In Lombardia è in atto una sorta di invasione dai Data Center? Se da un lato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la “Strategia per l’attrazione in Italia degli investimenti industriali esteri in data center”, propone una policy specifica non sembra, tuttavia, correlare analisi sulla loro geo-localizzazione. Con le eventuali valutazioni di sicurezza e di rischio di ricadute devastanti sul territorio. Ad esempio cosa potrebbe accadere se un aeromobile precipitasse su uno di questi hub data center?
Negli USA, dopo due recenti incidenti in prossimità di un aeroporto&data center si sono posti una serie di interrogativi.
Queste brevi note rimandano agli interrogativi da porre qualora data-center siano insediati in prossimità degli aeroporti e/o nelle vicinanze di aziende RIR-Rischio Incidente Rilevante.
Leggi, decreti, regolamenti e direttive prevedono il monitoraggio delle aree limitrofe all’aeroporto. Ogni Stato Europeo dovrebbe assicurare che si svolgano delle consultazioni con riguardo alle attività umane e all’uso del suolo, ogni sviluppo o modifica dell’uso del suolo nell’area dell’aeroporto. Anche per insediamenti, edificazioni che possano ingenerare turbolenze indotte, probabilmente anche meteorologiche che potrebbero essere pericolose per le operazioni degli aeromobili.
Anche eventuali fonti elettromagnetiche tali da poter interferire o determinare effetti negativi, perturbanti sulle frequenze aeronautiche ATC-Air Traffic Control e sui sistemi di navigazione, con ricadute su studi safety-risk assessment a tutela, sorveglianza e protezione della popolazione residente e/o sorvolata dalla rotte di decollo e atterraggio, dovrebbero altresì costituire oggetto di pianificazione in sede di Masterplan aeroportuale.
Perciò sottoposte alle valutazioni delle amministrazioni locali, dei comitati e dei cittadini in sede di in sede di analisi per il Parere Positivo della Commissione VIA/VAS/VIS.
Le aziende RIR-Rischio Incidente Rilevante, inoltre, non sono solo quelle “chimiche” con ….ma anche quelle attinenti le “sostanze pericolose” e/o impianti la cui deflagrazione innescano ricadute ad elevato/estremo/severo danno per il territorio, l’habitat e la comunità dei residenti, devono essere sottoposte alla consultazione popolare
L’amplificazione del livello di rischio, infatti, è,
comunque, configurato nel “REGOLAMENTO (UE) N. 139/2014 DELLA COMMISSIONE - del
12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure
amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n.
216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
“All’Articolo 8 - Protezione delle aree limitrofe
all’aeroporto
1. Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle
consultazioni per quanto riguarda l’impatto in termini di sicurezza delle
costruzioni che si propone di edificare entro i limiti delle superfici di
protezione e limitazione degli ostacoli nonché di altre superfici associate
all’aeroporto.
2. Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle
consultazioni per quanto riguarda l’impatto in termini di sicurezza delle
costruzioni che si propone di edificare oltre i limiti delle superfici di
protezione e limitazione degli ostacoli, nonché di altre superfici associate
all’aeroporto e che superano l’altezza stabilita dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri assicurano il coordinamento della
protezione degli aeroporti situati in prossimità dei confini nazionali con
altri Stati membri”.
All’Articolo 9, inoltre si prefigura:
“Monitoraggio delle aree limitrofe all’aeroporto - Gli
Stati membri assicurano che si svolgano delle consultazioni con riguardo alle
attività umane e all’uso del suolo, quali:
a) ogni sviluppo o modifica dell’uso del suolo nell’area
dell’aeroporto;
b) ogni sviluppo che possa creare turbolenze indotte da
ostacoli che potrebbero essere pericolose per le operazioni degli aeromobili;
c) l’utilizzo di luci pericolose, ambigue o fuorvianti;
d) l’uso di superfici fortemente riflettenti che possono
provocare abbagliamento;
e) la creazione di aree che potrebbero attirare fauna
selvatica nociva per le operazioni degli aeromobili;
f) le fonti di radiazioni non visibili o la presenza di
oggetti in movimento o fermi che possono interferire o avere effetti negativi
sulle comunicazioni aeronautiche e sui sistemi di navigazione e sorveglianza”.
La progettazione e geo-localizzazione di Data Center, rientra nei decreti, regolamenti associati alla Direttiva SEVESOIII.
La direttiva “Seveso III" e il decreto legislativo di recepimento, n. 105, nel contesto delle aziende RIR-Rischio Incidente Rilevante, inquadra la possibile tipologia di “aziende” identificabili. Una lista che, inevitabilmente, non ha registrata le logistiche associate ai Data Center” e dell’indispensabili hub delle AI-Artificial Intelligence”.
Da ISPRA web, in tale ambito si legge:
“Il 4 luglio 2012 è stata emanata, dal Parlamento europeo e
dal Consiglio dell’Unione europea, la direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”)
sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze
pericolose. Questo provvedimento sostituisce integralmente, a partire dal 1°
giugno 2015, le direttive 96/82/CE (cd. “Seveso II”), recepita in Italia con il
D.lgs 334/99, e 2003/105/CE, recepita con il D.Lgs. 238/05.
L’aggiornamento della normativa comunitaria in materia di
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze
pericolose è, in primis, dovuto alla necessità di adeguare la disciplina al
recente cambiamento del sistema di classificazione delle sostanze chimiche.
Tale cambiamento è stato introdotto con il regolamento CE n. 1272/2008,
relativo alla classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle
sostanze e delle miscele, al fine di armonizzare il sistema di individuazione e
catalogazione dei prodotti chimici all’interno dell’Unione europea con quello
adottato a livello internazionale in ambito ONU (GHS - Globally Harmonised
System of Classification and Labelling of Chemicals).
Oltre agli aggiornamenti tecnici necessari per l’adeguamento
alla nuova classificazione delle sostanze chimiche, le principali novità
introdotte dalla Direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”) intendono:
- migliorare e aggiornare la direttiva in base alle
esperienze acquisite con la Seveso II, in particolare per quanto riguarda le
misure di controllo degli stabilimenti interessati, semplificarne l’attuazione
nonché ridurre gli oneri amministrativi;
- garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso
all’informazione sui rischi dovuti alle attività dei vicini impianti
industriali “Seveso” e su come comportarsi in caso di incidente;
- garantire la possibilità di partecipare alle decisioni
relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante e la
possibilità di avviare azioni legali, per i cittadini ai quali non siano state
fornite adeguate informazioni o possibilità di partecipazione, in applicazione
della Convenzione di Aarhus del 1998”.