA “ Review of Aviation Safety Issues Arising from the COVID-19 Pandemic” dovrà essere riesaminato, anche, in relazione con le prescrizioni, limitazioni, conseguenti al “ridotto” numero dei contagi registrati in Cina.
Una realtà di contagi cinesi che non avrebbe, al momento, registrato vittime.
Le Linee Guida per gestione del trasporto aereo, con le “nuove esigenze sanitarie sia nella fase dell’emergenza, sia in futuro, debba contemperare il prioritario obiettivo della salute di passeggeri, degli equipaggi e degli addetti dell’intera filiera con le caratteristiche funzionali e operative sensibili del trasporto aereo stesso, e, con un approccio multilayered coerente con i principi del Safety Management Systems
(SMS), debba salvaguardare le condizioni operative sostenibili e la praticabilità dei servizi commerciali, nonché recuperare confidenza dei passeggeri stessi nel trasporto aereo.” dovranno essere ritenute basilari ed essenziali, ma inquadrate sulla realtà giornaliera dei possibili contagi.
Da dove proviene la “nuova ondata dei contagi” cinesi se, oltre alla chiusura di interi quartieri della Capitale cinese, sono state imposte,limitazioni ai viaggi dentro e fuori la città, non solo dai distretti in cui sono stati individuati nuovi casi, ma è stato deciso, anche, il blocco dei viaggi aerei?
Qualche caso di contagio è stato registrato, anche, in volo o la misura emergenziale di taglio ai voli è una misura, del tutto, precauzionale?

martedì 16 giugno 2020

Fiumicino, dal Governo che rilancia la quarta pista, al comunicato di Fuoripista


Dalla bocciatura del raddoppio al nuovo masterplan? Il documento #italiaveloce, “Piano delle Infrastrutture e dei Trasporti per un'Italia ad Alta velocità ferroviaria, aerea e marittima”L'Italia resiliente progetta il futuro: nuove strategie per trasporti, logistica e infrastrutture, tra gli interventi prioritari, per quanto riguarda gli aeroporti, avrebbe in cantiere la costruzione di una nuova pista, la numero quattro.
Sulla materia il Comitato "Fuoripista" ha emanato il seguente comunicato-stampa:

"A pagina 22 delle slide presentate domenica dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti tra le opere previste da ItaliaVeloce, ed in particolare tra quelle prioritarie si trova la seguente dicitura: Sviluppo aeroporto di Fiumicino air side and land side:
Costruzione di una nuova pista di volo (quarta) e adeguamento della capacità dei terminal coerentemente con le previsioni di crescita dei passeggeri.
In pratica, in sfregio alla bocciatura subita dal progetto di Enac/AdR di ampliamento dell’aeroporto al 2030 inferta dal ministero dell’Ambiente (Commissione tecnica Via/Vas) presieduto da Sergio Costa, e contro le indicazioni venute dal mondo dei nostri rappresentanti politici, che al Senato, nel 2018 approvarono all’unanimità un ordine del giorno contro l’espansione dell’aeroporto al di fuori del sedime attuale, il ministro Paola De Micheli ha presentato un lungo elenco di opere tra le quali la famigerata quarta pista di Fiumicino.
E neppure il ministro ha tenuto conto delle posizioni ampiamente ribadite dei suoi stessi compagni di partito: il sindaco Esterino Montino, che impegnato con tenacia nella difesa del territorio, sul No alla Quarta Pista ha vinto ben due campagne elettorali che lo hanno messo a capo dell’amministrazione comunale di Fiumicino (cioè del Comune sul quale l’aeroporto insiste), e neppure il ministro si è preoccupato di smentire quanto Nicola Zingaretti il suo segretario di partito, nonché presidente della Regione Lazio (cioè della Regione dove insiste l’aeroporto), ha scritto nel programma elettorale con il quale è stato eletto, anche lui, impegnato a garantire uno sviluppo aeroportuale entro il sedime attuale.
Tanto meno al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sembrano turbati dal fatto che proprio dove si vorrebbe costruire la quarta pista esiste una Riserva naturale statale -istituita nel 1996 ben prima dei progetti di ampliamento, che quindi sono stati elaborati ben sapendo dei vincoli esistenti, ma evidentemente, nella arrogante convinzione che si sarebbero potuti aggirare- e che proprio l’esistenza della riserva costituisce l’ostacolo principale e la ragione della bocciatura della commissione di Via a quarta pista ed opere infrastrutturale al di fuori del sedime.
Evidentemente al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sono convinti che i vincoli ambientali esistenti si possano calpestare senza danno, così come si possono ignorare le previsioni post-Covid che danno in netta e prolungata discesa il traffico aereo a livello mondiale e che l’urgenza di una quarta pista (la cui necessità è stata già ampiamente contestata visto che l’aeroporto si attestava prima del Covid sui 40 milioni di pass/anno, con 3 piste, contro Heathrow che ne movimenta 70 milioni con 2 piste) e che rendono la quarta pista a Fiumicino del tutto inutile
Alla faccia della sostenibilità, dell’ecologia, dell’inquinamento, della dichiarata ripartenza verso un diverso modello di sviluppo ed alla faccia del rispetto delle leggi esistenti e delle indicazioni che vengono dalla società civile.
Ci aspettiamo una reazione forte da parte di tutti coloro che ancora credono nello Stato, nella legalità, nelle regole non piegate alle logiche di parte, negli impegni assunti.
In particolare ci aspettiamo che Nicola Zingaretti presidente della Regione Lazio e segretario del Partito democratico, di cui dovrebbe far parte il ministro De Micheli, ed Esterino Montino, sindaco della città di Fiumicino, coerentemente alle posizioni da loro già assunte, intervengano con forza contro la quarta pista e la facciano sparire dal piano ItaliaVeloce".


