venerdì 2 dicembre 2022

Aeroporti e EASA: l’aggiornamento del REGOLAMENTO (UE) 2018/1139

Il REGOLAMENTO (UE) 2018/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2018 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio

Con l’ALLEGATO VII sono definiti i “Requisiti essenziali degli aeroporti

1. CARATTERISTICHE FISICHE, INFRASTRUTTURE ED EQUIPAGGIAMENTI

1.1. Area di movimento

1.1.1. Gli aeroporti dispongono di un'area destinata all'atterraggio e al decollo degli aeromobili che soddisfi le condizioni seguenti:

a) dimensioni e caratteristiche idonee per gli aeromobili destinati a utilizzare la struttura;

b) se del caso, capacità portante sufficiente a sostenere l'esercizio ripetitivo da parte degli aeromobili interessati.

Le aree non destinate all'esercizio ripetitivo devono soltanto essere in grado di sostenere gli aeromobili;

c) progettazione tale da garantire il drenaggio dell'acqua e da evitare che l'acqua stagnante diventi un rischio inaccettabile per le operazioni degli aeromobili;

d) pendenza e variazioni di pendenza che non producano un rischio inaccettabile per le operazioni degli aeromobili;

e) caratteristiche della superficie adeguate per gli aeromobili destinati a farne uso; e

f) essere sgombra da oggetti che potrebbero produrre un rischio inaccettabile per le operazioni degli aeromobili.

1.1.2. Laddove vi siano diverse aree destinate all'atterraggio e al decollo, esse devono essere tali da non produrre un rischio inaccettabile per le operazioni degli aeromobili.

1.1.3. L'area destinata all'atterraggio e al decollo è circondata da aree definite. Tali aree sono destinate a proteggere gli aeromobili che le sorvolano durante le operazioni di decollo o di atterraggio o ad attenuare le conseguenze di un atterraggio corto, di uno sconfinamento laterale oppure di un'uscita fuoripista rispetto all'area di decollo e atterraggio, e soddisfano le condizioni seguenti:

a) dimensioni adeguate alle operazioni degli aeromobili previste;

b) pendenza e variazioni di pendenza che non producano un rischio inaccettabile per le operazioni degli aeromobili;

c) essere sgombre da oggetti che potrebbero produrre un rischio inaccettabile per le operazioni degli aeromobili.

Ciò non deve impedire il posizionamento in tali aree di equipaggiamenti frangibili, laddove necessario per assistere le operazioni degli aeromobili; e

d) avere individualmente una capacità portante sufficiente ad assolvere la propria funzione.

1.1.4. Dette aree di un aeroporto e le aree immediatamente adiacenti destinate al rullaggio o al parcheggio degli aeromobili sono progettate in modo da consentire l'esercizio in sicurezza degli aeromobili che utilizzeranno tale struttura in tutte le condizioni previste, e soddisfano le condizioni seguenti:

a) capacità portante sufficiente a sostenere l'impiego ripetitivo da parte degli aeromobili destinati a farne uso, fatta eccezione per le aree destinate a un uso meramente occasionale, le quali devono soltanto essere in grado di sostenere gli aeromobili;

b) progettazione tale da garantire il drenaggio dell'acqua e da evitare che l'acqua stagnante diventi un rischio inaccettabile per le operazioni degli aeromobili;

c) pendenza e variazioni di pendenza che non producano un rischio inaccettabile per le operazioni degli aeromobili;

d) superficie con caratteristiche adeguate agli aeromobili destinati a farne uso; e

e) essere sgombre da oggetti che potrebbero produrre un rischio inaccettabile per gli aeromobili. Ciò non deve tuttavia impedire che gli equipaggiamenti necessari per tali aree siano parcheggiati in posizioni o zone appositamente contrassegnate.

1.5. Le altre infrastrutture destinate a essere usate dagli aeromobili sono progettate in modo tale che il loro impiego non possa produrre un rischio inaccettabile per gli aeromobili che ne fanno uso.

1.1.6. Costruzioni, edifici, equipaggiamenti o aree di immagazzinamento sono posizionati e progettati in modo da non produrre un rischio inaccettabile per le operazioni degli aeromobili.

1.1.7. Sono predisposti mezzi idonei per impedire l'accesso all'area di movimento a persone non autorizzate, a veicoli non autorizzati o animali che, a causa delle loro dimensioni, possano produrre un rischio inaccettabile per le operazioni degli aeromobili, fatte salve le disposizioni nazionali e internazionali in materia di protezione degli animali.

1.2. Separazione dagli ostacoli

1.2.1. Al fine di proteggere gli aeromobili nella fase di avvicinamento a un aeroporto per l'atterraggio o nella fase di partenza, sono definite apposite rotte o aree di arrivo e partenza. Tali rotte o aree garantiscono la separazione necessaria degli aeromobili dagli ostacoli situati nell'area adiacente all'aeroporto, tenendo debito conto delle caratteristiche fisiche locali.

1.2.2. La separazione dagli ostacoli è appropriata alla fase di volo e al tipo di operazione in corso. Essa tiene anche conto degli equipaggiamenti utilizzati per la determinazione della posizione degli aeromobili.

1.3. Equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza, compresi aiuti visivi e non visivi

1.3.1. Gli aiuti sono idonei allo scopo, riconoscibili e in grado di fornire agli utenti informazioni non ambigue in tutte le condizioni operative previste.

1.3.2. Nelle condizioni operative previste gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza funzionano nel modo designato. Gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza non producono un rischio inaccettabile per la sicurezza aerea né quando correttamente funzionanti né in caso di malfunzionamento.

1.3.3. Gli aiuti e il loro impianto di alimentazione elettrica sono progettati in maniera tale da evitare che un loro malfunzionamento possa provocare la comunicazione agli utenti di informazioni inadeguate, fuorvianti o insufficienti o l'interruzione di un servizio essenziale.

1.3.4. Sono previsti adeguati mezzi di protezione atti a evitare che tali aiuti subiscano danni o disturbi.

1.3.5. Le fonti di radiazioni o la presenza di oggetti in movimento o fermi non interferiscono con i sistemi di comunicazione, navigazione e sorveglianza aeronautica, né incidono negativamente sul loro funzionamento.

1.3.6. Sono messe a disposizione del personale interessato le informazioni relative all'esercizio e all'uso degli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza, comprese chiare indicazioni sulle condizioni che possono produrre rischi inaccettabili per la sicurezza aerea.

1.4. Dati aeroportuali

1.4.1. I dati relativi all'aeroporto e ai servizi disponibili predisposti e aggiornati.

1.4.2. Tali dati sono accurati, leggibili, completi e privi di ambiguità. Ne sono mantenuti l'autenticità e gli adeguati livelli di integrità.

1.4.3. I dati sono tempestivamente messi a disposizione degli utenti e dei fornitori di ANS interessati, usando un metodo sufficientemente sicuro e rapido di comunicazione.

 

Nessun commento:

Posta un commento