Dopo la news dello scorso 10 aprile “Aeroporti, rumore aereo, Regolamento UE 598/2014 e le inutili proteste (e denunce), di cittadini e comitati (https://aerohabitat.blogspot.com/) riteniamo utile proporre la nota informativa dell’Ing. Fausto Tassan. (seconda e ultima parte).
"Rivista neo-Eubios
Fondata nel 1999, neo-Eubios è una rivista trimestrale indipendente pubblicata da TEP s.r.l. fino a tutto il 2023. Il periodico tratta di tecnologia per il risparmio energetico e l'acustica in edilizia. I contenuti editoriali comprendono temi di interesse internazionale e locale pubblicati con un taglio scientifico e approfondito. Nei quasi 25 anni di pubblicazione, la rivista è servita da piattaforma di divulgazione per ricercatori, professionisti, scienziati e studiosi. In questa pagina è possibile consultare i numeri più recenti della Rivista. Per maggiori informazioni scrivere a: info@tepsrl.it.
IL RUMORE AEROPORTUALE. ANALISI DELLA NORMATIVA IN VIGORE (2)
Di Fausto Tassan- Ing. Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra -Università Milano Bicocca
Da “neo-Eubios 7- Settembre 2020
"In merito al monitoraggio assumono rilevanza le “Linee Guida
relative ai sistemi di monitoraggio
Il legislatore, in accordo con l’art. 11 della Legge 447/95
ha poi ampliato il quadro normativo con l’emanazione del D.P.R. 496/97
“Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto
dagli aeromobili civili”, che, fra le altre cose, sanziona la violazione delle
procedure antirumore e stabilisce delle limitazioni al traffico aereo notturno.
Tale norma ha visto, proprio per le restrizioni imposte al
traffico notturno, il ricorso da parte di un gestore aeroportuale (SAVE) presso
il TAR Veneto che, esprimendosi con sentenza n. 535 del 4/5/99, ne annullava
l’art.5 costringendo il legislatore a emanare un secondo decreto, il D.P.R.
476/99 “Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica
11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni”.
Questo è stato similmente impugnato in sede distinta da due
gestori (SAVE e AdR) con la conseguenza della sospensione delle azioni previste
fino ai recenti pronunciamenti del TAR del Lazio che, prima con sentenza n.
10119/2014 (ricorso di SAVE) e poi con sentenza n. 1320 del 25 gennaio 2017
(ricorso di AdR), lo ha annullato limitatamente alla parte relativa al divieto di
volo notturno generalizzato. Il Ministero dei trasporti e il Ministero
dell’ambiente hanno poi impugnato tale sentenza. L’ultima pronuncia, quella del
Consiglio di Stato, con sentenza della IV Sezione, n. 1534 del 5 marzo 2019, ha
respinto infine il ricorso.
Le motivazioni addotte dai giudici, nelle diverse sedi, sono
state fondate sul principio che il divieto dei voli notturni debba essere
circoscritto e differenziato in considerazione delle singole situazioni di
effettivo inquinamento acustico e di effettivo danno o pericolo per la salute e
non si possa cioè attuare un divieto indiscriminato di volo notturno a realtà
territoriali e ambientali disomogenee.
In particolare il Consiglio di Stato ha rilevato che una
diversa interpretazione del regolamento impugnato si sarebbe posta
inevitabilmente in contrasto con la normazione comunitaria, fondata invece
sull’opposto principio della libertà di circolazione e di divieto di
restrizioni allo svolgimento di attività d’impresa, laddove non proporzionate
né commisurate agli scopi prefissati.
Nella pratica, le sentenze stabiliscono che è possibile
vietare o limitare il volo notturno, ma che tale provvedimento deve essere
imposto solo a seguito dell’accertamento di superamenti.
Seguendo l’ordine cronologico di emissione delle norme
nazionali, il D.M. 3/12/99 riafferma, senza introdurre sostanziali nuovi
elementi, i criteri generali e specifici per la definizione di procedure di
abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e l’adozione di misure
di controllo e di riduzione dell’inquinamento acustico prodotto da aeromobili
civili nella fase di decollo e di atterraggio (come da 447/95 art. 3 comma.1,
lett. m) 1).
A completare il quadro normativo derivante dalla Legge
Quadro c’è il D.M. 29/11/00 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società
e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del
rumore”.
In virtù di questo decreto gli enti gestori hanno l’obbligo
di individuare le aree in cui, per effetto delle immissioni delle
infrastrutture stesse, si abbia il superamento dei limiti di immissione previsti,
e conseguentemente presentare il piano di contenimento e abbattimento del
rumore prodotto i cui obiettivi devono essere conseguiti entro quindici anni.
Per quanto concerne invece la normativa comunitaria la
Commissione europea in tema di inquinamento acustico ha promulgato delle
Direttive che sono state recepite dal Parlamento italiano. Si tratta della
Direttiva 2002/30/CE “relativa all’introduzione di restrizioni operative ai
fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari”, recepita con
Decreto Legislativo n. 13 del 17/1/05 e della Direttiva 2002/49/CE “relativa
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale” recepita con Decreto
Legislativo n. 194 del 19/8/05.