lunedì 15 giugno 2020

COVID-19, 14 Giugno, i Ministri ri-aprono altri 24 aeroporti


Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministro della Salute hanno varato il seguente Decreto valido fino al 14 Luglio 2020.
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020, contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con effetto dalla data del 18 maggio 2020 e fino al 14 giugno 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 147 del 11 giugno 2020, contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con effetto dalla data del 15 giugno 2020 e fino al 14 luglio 2020;
VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera ii), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 227 del 2 giugno 2020 con il quale sono state disposte, in linea con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020, misure di riduzione, soppressione e limitazione nei servizi di trasporto automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo nonché da e per le Regioni Sicilia e Sardegna;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 231 del 4 giugno 2020 con il quale sono state introdotte ulteriori misure volte alla riapertura dei collegamenti marittimi ed aerei, per il trasporto dei passeggeri, per la Sardegna e viceversa a decorrere dal 5 giugno 2020 modificando a tal fine il portato di cui all’articolo 2 del decreto n. 227 del 2 giugno 2020;
RITENUTO necessario prevedere, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1 lettera ii), del D.P.C.M. 11 giugno 2020, nonché tenuto conto del venir meno delle limitazioni agli spostamenti interregionali e da e per l’estero di cui all’articolo 1, commi 2 e 4, del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, l’eliminazione delle residue misure di riduzione, soppressione e limitazione nei servizi di trasporto automobilistico, ferroviario, marittimo nonché da e per la Regione Sardegna, di cui ai sopra citati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 227 del 2 giugno 2020 e n. 231 del 4 giugno 2020.
DECRETA Art. 1 (trasporto aereo)
  1. Al fine di evitare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e di tutelare la salute dell’utenza e dei lavoratori, i servizi nel settore del trasporto aereo sono soggetti alle limitazioni di cui al presente articolo.
  2. 2. Per il trasporto aereo, tenuto conto delle richieste pervenute dai gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della capacità infrastrutturale degli stessi, nonché della necessità di garantire i collegamenti insulari, l’operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di Alghero, Ancona, Bari, Bergamo – Orio al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze – Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Parma, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Verona Villafranca. Negli aeroporti commerciali non inclusi nell’elenco di cui al presente comma sono consentite le attività di aviazione generale.
  3. Il personale degli USMAF/SASN dipendente o con contratto temporaneo con il Ministero della Salute che presta servizio presso gli aeroporti non inclusi nel comma 2 può essere utilizzato per le esigenze sanitarie di aeroporti o porti limitrofi.
  4. L’Ente nazionale per l’aviazione civile, può sulla base delle ulteriori esigenze di trasporto aereo, previo parere conforme del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modificare e integrare l’elenco di cui al precedente comma 2.
  5. Il personale addetto ai servizi aeroportuali presso gli aeroporti non inclusi nel comma 2 è tenuto a garantire la reperibilità nelle 24 ore, nella misura prevista dagli enti competenti. Art. 2 1. Le disposizioni del seguente decreto producono effetti dalla data del 15 giugno 2020 e fino al 14 luglio 2020”.


