Al fine della determinazione dei vincoli con la normativa tecnica internazionale all’interno del “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti”, al cap. 4 sono stati recepiti gli Annessi ICAO ed i Regolamenti EASA. Le amministrazioni locali come i Comuni, gli Enti locali, nell’esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni riguardanti gli “Ostacoli alla navigazione aerea”.
Il Codice della Navigazione con l’art. 707 garantisce la sicurezza
della navigazione aerea, individui le zone da sottoporre a vincolo nell’intorno
degli aeroporti e stabilisca le limitazioni relative agli ostacoli e ai potenziali
pericoli per la navigazione aerea, conformemente alla normativa tecnica
internazionale.
Gli Enti locali, nell’esercizio delle proprie competenze in
ordine alla programmazione ed al governo, adeguano i propri strumenti di
pianificazione alle prescrizioni dell’ENAC.
Gli ostacoli alla navigazione aerea vanno investigati,
analizzati, identificati nella Mappa di Vincolo, quelli identificati
come risultati di “edificazioni deliberate” in violazione della storica legge n.58 del
1963 e dell’attuale normativa, devono essere sottoposti all’applicazione
degli specifici articoli del Codice di Navigazione.
L’art. 707 del Codice della Navigazione prevede che ENAC, al
fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, individui le zone da
sottoporre a vincolo anche per quanto riguarda i potenziali pericoli per la
navigazione aerea differenti dagli ostacoli.
L’art. 711 dello stesso Codice prescrive che la
realizzazione di opere e l’esercizio di attività che costituiscono un
potenziale pericolo alla navigazione aerea sono subordinati alla autorizzazione
di ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della
navigazione aerea.
In relazione alle citate previsioni del Codice della
Navigazione, ENAC ha individuato alcune tipologie di attività e di manufatti
che, se ubicati nelle aree circostanti l’aeroporto, possono generare una
situazione di potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione aerea, a
prescindere dalla loro altezza al di sopra del livello del terreno.
Pertanto, in aggiunta ai vincoli derivanti dal rispetto
delle superfici di delimitazione degli ostacoli, le aree limitrofe
all’aeroporto risultano soggette a limitazione di alcune tipologie di attività
o di costruzione che possono costituire un potenziale pericolo per la sicurezza
della navigazione aerea.
Articoli attinenti agli ostacoli ed eventuale
eliminazione/abbattimento sono i seguenti:
Art. 709 - Ostacoli alla navigazione
Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le
costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere
che, anche in virtù delle loro destinazioni d'uso, interferiscono con le
superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.
La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione
aerea è subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove
necessario, con il Ministero della difesa.
Art. 710 - Aeroporti militari
Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative:
a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe
aeronautiche;
b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla
navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi;
c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di
autorizzazioni di cui all'articolo 711;
d) al collocamento di segnali di cui all'articolo 712;
e) all'abbattimento degli ostacoli ed all’eliminazione dei
pericoli di cui all'articolo 714.
Art. 711 - Pericoli per la navigazione
Nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a
limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un
potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la
navigazione aerea.
La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio
delle attività di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorità
preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado
di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea.
Art. 712 - Collocamento di segnali
L'ENAC, anche su segnalazione delle autorità e degli
organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con
riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 707, il
collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere
sulle opere che richiedono maggiore visibilità, nonché l'adozione di altre
misure necessarie per la sicurezza della navigazione. Il monitoraggio dell’efficienza
dei segnali nelle zone di cui all'articolo 707 compete al gestore aeroportuale.
I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC
eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali.
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