Dopo la news dello scorso 10 aprile “Aeroporti, rumore aereo, Regolamento UE 598/2014 e le inutili proteste (e denunce), di cittadini e comitati (https://aerohabitat.blogspot.com/) riteniamo utile proporre la nota informativa dell’Ing. Fausto Tassan.
"Rivista neo-Eubios
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IL RUMORE AEROPORTUALE. ANALISI DELLA NORMATIVA IN VIGORE.
Di Fausto Tassan- Ing. Dipartimento di Scienze dell’Ambiente
e della Terra - Università Milano Bicocca
Da “neo-Eubios 7- Settembre 2020
La legislazione in materia di acustica ambientale è
piuttosto complessa e questo articolo si propone di descrivere l’evoluzione e
lo stato di attuazione della parte relativa al rumore prodotto dalle
infrastrutture di trasporto aereo, riportando, sinteticamente, i contenuti
delle norme, italiane e comunitarie, che hanno maggiore rilevanza. Si vuole inoltre
dar cenno di come tali norme sono state applicate negli scali italiani
evidenziando alcuni aspetti critici.
In Italia la prima legge organica che disciplina la materia
è la Legge Quadro n. 447 del 26/10/95 in cui vengono stabiliti i principi
fondamentali per la tutela della salute, dell’ambiente esterno e dell’ambiente
abitativo dall’inquinamento acustico. In merito agli aeroporti, il concetto
basilare che il legislatore ha introdotto con questa legge è quello per cui il
rumore aeronautico costituisce “inquinamento acustico”, ed è pertanto soggetto a
regolamentazione, se prodotto durante le fasi di avvicinamento e allontanamento
degli aeromobili rispetto al suolo (atterraggio e decollo) nonché durante le
operazioni a terra quali il rullaggio, le prove motori e l’utilizzo dei
generatori ausiliari di bordo.
In ottemperanza all’articolato normativo previsto dalla
Legge Quadro, sono stati quindi emanati da parte delle autorità competenti una
serie di provvedimenti attuativi (Decreti ministeriali e interministeriali,
Decreti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei
Ministri e Leggi Regionali).
Di seguito sono elencati, in ordine cronologico, tutti quei
provvedimenti amministrativi che riguardano il rumore generato dalle
infrastrutture aeroportuali a eccezione di quelli di emanazione regionale:
• D.M. 31/10/1997 “Metodologia di misura del rumore
aeroportuale”;
• D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore”;
• D.P.R. 11/12/1997, n. 496 “Regolamento recante norme per
la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”;
• D.M. 20/5/1999 “Criteri per la progettazione dei sistemi
di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in
prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli
aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”;
• D.P.R. 9/11/1999, n. 476 “Regolamento recante modifhe al
D.P.R. 11.12.1997 n. 496 concernente il divieto dei voli notturni”;
• D.M. 3/12/1999 “Procedure e zone di rispetto negli
aeroporti”;
• D.M. 29/11/2000 “Criteri per la predisposizione da parte
delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e
abbattimento del rumore”.
Entrando nel merito dei più rilevanti, il D.M. 31/10/97,
risulta senz’altro il provvedimento cardine della materia. In questo si
stabiliscono:
• i criteri generali per la misura del rumore aeroportuale
attraverso la definizione di un “indicatore” denominato LVA (Livello di Valutazione
del rumore Aeroportuale) che rappresenta la media energetica di tutti i livelli
di rumore espressi in SEL (Single Event Level) penalizzati di 10 dB nel caso di
eventi notturni - ovvero relativi al periodo 00-06, 23-24 – associati alle
operazioni di volo, per ciascuna delle tre settimane a “maggior traffico” di
tre quadrimestri in cui è suddiviso l’anno (i.e. febbraio-maggio, giugno-settembre,
ottobre-dicembre e gennaio);
• il concetto di “procedure antirumore”, ovvero tutta una
serie di prescrizioni finalizzate all’abbattimento del rumore e l’adozione di
misure di controllo e di riduzione dell’inquinamento acustico prodotto da
aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio (come da 447/95 art. 3
comma 1, lett. m) 1);
• il concetto, nuovo per la normativa italiana, di “intorno
aeroportuale” inteso come quella porzione di territorio circostante l’aeroporto
che comprende tre zone caratterizzate da diversi limiti nei valori dell’indice
di riferimento per le quali si introducono dei corrispettivi vincoli nell’attività
urbanistica (come da 447/95 art. 3 comma.1, lett. m) 3).
Lo stesso D.M. 31/10/97 introduce inoltre un importante
organo collegiale, ovvero la “Commissione Aeroportuale”, così come prevista
dall’art. 5 del D.M. in argomento, composta dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), dall’ENAC rappresentato dal Direttore
dell’aeroporto con funzioni di Presidente, dall’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni
interessati, dalla Società di gestione dell’aeroporto, dall’ENAV e da un
rappresentante dei vettori.
Ogni Commissione lavora in osservanza delle norme ma in
piena autonomia metodologica essendo un organo paritetico - tutti i componenti hanno
pari diritto di valutazione/espressione di voto - nell’ambito del quale ENAC
rappresenta solamente un primus inter pares. La commissione aeroportuale è
l’unico organo individuato dal legislatore che ha il compito di:
• definire
le procedure antirumore (D.M. 31/10/97, art. 5 comma 2);
• effettuare la “caratterizzazione acustica dell’intorno aeroportuale” (D.M.
31/10/97, art.6 comma 2) che consiste nell’individuazione di tre fasce con
precisi limiti.