sabato 13 giugno 2020

COVID-19, ENAC 12 Giugno: emanate nuove disposizioni


Da adottare per aeroporti, aerolinee e passeggeri. Ma chi verifica e controlla? “L'ENAC ha reso noto ai vettori italiani, stabiliti e non stabiliti in Italia quanto segue:
Con il DPCM 11 giugno 2020 sono state definite nuove misure per fronteggiare l’epidemia da COVID 19.
In particolare per il trasporto aereo si fa riferimento all’all. 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 in materia di trasporto pubblico), e, nello specifico, all’Allegato tecnico – Singole modalità di trasporto.
A tale riguardo, oltre alla prescrizioni generali contenute nel testo del DPCM, nelle cc.dd. Misure di sistema per il trasporto pubblico e nelle Misure di carattere generale per il contenimento dell’epidemia da COVID 19,  per quanto riguarda il settore del trasporto aereo è confermato l’obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro a bordo degli aeromobili, (oltre che all’interno dei terminal e delle altre facilities aeroportuali, con le modalità definite nello stesso all. 15).
Sul distanziamento a bordo si sottolinea che è consentito derogare a detto obbligo solo se il vettore assicura tutte le seguenti condizioni:
  • l’aria a bordo dell’aeromobile sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi siano verticali e siano adottati i filtri HEPA;
  • siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria e cioè:
  1. misurazione della temperatura prima dell’accesso all’aeromobile (se la temperatura supera i 37,5° deve essere vietato l’accesso a bordo). Tale misura si aggiunge a quella della misurazione della temperatura prevista in arrivo e in partenza presso tutti gli scali nazionali;
  2. garantire la durata massima della mascherina chirurgica non superiore alle 4 ore, prevedendo la sostituzione per periodi superiori;
  3.  l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri, così come la collocazione al posto assegnato, deve essere regolato individualmente al fine di evitare contatti stretti;
  4.  sia acquisita al momento del check in online o in aeroporto o comunque al momento dell’imbarco dei voli in partenza da o con destinazione per gli aeroporti nazionali specifica autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID 19 negli ultimi due giorni, prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi; 
  5. sia acquisito l’impegno del passeggero a comunicare, al fine della tracciabilità dei contatti, al vettore e alla Autorità sanitaria territoriale competente, l’insorgenza di sintomatologia COVID 19 comparsa entro 8 giorni dallo sbarco dall’aeromobile; 
  6. non siano portati a bordo bagagli a mano di grandi dimensioni.
Si sottolinea che le disposizioni sopra riportate devono essere rispettate da tutti i vettori operanti in Italia indipendentemente dalla nazionalità.
Ove anche una sola delle predette condizioni non sia osservata l’obbligo del distanziamento deve essere rispettato.
In tale contesto rimane valido quanto disposto nella nota ENAC del 26 maggio 2020 prot. 51694 per quanto riguarda il c.d. distanziamento verticale e le modalità di misurazione della distanza di 1 metro a bordo degli aeromobili.
Tali indicazioni vengono trasmesse alla IATA per l’informativa a tutti gli associati”.


