Il REGOLAMENTO (UE) 2018/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2018 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio
Con l’ALLEGATO
VII sono definiti i “Requisiti essenziali degli aeroporti”
1. CARATTERISTICHE FISICHE, INFRASTRUTTURE ED
EQUIPAGGIAMENTI
1.1. Area di movimento
1.1.1. Gli aeroporti dispongono di un'area destinata
all'atterraggio e al decollo degli aeromobili che soddisfi le condizioni
seguenti:
a) dimensioni e caratteristiche idonee per gli aeromobili
destinati a utilizzare la struttura;
b) se del caso, capacità portante sufficiente a sostenere
l'esercizio ripetitivo da parte degli aeromobili interessati.
Le aree non destinate all'esercizio ripetitivo devono
soltanto essere in grado di sostenere gli aeromobili;
c) progettazione tale da garantire il drenaggio dell'acqua e
da evitare che l'acqua stagnante diventi un rischio inaccettabile per le
operazioni degli aeromobili;
d) pendenza e variazioni di pendenza che non producano un
rischio inaccettabile per le operazioni degli aeromobili;
e) caratteristiche della superficie adeguate per gli
aeromobili destinati a farne uso; e
f) essere sgombra da oggetti che potrebbero produrre un
rischio inaccettabile per le operazioni degli aeromobili.
1.1.2. Laddove vi siano diverse aree destinate
all'atterraggio e al decollo, esse devono essere tali da non produrre un rischio
inaccettabile per le operazioni degli aeromobili.
1.1.3. L'area destinata all'atterraggio e al decollo è
circondata da aree definite. Tali aree sono destinate a proteggere gli aeromobili
che le sorvolano durante le operazioni di decollo o di atterraggio o ad
attenuare le conseguenze di un atterraggio corto, di uno sconfinamento laterale
oppure di un'uscita fuoripista rispetto all'area di decollo e atterraggio, e
soddisfano le condizioni seguenti:
a) dimensioni adeguate alle operazioni degli aeromobili
previste;
b) pendenza e variazioni di pendenza che non producano un
rischio inaccettabile per le operazioni degli aeromobili;
c) essere sgombre da oggetti che potrebbero produrre un
rischio inaccettabile per le operazioni degli aeromobili.
Ciò non deve impedire il posizionamento in tali aree di
equipaggiamenti frangibili, laddove necessario per assistere le operazioni
degli aeromobili; e
d) avere individualmente una capacità portante sufficiente
ad assolvere la propria funzione.
1.1.4. Dette aree di un aeroporto e le aree immediatamente
adiacenti destinate al rullaggio o al parcheggio degli aeromobili sono
progettate in modo da consentire l'esercizio in sicurezza degli aeromobili che
utilizzeranno tale struttura in tutte le condizioni previste, e soddisfano le
condizioni seguenti:
a) capacità portante sufficiente a sostenere l'impiego
ripetitivo da parte degli aeromobili destinati a farne uso, fatta eccezione per
le aree destinate a un uso meramente occasionale, le quali devono soltanto
essere in grado di sostenere gli aeromobili;
b) progettazione tale da garantire il drenaggio dell'acqua e
da evitare che l'acqua stagnante diventi un rischio inaccettabile per le
operazioni degli aeromobili;
c) pendenza e variazioni di pendenza che non producano un
rischio inaccettabile per le operazioni degli aeromobili;
d) superficie con caratteristiche adeguate agli aeromobili
destinati a farne uso; e
e) essere sgombre da oggetti che potrebbero produrre un
rischio inaccettabile per gli aeromobili. Ciò non deve tuttavia impedire che
gli equipaggiamenti necessari per tali aree siano parcheggiati in posizioni o
zone appositamente contrassegnate.
1.5. Le altre infrastrutture destinate a essere usate dagli
aeromobili sono progettate in modo tale che il loro impiego non possa produrre
un rischio inaccettabile per gli aeromobili che ne fanno uso.
1.1.6. Costruzioni, edifici, equipaggiamenti o aree di
immagazzinamento sono posizionati e progettati in modo da non produrre un
rischio inaccettabile per le operazioni degli aeromobili.
1.1.7. Sono predisposti mezzi idonei per impedire l'accesso
all'area di movimento a persone non autorizzate, a veicoli non autorizzati o
animali che, a causa delle loro dimensioni, possano produrre un rischio
inaccettabile per le operazioni degli aeromobili, fatte salve le disposizioni
nazionali e internazionali in materia di protezione degli animali.
1.2.
Separazione dagli ostacoli
1.2.1. Al fine di proteggere gli aeromobili nella fase di
avvicinamento a un aeroporto per l'atterraggio o nella fase di partenza, sono
definite apposite rotte o aree di arrivo e partenza. Tali rotte o aree
garantiscono la separazione necessaria degli aeromobili dagli ostacoli situati
nell'area adiacente all'aeroporto, tenendo debito conto delle caratteristiche
fisiche locali.
1.2.2. La separazione dagli ostacoli è appropriata alla fase
di volo e al tipo di operazione in corso. Essa tiene anche conto degli
equipaggiamenti utilizzati per la determinazione della posizione degli
aeromobili.
1.3. Equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza,
compresi aiuti visivi e non visivi
1.3.1. Gli aiuti sono idonei allo scopo, riconoscibili e in
grado di fornire agli utenti informazioni non ambigue in tutte le condizioni
operative previste.
1.3.2. Nelle condizioni operative previste gli
equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza funzionano nel modo designato.
Gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza non producono un
rischio inaccettabile per la sicurezza aerea né quando correttamente
funzionanti né in caso di malfunzionamento.
1.3.3. Gli aiuti e il loro impianto di alimentazione
elettrica sono progettati in maniera tale da evitare che un loro malfunzionamento
possa provocare la comunicazione agli utenti di informazioni inadeguate,
fuorvianti o insufficienti o l'interruzione di un servizio essenziale.
1.3.4. Sono previsti adeguati mezzi di protezione atti a evitare
che tali aiuti subiscano danni o disturbi.
1.3.5. Le fonti di radiazioni o la presenza di oggetti in
movimento o fermi non interferiscono con i sistemi di comunicazione,
navigazione e sorveglianza aeronautica, né incidono negativamente sul loro funzionamento.
1.3.6. Sono messe a disposizione del personale interessato
le informazioni relative all'esercizio e all'uso degli equipaggiamenti
aeroportuali afferenti alla sicurezza, comprese chiare indicazioni sulle
condizioni che possono produrre rischi inaccettabili per la sicurezza aerea.
1.4. Dati aeroportuali
1.4.1. I dati relativi all'aeroporto e ai servizi
disponibili predisposti e aggiornati.
1.4.2. Tali dati sono accurati, leggibili, completi e privi
di ambiguità. Ne sono mantenuti l'autenticità e gli adeguati livelli di
integrità.
1.4.3. I dati sono tempestivamente messi a disposizione
degli utenti e dei fornitori di ANS interessati, usando un metodo
sufficientemente sicuro e rapido di comunicazione.
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