Quanti
sono i masterplan da verificare e, magari, da rivedere e
integrare?ICAO ed EASA e, in Italia, ENAC hanno da sempre delineato
misure e disposizioni per “proteggere” la comunità dei cittadini
dell'intorno aeroportuale.
Ma
quale è il punto in Italia?
Con
il documento “Programma Nazionale per la Safety dell’Aviazione
Civile, State Safety Programme – Italy, Edizione 4, 9 gennaio
2020, è stato posto l'adeguamento del Regolamento UE 139/2014.
La
trilogia del programma “manutenzione, ristrutturazione e sviluppo”
ha inquadrato le scadenze attuative al fine di garantire una
transizione graduale e un livello elevato di sicurezza dell’aviazione
civile nell’Unione, le norme attuative devono rispecchiare lo stato
dell’arte e le migliori pratiche nel settore aeroportuale; tener
conto delle norme e delle pratiche raccomandate applicabili
dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile - ICAO,
rispettando in tal modo la classificazione dell’ICAO in tutto il
sistema delle norme;
-tener
conto delle esperienze operative degli aeroporti a livello
internazionale, nonché del progresso tecnico e scientifico nel
settore aeroportuale;
-essere
proporzionate alle dimensioni, al traffico, alla categoria e alla
complessità dell’aeroporto e alla natura e al volume delle
operazioni che vi sono effettuate;
-prevedere
la necessaria flessibilità per la conformità richiesta;
-tener
conto dei casi in cui l’infrastruttura dell’aeroporto è stata
sviluppata prima dell’entrata in vigore del presente regolamento,
nel rispetto dei diversi requisiti previsti dalle legislazioni
nazionali degli Stati membri.
Una
particolare attenzione è stata posta sulla “realtà edificata ed
esistente” nell'extrasedime aeroportuale:
“Per
quanto riguarda la gestione di ostacoli nei dintorni dell’aeroporto
nonché le altre attività che si svolgono al di fuori del sedime
aeroportuale ogni Stato membro può designare le diverse autorità e
gli altri soggetti competenti per il monitoraggio, la valutazione e
la riduzione dei rischi. Scopo del presente regolamento è di non
modificare l’attuale ripartizione dei compiti all’interno dello
Stato membro. Tuttavia, è necessario che in ogni Stato membro venga
assicurata un’organizzazione capillare delle competenze in materia
di protezione dei dintorni dell’aeroporto e di monitoraggio e
attenuazione dei rischi causati dalle attività umane. Occorre
pertanto garantire che le autorità responsabili della protezione dei
dintorni degli aeroporti dispongano delle competenze adeguate per
espletare i loro obblighi”.
Quale
è, in definitiva la situazione degli scali elencati nel Piano
Nazionale Aeroporti-PNA? Quanti di questi sono in “deroga”,ed
entro quale scadenza devono essere “messi in sicurezza”?
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