Il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministro della
Salute hanno varato il seguente Decreto valido fino al 14 Luglio
2020.
“VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello
stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
VISTO
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 126 del 17
maggio 2020, contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con effetto dalla data
del 18 maggio 2020 e fino al 14 giugno 2020;
VISTO
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 147 del 11
giugno 2020, contenente “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con
effetto dalla data del 15 giugno 2020 e fino al 14 luglio 2020;
VISTO
in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera ii), del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, che
ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di
contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, riduzioni,
sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche
internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e
nelle acque interne, imponendo specifici obblighi agli utenti, agli
equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
VISTO
il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro della salute n. 227 del 2 giugno 2020 con il
quale sono state disposte, in linea con quanto previsto dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 126 del 17
maggio 2020, misure di riduzione, soppressione e limitazione nei
servizi di trasporto automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo
nonché da e per le Regioni Sicilia e Sardegna;
VISTO
il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro della salute n. 231 del 4 giugno 2020 con il
quale sono state introdotte ulteriori misure volte alla riapertura
dei collegamenti marittimi ed aerei, per il trasporto dei passeggeri,
per la Sardegna e viceversa a decorrere dal 5 giugno 2020 modificando
a tal fine il portato di cui all’articolo 2 del decreto n. 227 del
2 giugno 2020;
RITENUTO
necessario prevedere, in coerenza con le previsioni di cui
all'articolo 1, comma 1 lettera ii), del D.P.C.M. 11 giugno 2020,
nonché tenuto conto del venir meno delle limitazioni agli
spostamenti interregionali e da e per l’estero di cui all’articolo
1, commi 2 e 4, del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33,
l’eliminazione delle residue misure di riduzione, soppressione e
limitazione nei servizi di trasporto automobilistico, ferroviario,
marittimo nonché da e per la Regione Sardegna, di cui ai sopra
citati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro della salute n. 227 del 2 giugno 2020 e n.
231 del 4 giugno 2020.
DECRETA
Art. 1 (trasporto aereo)
- Al fine di evitare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e di tutelare la salute dell’utenza e dei lavoratori, i servizi nel settore del trasporto aereo sono soggetti alle limitazioni di cui al presente articolo.
- 2. Per il trasporto aereo, tenuto conto delle richieste pervenute dai gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della capacità infrastrutturale degli stessi, nonché della necessità di garantire i collegamenti insulari, l’operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di Alghero, Ancona, Bari, Bergamo – Orio al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze – Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Parma, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Verona Villafranca. Negli aeroporti commerciali non inclusi nell’elenco di cui al presente comma sono consentite le attività di aviazione generale.
- Il personale degli USMAF/SASN dipendente o con contratto temporaneo con il Ministero della Salute che presta servizio presso gli aeroporti non inclusi nel comma 2 può essere utilizzato per le esigenze sanitarie di aeroporti o porti limitrofi.
- L’Ente nazionale per l’aviazione civile, può sulla base delle ulteriori esigenze di trasporto aereo, previo parere conforme del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modificare e integrare l’elenco di cui al precedente comma 2.
- Il personale addetto ai servizi aeroportuali presso gli aeroporti non inclusi nel comma 2 è tenuto a garantire la reperibilità nelle 24 ore, nella misura prevista dagli enti competenti. Art. 2 1. Le disposizioni del seguente decreto producono effetti dalla data del 15 giugno 2020 e fino al 14 luglio 2020”.
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