venerdì 12 giugno 2020

COVID-19 e Coordinamento Comitati No-Fly-Italia

COMUNICATO STAMPA 11.06.2020
In data 11/06/2020 i Comitati della rete nazionale NO FLY ITALIA al fine di tutelare la salute delle popolazioni , dei piloti, degli equipaggi e dei passeggeri hanno notificato ad ENAC, al Ministero dei Trasporti , al Ministero dell’Ambiente , al Ministero della Salute e al Ministero dell’Interno un documento ove è stato evidenziato che il trasporto aereo ha avuto un ruolo determinante nella diffusione della pandemia COVID 19: per impedire il diffondersi del contagio devono quindi essere previsti, anche in futuro, obblighi stringenti di prevenzione basati sul distanziamento sociale, così come previsto in tutti gli altri settori come i trasporti pubblici urbani, le scuole, gli uffici pubblici,
ristoranti e le spiagge.
Le compagnie dovranno fornire l’elenco delle proprie flotte con dati dettagliati degli aeromobili che utilizzano filtri HEPA. La stessa funzionalità ed operatività in volo dei filtri HEPA dovrà essere sottoposta a check periodici e warning on-board.
I Comitati hanno evidenziato che l'utilizzo sistematico dei filtri HEPA, pur fondamentali per fronteggiare il rischio “contagio” come rilevato da Enti internazionali, non è in grado di impedire l'assoluta proliferazione del COVID-19.
In calce al documento la rete NO FLY ITALIA ha espressamente invitato, ciascuno per le proprie competenze a varare, con la massima urgenza e tempestività, misure adeguate di distanziamento e igienizzazione negli aeroporti italiani e sugli aerei delle aerolinee che operano in Italia , disponendo altresì che le predette misure siano tradotte in norme generali standard da applicare anche in un prossimo futuro, così da impedire che possa ripetersi il diffondersi di qualsiasi altro fattore di tipo infettivo in grado di causare danni irreparabili alla popolazione quali quelli che sono stati causati dalla pandemia da COVID 19
COORDINAMENTO NO FLY ITALIA
Bergamo – Associazione Colognola per il suo futuro a.p.s.
Bologna – COCOMPAER
Firenze – Presidio No Aeroporto
Milano Linate – CAAL
Milano Malpensa – Comitato Cittadini Varallo Pombia
Napoli – Comitato No Fly Zone- Assoutenti Città Metropolitana di Napoli
Parma – Comitato NoCargoParma
Roma Ciampino - CRIAAC
Treviso - Comitato per la Riduzione dell’Impatto Ambientale
Venezia – CRIAAV - No Raddoppio Aeroporto 



giovedì 11 giugno 2020

COVID-19, Lettera PEC del Coordinamento Comitati No Fly Italia


Linee guida a tutela dei passeggeri e della comunità extra aeroportuale.
COORDINAMENTO NO FLY ITALIA


Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Paola De Micheli
Segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

Al Ministro dell’Ambiente
Sergio Costa
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Al Ministro della Salute
Roberto Speranza
seggen@postacert.sanita.it
Al Ministro degli Interni
Luciana Lamorgese

