Da
CODACONS a CODICI, da ENAC ad Aeci, alla UE! Il “rapporto” tra le
aerolinee ed i passeggeri che avevano prenotato e/o avevano
acquistato un biglietto aereo per voli sospesi causa il lockdown del
traffico aereo, è avvenuta la svolta definitiva. L'agognata
soluzione. È prossima. Non più “voucher” per i “consumatori”
ma immediato rimborso.
Dopo
rivendicazioni delle rappresentanze degli utenti “aerei” come
CODACONS, Assoutenti, dopo ENAC, ora anche Codici" (Centro per i
diritti del cittadino), "Aeci" (Associazione europea
consumatori indipendenti). La stessa Commissione europea e
lìAntitrust hanno rafforzato le richieste dei passeggeri.
Dopo
il Comunicato Stampa n. 31/2020 con il quale “ENAC richiama i
vettori al rispetto del Regolamento di tutela dei passeggeri: in caso
di cancellazioni di voli per cause non riconducibili a Covid-19, la
normativa prevede il rimborso del biglietto e non l’erogazione di
un voucher” ecco il più stringente Comunicato stampa n.32 del 22
Giugno 2020.
“L’ENAC
sta avviando sanzioni a compagnie per mancato rispetto del
Regolamento: per cancellazioni di voli per cause non riconducibili
all’emergenza Covid è previsto il rimborso del biglietto
Come
già anticipato con la comunicazione inviata ai vettori operanti in
Italia lo scorso 18 giugno, con cui l’ENAC richiamava le compagnie
al rispetto del Regolamento comunitario n. 261 del 2004 che tutela i
passeggeri nei casi di ritardi, cancellazioni, overbooking e mancata
informativa, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile sta avviando
alcune istruttorie per l’erogazione di sanzioni nei confronti delle
compagnie che non hanno applicato il citato Regolamento.
Nonostante
il richiamo, infatti, dai primi riscontri sembrebbe che alcune
compagnie aeree continuino a cancellare voli adducendo come causale
l’emergenza Covid-19 (fattispecie previste nell’art. 88 bis della
L. 24 aprile 2020, n. 27), e riconoscendo ai passeggeri solo un
voucher.
Dato
che a partire dal 3 giugno u.s. sono state rimosse le restrizioni
alla circolazione delle persone fisiche all’interno del territorio
nazionale e nell’area europea Schengen, Regno Unito e Irlanda del
Nord, le cancellazioni dopo tale data sembrerebbero operate da scelte
commerciali e imprenditoriali dei vettori, non da motivi
riconducibili all’emergenza.
Il
Regolamento Comunitario n. 261 del 2004, prevede, nei casi di
cancellazione di voli per cause non collegate all’emergenza
Covid-19, che le compagnie forniscano ai passeggeri:
•
l’informativa,
• la
riprotezione,
• il
rimborso del prezzo del biglietto (non la corresponsione di un
voucher),
• la
compensazione, ove dovuta.
L’ENAC,
pertanto, sta avviando gli accertamenti che porteranno all’erogazione
di sanzioni nei confronti dei vettori in caso di accertata violazione
del Regolamento Comunitario di riferimento.”
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