Con la “storica” abrogazione della direttiva 2002/30/CE e l’adozione del Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 598/2014/UE anche l’analisi, le valutazioni e le prospettive delle “policy” di verifica del dato acustico e delle procedure di intervento pe la mitigazione sono state aggiornate.
Ma i cittadini investiti dalla “percezione” individuale di
un rilevante impatto acustico, dei comitati che le rappresentano, ma anche
delle associazioni “ambientali” storiche sembrerebbero ignorarlo.
Come si legge nel Regolamento UE 598/2014:
“Aeroporto: un aeroporto civile con un traffico superiore ai
50.000 movimenti all’anno, intendendosi per movimento un’operazione di decollo
o di atterraggio in base alla media degli ultimi tre anni di calendario prima
della determinazione del rumore. L’elenco degli aeroporti è pubblicato con
cadenza annuale dall’ENAC, entro il primo semestre di ogni anno, tenuto conto
dei dati disponibili al 31 dicembre dell’anno precedente;
Approccio equilibrato: il processo sviluppato
dall’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale attraverso il quale si
esamina, in maniera coerente, la serie di misure disponibili, ossia la
riduzione alla fonte del rumore prodotto dai velivoli, la pianificazione e la
gestione del territorio, le procedure operative per l’abbattimento del rumore e
le restrizioni operative, allo scopo di risolvere il problema dell’inquinamento
acustico nel massimo rispetto del principio costi/efficacia a livello dei
singoli aeroporti;
Intorno aeroportuale: il territorio circostante l’aeroporto,
il cui stato dell’ambiente è influenzato dalle attività aeroportuali,
corrispondente all’area in cui il descrittore acustico del rumore aeroportuale
LVA assume valori superiori a 60 dB(A)."
Quanti sono gli scali del Belpaese che registrano tali volumi
di traffico? Quanto, e più numerosi, sono quelli con un numero di movimenti
inferiori a 50 mila/movimenti/anno?
I comitati e i cittadini, nelle loro rivendicazioni, spesso
derivate dalla percezione del frastuono associate al singolo sorvolo, tuttavia,
sembrerebbero confermare di ignorare il panorama del calcolo/rilevazione dell’inquinamento
acustico, degli indici di riferimento utilizzati dalla Commissione Aeroportuale
per mappare il territorio ed il numero dei cittadini interessati.
Si può parlare di scali di serie A e di serie B? Di quelli maggiormente
tutelati e quelli in attesa di normative e di decreti specifici? Anche se con la direttiva 2002/30/CE erano
state introdotte norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative
negli aeroporti comunitari, recepite in Italia con il d. lgs. 17 gennaio 2005,
n. 13. In seguito, con la direttiva 2002/49/CE era stato definito un approccio
comune alla determinazione e gestione del rumore ambientale, applicabile agli
aeroporti con oltre 50.000 movimenti annui, recepita nel Belpaese con il d.
lgs. 19 agosto 2005, n. 194.
Ecco perché i cittadini/comitati dell’intorno del sedime di uno
scalo e sottostanti alle rotte del ciclo LTO LandingTakeOff (decollo e
atterraggio), degli aeroporti che hanno registrato oltre 50mila movimenti/anno
dovrebbero, innanzitutto, prima di confrontarsi, dibattere e promuovere qualsivoglia iniziativa a loro tutela, approfondire le tematiche descritte nel Regolamento UE 598/2014.