La prima introduce il concetto di “approccio equilibrato”
stabilito dall’ICAO – l’International Civil Aviation Organization, l’agenzia
delle Nazioni Unite per la navigazione aerea – con l’adozione della risoluzione
A33/7. L’approccio equilibrato è uno strumento “in base al quale gli Stati
membri prendono in considerazione le misure disponibili per affrontare il
problema del rumore in un aeroporto situato nel loro territorio, in particolare
(1) l’effetto prevedibile di una riduzione alla fonte del rumore degli
aeromobili, (2) la pianificazione e la gestione del territorio, (3) le
procedure operative di riduzione del rumore e (4) le restrizioni operative”.
Si tratta pertanto di uno strumento che agisce su quattro
leve, l’ultima delle quali, l’introduzione di restrizioni – parziali o totali-
all’accesso di aeromobili allo scalo è impiegabile extrema ratio, ovvero solo
laddove non risultano efficaci le prime tre. La Direttiva 2002/30/CE è stata
abrogata in favore del “Regulation (EU) n. 598/2014 of the European Parliament
and of the Council, of 16 April 2014 on the establishment of rules and
procedures with regard to the introduction of noise-related operating
restrictions at Union airports within a Balanced Approach and repealing
Directive 2002/30/ EC”.
Questo, in quanto regolamento, è in vigore negli stati
membri senza necessità di essere recepito
e si può dire che, di fatto, è stato emanato proprio per l’inefficacia con cui
alcuni stati membri hanno recepito la precedente Direttiva.
Va precisato comunque che sia la Direttiva 30/2002, sia il
Regolamento che l’ha sostituita, trovano applicazione in pochi aeroporti in Italia,
infatti la stessa si applica solo ed esclusivamente a quegli scali che superano
i 50.000 movimenti annui di aeromobili con “almeno 19 posti a sedere più
l’equipaggio” o con peso superiore a 35 tonnellate. Ciò significa che tale regolamento
è oggi applicabile a soli 8 aeroporti italiani su 42.
La seconda direttiva, denominata END, Environmental Noise
Directive, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 194, 19/8/05, e che
interessa anche altre sorgenti di rumore, istituisce l’obbligo di effettuare a
cadenza quinquennale, in tutti gli aeroporti che, come per il regolamento
598/2014, abbiano registrato un traffico annuo di aeromobili (con esclusione
degli aeromobili leggeri impiegati a scopo addestrativo) superiore a 50.000
movimenti, la mappatura acustica rispetto agli indicatori Lden (Day Evening
Night Sound Level, di fatto equivalente al CNEL, Community Noise Equivalent Level)
e Lnight, individuati dalla Commissione come i più efficaci nel valutare il
disturbo arrecato alle popolazioni soggette all’inquinamento acustico,
soprattutto per quanto concerne il disturbo delle quiete serale e notturna.
L’Lden, calcolato tenendo conto di tutti gli eventi della giornata, introduce
infatti delle forti penalizzazioni nella valutazione dei livelli serali (+ 5 dB
su singolo evento) e notturni (+ 10 dB), mentre l’Lnight permette di isolare il
periodo che va dalle 22.00 alle 6.00.
La norma impone inoltre che, successivamente alla mappatura
acustica, entro 18 mesi dalla sua pubblicazione, siano redatti i piani di
azione nei quali vengano indicate le metodologie volte al miglioramento delle
criticità emerse. Rientrano in questo ambito, per esempio, il potenziamento
della rete di monitoraggio, l’introduzione di nuove procedure antirumore così
come interventi di isolamento acustico degli edifici.
Di fatto, tuttavia si tratta di una norma di carattere
esclusivamente conoscitivo della popolazione e delle aree esposte. Non prevede
limiti acustici, né limitazioni all’utilizzo del territorio, né per esempio
alcun tipo di sanzione nel caso in cui non si sia ridotto il numero di abitanti
esposti o non si sia dato seguito al “piano di azione”, che spesso risulta
meramente un elenco di “buoni propositi”, non essendo peraltro prevista la
verifica dei risultati dichiarati.
Più recentemente è stato emanato il decreto legislativo n.
42 del 17/02/17 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa
nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma
2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161“ che
introduce una serie di modifiche al decreto legislativo 194/05, soprattutto per
quanto concerne le modalità di comunicazione dei risultati alle autorità
competenti, nonché l’adozione dei metodi comuni per la determinazione del
rumore a norma della direttiva 2002/49/ CE (che sostituisce la Raccomandazione
della Commissione del 6 agosto 2003) espressi nella Direttiva 2015/996 della
Commissione del 19/05/15.
A conclusione di questa panoramica sulla normativa, pur non
disponendo di un quadro completo di tutti gli scali e per questo motivo senza
citare specifiche situazioni note, si portano all’attenzione alcuni aspetti
salienti su come è stata affrontata la problematica dell’inquinamento acustico
in taluni aeroporti nazionali.
Un primo dato concerne, a più di venti anni dall’emanazione
della normativa, la mancata adozione da parte di alcuni aeroporti di procedure
antirumore e del piano di zonizzazione acustica.