Al Presidente ENAC
Nicola Zaccheo

PROT. U002-2020 del 11.06.2020

I sottoscritti Comitati No Fly Zone Italia, in occasione dell’imminente riapertura delle frontiere nazionali e della ripresa del traffico aereo dopo il lungo periodo di chiusura dovuto alla pandemia da Covid19, presentano le seguenti richieste finalizzate a garantire la salute e la sicurezza delle persone che a diverso titolo sono coinvolte nel trasporto aereo, dei cittadini residenti nelle città aeroportuali e più in generale dell’intera popolazione.
Le Linee Guida pubblicate dall’ENAC (Linee Guida per la ripresa del traffico negli aeroporti, a partire dalla “Fase 2” - Numero: 2020/001-APT Ed. n. 3 del 29 maggio 2020) individuano criteri sulla base dei quali attuare misure per prevenire la diffusione del COVID19 sia negli aeroporti che a bordo degli aerei.
In estrema sintesi tali criteri si concretizzano nel distanziamento tra le persone e nell’isolamento in luoghi specifici di persone o aerei infetti.
Le Linee Guida dichiarano che, in una prima fase, la compatibilità e la sostenibilità delle misure di distanziamento sono assicurate, a terra e a bordo degli aeromobili, dalla ridotta dimensione dei flussi di traffico rispetto alle condizioni di esercizio del trasporto aereo precedenti all’emergenza sanitaria (SIC!).
È doveroso che sia chiarito a chi spetta la verifica puntuale del rispetto delle misure di distanziamento, sia per le aerolinee italiane che estere.
In previsione della crescita dei flussi di traffico, le Linee Guida delegano ai gestori dei singoli scali l'attuazione di misure efficaci ad impedire la diffusione del virus, sulla base dei criteri chiave forniti da ENAC, consentendogli però la massima libertà e flessibilità di azione. Tali misure devono essere calibrate in funzione della diversa configurazione spaziale e organizzazione dei singoli scali, valutando gli spazi e i tempi necessari ad assicurare tale finalità.
Considerata l’estrema labilità delle indicazioni fornite dall’ENAC, i Comitati chiedono, per il settore dei terminal:
  1. che sia un preciso obbligo di ogni Gestore rendere pubblica, attraverso il proprio sito web e con l’utilizzo di planimetrie di facile lettura, l’organizzazione dettagliata e puntuale che verrà messa in atto nel proprio scalo per prevenire la diffusione del COVID19 che evidenzi tra le altre cose, per ciascuna attività “collo di bottiglia” (security check, controllo passaporti, passaggio ai gate,… a cui si aggiunge la misurazione della temperatura …) gli spazi necessari e a disposizione del singolo passeggero affinché garantiscano la distanza dagli altri soggetti presenti nella medesima area, il numero massimo di persone che le aree di aggregazione possono contenere (la capacità effettiva misurata in numero di persone per metro quadro), e gli intervalli di tempo minimi atti a garantire i dovuti distanziamenti tra una attività e l’altra (ad esempio tra un imbarco e quello successivo)
  2. che il trattamento dell’aria del terminal e in eventuali altri luoghi di aggregazione garantisca una elevata qualità e un consistente aumento del ricambio, nel riciclo reale, d’aria nuova, provvedendo a rendere noti i parametri della qualità dell’aria ed il relativo monitoraggio in tempo reale, così come più volte dichiarato anche in fase pre Covid dai gestori aeroportuali e dalla stessa ENAC
  3. che sia prevista l’igienizzazione costante delle vaschette portaoggetti e degli spazi nei quali sostano i passeggeri
  4. che sia resa nota la costituzione del gruppo di lavoro citato nelle Linee Guida che deve assicurare il necessario coordinamento delle direzioni aeroportuali coinvolte e degli stakeholders, tra i quali devono essere considerati i No Fly Italia per ciascuno scalo.

Per quanto riguarda le misure da adottare a bordo degli aerei le Linee Guida ENAC, al fine di favorire la concorrenzialità dei vettori, invece di contrastare la grave emergenza sanitaria in atto e quelle future che potranno verificarsi, individuano misure ancor meno stringenti.
Nella consapevolezza che le compagnie di trasporto aereo operano in ambito internazionale, e che occorre quindi una armonizzazione a livello europeo e globale delle misure da adottare al fine di scongiurare tragici fenomeni di diffusione dell’infezione virale (ricordiamo che in Italia il primo contagio è stato registrato sul volo Shangai-Monaco di Baviera-Lombardia), in analogia a quanto sta avvenendo in altre nazioni, come ad esempio la Gran Bretagna che ha previsto la quarantena per chiunque atterri, per tutti gli aerei il transito nel nostro paese si chiede:
  1. che siano applicate misure di distanziamento adeguate a contenere la diffusione del COVID19 a bordo, prevedendo un’occupazione ridotta dei sedili al fine di garantire adeguato distanziamento
  2. che il trattamento dell’aria all’interno dell’aeromobile sia conforme ai più elevati standard di qualità e sicurezza, provvedendo ad assicurare il fondamentale ricambio dell’aria con aria esterna
  3. che sia verificata la dotazione di filtri idonei a fermare il virus COVID 19 sulle flotte di tutti i vettori che operano in Italia, vietando il transito degli aerei di vecchia generazione, privi di filtri adeguati o impossibilitati alla installazione degli stessi. Le compagnie dovranno fornire l’elenco delle proprie flotte con dati dettagliati degli aeromobili che utilizzano filtri HEPA.La stessa funzionalità ed operatività in volo dei filtri HEPA dovrà essere sottoposta a check periodici e warning on-board. Anche la loro sostituzione periodica dovrà essere regolamentata in relazione alla tipologia del volo (corto-medio-lungo raggio). L'utilizzo sistematico dei filtri HEPA tuttavia, pur fondamentali per fronteggiare il rischio “contagio” come rilevato da Enti internazionali, non è in grado di impedire l'assoluta proliferazione del COVID-19. In tale contesto. date le incertezze sulla effettiva operatività dei filtri HEPA, alcune aerolinee hanno quindi disposto l'imbarco del personale di volo con patente di “tampone-negativo” e misure altrettanto cautelative per i passeggeri. Il rischio concreto è che passeggeri e equipaggi sbarcati da un volo possano compromettere la salute e la sicurezza delle popolazioni residenti nelle città aeroportuali, generando focolai simili a quelli creatisi in Lombardia.

