Da
adottare per aeroporti, aerolinee e passeggeri. Ma chi verifica e
controlla? “L'ENAC ha reso noto ai vettori italiani, stabiliti e
non stabiliti in Italia quanto segue:
“Con
il DPCM
11 giugno 2020 sono
state definite nuove misure per fronteggiare l’epidemia da COVID
19.
In
particolare per il trasporto aereo si fa riferimento all’all. 15
(Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 in
materia di trasporto pubblico), e, nello specifico, all’Allegato
tecnico – Singole modalità di trasporto.
A
tale riguardo, oltre alla prescrizioni generali contenute nel testo
del DPCM, nelle cc.dd. Misure di sistema per il trasporto pubblico e
nelle Misure di carattere generale per il contenimento dell’epidemia
da COVID 19, per quanto riguarda il settore del trasporto aereo
è confermato l’obbligo del rispetto del distanziamento
interpersonale di 1 metro a bordo degli aeromobili, (oltre che
all’interno dei terminal e delle altre facilities aeroportuali, con
le modalità definite nello stesso all. 15).
Sul
distanziamento a bordo si sottolinea che è consentito derogare a
detto obbligo solo se il vettore assicura tutte le seguenti
condizioni:
- l’aria a bordo dell’aeromobile sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi siano verticali e siano adottati i filtri HEPA;
- siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria e cioè:
- misurazione della temperatura prima dell’accesso all’aeromobile (se la temperatura supera i 37,5° deve essere vietato l’accesso a bordo). Tale misura si aggiunge a quella della misurazione della temperatura prevista in arrivo e in partenza presso tutti gli scali nazionali;
- garantire la durata massima della mascherina chirurgica non superiore alle 4 ore, prevedendo la sostituzione per periodi superiori;
- l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri, così come la collocazione al posto assegnato, deve essere regolato individualmente al fine di evitare contatti stretti;
- sia acquisita al momento del check in online o in aeroporto o comunque al momento dell’imbarco dei voli in partenza da o con destinazione per gli aeroporti nazionali specifica autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID 19 negli ultimi due giorni, prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi;
- sia acquisito l’impegno del passeggero a comunicare, al fine della tracciabilità dei contatti, al vettore e alla Autorità sanitaria territoriale competente, l’insorgenza di sintomatologia COVID 19 comparsa entro 8 giorni dallo sbarco dall’aeromobile;
- non siano portati a bordo bagagli a mano di grandi dimensioni.
Si
sottolinea che le disposizioni sopra riportate devono essere
rispettate da tutti i vettori operanti in Italia indipendentemente
dalla nazionalità.
Ove
anche una sola delle predette condizioni non sia osservata l’obbligo
del distanziamento deve essere rispettato.
In
tale contesto rimane valido quanto disposto nella nota
ENAC del 26 maggio 2020 prot. 51694 per
quanto riguarda il c.d. distanziamento verticale e le modalità di
misurazione della distanza di 1 metro a bordo degli aeromobili.
Tali
indicazioni vengono trasmesse alla IATA per l’informativa a tutti
gli associati”.
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