Per quanto concerne il primo aspetto va detto che spesso
ENAV o Aeronautica Militare, in carico della progettazione delle procedure di
volo, hanno comunque individuato soluzioni adeguate a minimizzare gli impatti
nelle aeree limitrofe gli aeroporti (talvolta anche su indicazioni della stessa
Commissione aeroportuale). Per quanto invece riguarda la zonizzazione, oltre all’inerzia
delle autorità competenti, i ritardi si devono spesso all’incapacità dei membri
della Commissione di individuare uno scenario di riferimento su cui calcolare
le curve isolivello, soprattutto per quanto concerne la distribuzione del
volato sulle diverse rotte disponibili, ovvero di accordarsi sulla ripartizione
del carico acustico generato dai sorvoli sui territori limitrofi.
In taluni casi, ovviando a tali situazioni di impasse, il
processo di zonizzazione acustica è stato completato a seguito della
presentazione da parte di ENAC di un piano di sviluppo, che sottoposto a
procedura di VIA – Valutazione di Impatto Ambientale – ministeriale ottiene, se
autorizzato, un decreto che consente al gestore l’esecuzione delle opere
previste e di fatto valida le previsioni presentate all’interno dello Studio di
Impatto Ambientale. Le risultanze di tale studio sono così utilizzate come
riferimento tecnico dalla Commissione aeroportuale che le adotta come piano di
zonizzazione acustica.
Viceversa, soprattutto nei primi anni dopo la stesura delle
norme, talvolta si è assistito alla sottovalutazione del problema
dell’inquinamento acustico prodotto negli scali, con l’adozione di zonizzazioni presto superate con
la crescita lenta ma costante del traffico aereo, e con una scarsa attenzione
all’identificazione di procedure antirumore che potessero ridurre al minimo gli
impatti nelle aere limitrofe.
Anche per quanto concerne la metodologia di individuazione
delle zone acustiche a partire dalla mappatura prodotta, si sono potuti
osservare comportamenti difformi fra le diverse Commissioni aeroportuali.
In molti casi si è registrata una semplice trascrizione
delle curve isolivello negli strumenti di pianificazione del territorio
comunali, mentre solo in alcuni il processo è stato completato con una
ridefinizione dei perimetri individuati, ritagliando le diverse fasce e
adeguandole, come precedentemente indicato nella presentazione del decreto
31/10/1997, rispetto alla presenza di aree urbanizzate, eventualmente anche nello
spirito di tutelare insediamenti abitativi lasciandoli al di fuori delle fasce
con limiti più elevati e pertanto facilitando, a fronte di eventuali
superamenti di tali limiti, l’adozione immediata di piani di risanamento.
Per completezza di informazione si riporta il caso di un
singolo scalo per il quale Legambiente e alcuni comitati di cittadini, hanno
impugnato l’approvazione del piano di zonizzazione acustica aeroportuale presso
il TAR competente vedendo riconosciute le proprie istanze e, al lato pratico,
affermato il principio per il quale “essendo la zonizzazione aeroportuale un
Piano ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 152/2006, ed avendo
efficacia precettiva immediata e prevalente sulla pianificazione urbanistica
comunale, essa dev’essere sempre preceduta da VAS” (Valutazione Ambientale Strategica
come appunto definita nel D.Lgs. 152/2006, introdotta inizialmente a livello
europeo con la Direttiva 2001/42/CE).
Un altro aspetto critico, che tuttavia si verifica solo
presso scali minori dove non si registrano, se non occasionalmente, situazioni
di criticità ambientale, riguarda l’assenza di un sistema di monitoraggio
acustico permanente (ai sensi del D.M. 20/05/99).
A tal proposito occorre precisare che il Ministero
dell’ambiente nei primi anni 2000 aveva promosso un finanziamento per
l’installazione dei sistemi che non tutti i gestori hanno ritenuto opportuno
richiedere.
A conclusione di questa rassegna si può dire che il tema
dell’inquinamento acustico delle infrastrutture di trasporto aeroportuale in
Italia, nonostante i problemi citati, è comunque oggetto di continua
attenzione, con l’impiego di strumenti di verifica adeguati, soprattutto in quelle
realtà, più importanti, dove il controllo da parte degli enti e delle autorità
ambientali, siano queste le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente o
il Ministero, avviene in maniera regolare. È bene inoltre sottolineare che
l’intero mondo dell’aviazione civile è da sempre proiettato alla ricerca di
soluzioni tecnologiche, e non, che consentano una continua riduzione degli
impatti ambientali e pertanto garantiscano margini per una crescita del
settore, altrimenti non sostenibile.
Per quanto concerne specificamente il tema delle emissioni
sonore si possono osservare i significativi miglioramenti che si sono
recentemente avuti con la produzione di aeromobili, sia nel segmento del
corto-medio raggio sia in quello del lungo raggio, in grado, su singola operazione,
di dimezzare l’energia sonora prodotta in comparazione con velivoli di pari
categoria della generazione precedente.
Fausto Tassan"