E'
una questione risolta o sarà un contenzioso infinito? Con
un comunicato stampa l'ENAC sollecita le aerolinee all'immediato
rimborso del biglietto pagato dal passeggero a seguito della
cancellazione del volo. L'ENAC in pratica non fa altro che
riaffermare l'adozione puntuale del Regolamento
comunitario di tutela dei passeggeri del
2004. Eventuali violazioni saranno/sarebbero sottoposti a
procedimenti sanzionatori nei riguardi delle aerolinee che violeranno
tali disposizioni. Finirà davvero così? Il Regolamento Comunitario
UE n. 261 precisa come sia dovuto il rimborso del prezzo del
biglietto (nessuna corresponsione con voucher). Le stesse regole,
altresì, valgono per la rinuncia del passeggero che, salvo motivi di
impedimento legati a situazioni Covid-19, decida di non partire.
Comunicato
Stampa n. 31/ del 18 Giugno 2020
ENAC
richiama i vettori al rispetto del Regolamento di tutela dei
passeggeri: in caso di cancellazioni di voli per cause non
riconducibili a Covid-19, la normativa prevede il rimborso del
biglietto e non l’erogazione di un voucher
In
merito alle numerose segnalazioni relative a cancellazioni di voli,
l’Ente nazionale per l’Aviazione Civile rende noto di avere
richiamato i vettori operanti in Italia al rispetto del Regolamento
comunitario n. 261 del 2004 che tutela i passeggeri nei casi di
ritardi, cancellazioni, overbooking e mancata informativa.
Infatti,
dato che a partire dal 3 giugno u.s. sono state rimosse le
restrizioni alla circolazione delle persone fisiche all’interno del
territorio nazionale e nell’area europea, Schengen, Regno Unito e
Irlanda del Nord, le cancellazioni operate da tale data non sembrano
possano essere ricondotte, salvo casi specifici, a cause determinate
dal Covid-19 (come da art. 88 bis della L. 24 aprile 2020, n. 27), ma
a scelte imprenditoriali.
Pertanto,
ferma restando la facoltà per i vettori di cancellare i voli
programmati, la normativa applicabile è il Regolamento Comunitario
n. 261 del 2004, che prevede, per le cancellazioni, l’informativa
al passeggero, la riprotezione, il rimborso del prezzo del biglietto
(non la corresponsione del voucher) e la compensazione, ove dovuta.
Le
stesse regole valgono per la rinuncia del passeggero che, salvo
motivi di impedimento legati a situazioni Covid-19, decida di non
partire. In tale caso saranno applicabili le condizioni di trasporto
e tariffarie previste dal vettore.
L’ENAC
continuerà a monitorare la situazione intervenendo con l’eventuale
avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti dei vettori in caso
di accertata violazione del Regolamento Comunitario di riferimento.
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