Il trasporto aereo ha avuto ed ha tutt’ora un ruolo determinante nella diffusione della pandemia COVID 19: per impedire il diffondersi del contagio devono quindi essere previsti obblighi stringenti di prevenzione basati sul distanziamento sociale, così come previsto in tutti gli altri settori (trasporti pubblici urbani, scuole, uffici pubblici, ristoranti e persino le spiagge…).
È questo un compito che non può essere lasciato alle decisioni delle singole compagnie aeree, ma che deve essere assunto da chi è preposto al governo delle comunità. L’ENAC e L’EASA non possono limitarsi a semplici raccomandazioni, ma devono essere in grado di anteporre il bene prioritario della salute ad ogni altra considerazione economica: la difesa della salute dei piloti, degli equipaggi e dei passeggeri impone misure adeguate, tra le quali ad esempio le riduzioni dei posti occupati nei velivoli. Pertanto le indicazioni fornite da ENAC per il settore del trasporto aereo in Italia non possano essere considerate esaustive e complete, e andranno verificate con procedure e investigazioni pre e post-volo.


I sottoscritti Comitati chiedono quindi che siano applicate adeguate misure di prevenzione durante tutta l’attuale fase attiva dell’emergenza COVID 19, che si potrà considerare superata soltanto dopo l’individuazione del vaccino, prevedendo opportuni controlli e sanzioni.
Stante l’attuale fase di emergenza COVID, si ribadisce quanto già richiesto con nostra nota PROT. U001-2020 del 25/02/2020 ovvero che siano assoggettate a VIS, VAS e a nuova VIA tutti gli aeroporti italiani, in particolare quelli elencati nel DPR 201 del 15/12/2015, ed i relativi masterplan aeroportuali, perché siano presi in considerazioni tutti gli sviluppi che hanno interessato le infrastrutture aeroportuali italiane e siano rispettate le normative in materia ambientale e sanitaria, stabilendo per tutti gli aeroporti il limite operativo in termini di safety, security, sostenibilità ambientale e salute pubblica.

Per quanto su esposto, invitiamo formalmente, ad ogni fine di legge, tutti i Ministeri destinatari delle presente e l’ENAC a varare, con la massima urgenza e tempestività, misure adeguate di distanziamento e igienizzazione negli aeroporti italiani e sugli aerei delle aerolinee che operano in Italia , disponendo altresì che le predette misure siano tradotte in norme generali standard da applicare anche in un prossimo futuro, così da impedire che possa ripetersi il diffondersi di qualsiasi altro fattore di tipo infettivo in grado di causare danni irreparabili alla popolazione quali quelli che sono stati causati dalla pandemia da COVID 19

Napoli - Comitato No Fly Zone
- Assoutenti Città Metropolitana di Napoli
Referente: Stefania Cappiello
Parma - Comitato NoCargoParma
Referente: Andrea Torreggiani
Bergamo - Associazione Colognola per il suo futuro a.p.s.
Referente: Camilla Colnago
Venezia - CRIAAVE
- No Raddoppio Aeroporto
Referente: Cesare Rossi
Treviso - Comitato per la Riduzione dell’Impatto Ambientale
Referente: Dante Faraoni
Firenze - Presidio No Aeroporto
Referente: Andrea Casagni
Milano Malpensa - Comitato Cittadini Varallo Pombia
Referente: Ferruccio Gallanti
Milano Linate-CAAL
Referente: Arturo Gioffredi
Bologna – COCOMPAER
Referente: Paolo Serra
Roma Ciampino: CRIAAC
Referente: Roberto Barcaroli