Le fasce sono denominate zona A, quella in cui l’indice
ricade fra i 60 e i 65 dB(LVA), zona B fra i 65 e i 75 dB(LVA) e zona C oltre i
75 dB(LVA).
Il legislatore ha individuato per ciascuna specifiche
restrizioni, di fatto consentendo la presenza di insediamenti abitativi nella
sola zona A e limitando la presenza umana nelle zone più interne, previa
adozione di adeguate misure di isolamento acustico, rispettivamente per
attività agricole e allevamenti di bestiame, attività industriali e assimilate,
attività commerciali, attività di ufficio, terziario e assimilate
nella zona B, e per attività funzionalmente connesse con l’uso e i servizi delle
infrastrutture aeroportuali nella zona C.
Da notare inoltre che l’approvazione dell’intorno
aeroportuale deve avvenire, nell’ambito della commissione, all’unanimità.
In caso contrario il MATTM convoca un’apposita “Conferenza
dei Servizi” che decide “a maggioranza”. La definizione delle fasce di
pertinenza acustica deve necessariamente tener conto del piano regolatore
aeroportuale e degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
Per “piano regolatore aeroportuale” si intende il piano di sviluppo approvato
con apposito decreto ministeriale, che comprende anche l’autorizzazione
urbanistica come esito finale della apposita “conferenza dei servizi” ai sensi della
L. 241/1990.
• definire
gli indici Ia, Ib e Ic finalizzati alla classificazione dell’aeroporto da un
punto di vista “acustico” (secondo D.M. 20/5/99, art. 7 comma 6).
In tema di “zonizzazione acustica aeroportuale” occorre
precisare che non va confuso il significato di “impronta acustica” (ovvero di
“mappatura acustica”) con quello di “zonizzazione acustica”, che rappresenta un
atto tecnico-politico di governo del territorio che vale per anni indefiniti e
una volta approvato rimane in vigore fino a quando non ne viene approvato uno
nuovo.
Anche se il decreto non lo esplicita chiaramente, la
zonizzazione acustica aeroportuale non è semplicemente l’insieme delle curve
isolivello generate da un modello di calcolo, piuttosto lo studio modellistico
preliminare va considerato solamente come un mero strumento conoscitivo
iniziale, utile per eseguire valutazioni successive derivanti daidel rumore
aeroportuale in Lombardia” allegato tecnico della D.G.R. 808/2005 e le “Linee
Guida per la progettazione e la gestione delle reti di monitoraggio acustico
aeroportuale” redatte all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
ISPRA, nel 2012, che, pur non avendo status di legge, sono riferimento per le
attività di controllo svolte dalle ARPA (il D.P.R. 496 del 11/12/97 art. 2,
comma 5 demanda alle ARPA il controllo del sistema di monitoraggio). Nella
pratica, decreto e linee guida stabiliscono i criteri per una corretta ed
efcace progettazione dei sistemi di monitoraggio che hanno il compito di
misurare in continuo il rumore attraverso una rete di stazioni che,
preferibilmente, devono trovarsi sotto gli assi di sorvolo degli aeromobili in
avvicinamento o in decollo e che trasferiscono i dati a un centro di
elaborazione che acquisisce anche quelli relativi ai tracciati
radar permettendo una corretta correlazione degli eventi e quindi il computo
degli indici di legge. Uno degli elementi cardine delle Linee Guida è la
distinzione delle centraline in tre tipi:
quelle dedicate al monitoraggio del rumore aeroportuale,
quelle dedicate al monitoraggio del rumore ambientale e quelle dedicate alla
determinazione delle violazioni delle procedure antirumore.
vincoli determinati dalle procedure antirumore
già definite dalla Commissione e tenuto conto degli
strumenti urbanistici vigenti (aeroportuali – ove esistono - e comunali). La
“zonizzazione acustica aeroportuale” non deve pertanto comprendere quelle zone
nelle quali vi è incompatibilità con gli insediamenti esistenti o previsti dai
piani regolatori comunali.
Qualora dalla sovrapposizione dell’impronta acustica redatta
con periodicità annuale con la zonizzazione acustica, così come dalla verifica
dei risultati del monitoraggio strumentale, emergano dei conflitti ovvero si
riscontri il superamento dei limiti acustici (ovvero che nella zona A sia
superato il valore dei 65 dB(LVA) e/o che nella zona B sia superato il valore
dei 75 dB(LVA)) scatterà l’obbligo di porre in essere i piani di contenimento
del rumore, ivi inclusi, secondo le modalità previste, gli interventi di
risanamento.
https://www.arpalombardia.it/Pages/Infrastrutture-di-trasporto/Aeroporti/Mappe-Rumore-Linate.aspx
Dei vincoli sono previsti anche al di fuori delle fasce di
pertinenza dove l’aeroporto è comunque tenuto a rispettare i limiti dei piani
di classificazione acustica comunali (specificamente per quanto concerne i
limiti di immissione) stabiliti in accordo al D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore”.
Il D.M. 20/5/99, costituisce per importanza il secondo
decreto di riferimento. Stabilisce innanzitutto i criteri per la classificazione
degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico (come da
447/95 art. 3 comma.1, lett. m) 2) attraverso la determinazione di tre indici
(i già citati Ia, Ib, Ic) che si basano sull’estensione delle zone di rispetto
e la presenza, all’interno di queste, di aree residenziali. Inoltre, detta i
criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per il
controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti
(come da 447/95 art. 3 comma.1, lett. m) 4). Quest’ultimo risulta sicuramente
l’aspetto più importante imponendo ai gestori l’obbligo di monitorare in
continuo l’inquinamento acustico nelle aree prossime allo scalo. (1)"