giovedì 16 luglio 2026

Aeroporto Forlì: tra Certificazione EASA 139, RCEA-Regolamento, P.R.A., Piano Ostacoli e Mappe di Vincolo

Nell’elenco degli Aeroporti italiani certificati disponibile sul sito web di ENAC la società FORLI’ F.A. S.r.l. dispone della Certificazione IT.ADR.0037 - EMILIA ROMAGNA, ma, aggiornata in data 26 giugno 2026, non risulta disporre del “certificato rilasciato ai sensi del Reg. (UE) 139/2014”.

In data 3 luglio, tuttavia, il comunicato stampa di F.A. S.r.l ed i media hanno riportato il seguente testo:

“Certificazione EASA 139 per l'aeroporto "Ridolfi". È il riconoscimento più importante previsto dalla normativa dell'Unione Europea

Certificazione EASA 139 per l'aeroporto

F.A. S.r.l. comunica che l’aeroporto di Forlì “Luigi Ridolfi” ha ricevuto oggi la Certificazione Europea EASA 139. Il raggiungimento di questo traguardo pone lo scalo nelle condizioni di poter implementare il livello della qualità operativa e porre le basi, quale diretta conseguenza, per il suo futuro sviluppo.

La consegna ufficiale della Certificazione è prevista per venerdì 3 luglio alla presenza dei vertici ENAC, della società di gestione e delle istituzioni locali.

L’EASA 139 è il più importante riconoscimento previsto dalla normativa dell’Unione Europea finalizzato alla gestione delle infrastrutture aeroportuali. Attesta, infatti la piena conformità dello scalo ai più elevati standard europei in materia di operatività, organizzazione, logistica, procedure. Più nello specifico, per l’ottenimento del risultato di cui sopra, F.A. S.r.l. ha predisposto tutta la documentazione necessaria all’attività quotidiana dello scalo”.

In questo contesto amministrativo ed operativo è significativo descrivere la “Certificazione/conversione ai sensi del Regolamento (UE) n. 139/2014, nell’ambito della Certificazione ai sensi del Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti (RCEA)”.

L’importanza di tale certificazione/conversione ai sensi del Regolamento (UE) n. 139/2014, è correlata al Regolamento (CE) n. 216/2008, comunemente denominato “Regolamento Basico”, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che ha istituito l’EASA (le cui competenze sono state successivamente ampliate ai domini degli aeroporti e dell’ATM/ANS – Air Traffic Management/Air Navigation Services – con il Regolamento (CE) n. 1108/2009), prevede che gli Stati Membri dell’UE siano obbligati ad adottare regole comuni nel settore dell’aviazione civile aventi come scopo il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza e compatibilità ambientale nonché il libero scambio di merci, prodotti e servizi.

Ecco quindi l’importanza di qualificare la recente acquisizione del “Certificato EASA 139/2014 nell’applicazione del Regolamento Basico, come emendato dal Reg. (CE) n. 1108/2009, si riferisce alla:

-      - progettazione, manutenzione e gestione degli aeroporti, nonché al personale e alle organizzazioni che vi partecipano e, fatta salva la legislazione comunitaria e nazionale in materia di ambiente e di pianificazione dell’uso del suolo, alla protezione delle aree limitrofe agli aeroporti (art. 1 comma 1c);

-      - progettazione, produzione e manutenzione degli equipaggiamenti aeroportuali, nonché al personale e alle organizzazioni che vi partecipano (art. 1 comma 1d).

La relazione tra l’acquisizione della Certificazione EASA 139/2014 ha validità solo qualora fosse stata ottenuta/ottemperata la Certificazione  ai sensi del Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti (RCEA), è così descritta da ENAC:

“Con l’adozione del Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti (RCEA), l’ENAC ha introdotto nel quadro regolamentare nazionale i contenuti tecnici degli Annessi ICAO, in particolare dell’Annesso 14, volume I, “Aerodromes”, che definisce le caratteristiche tecniche per le infrastrutture, gli impianti e le operazioni aeroportuali.

Il Regolamento ENAC ha dato quindi efficacia giuridica in ambito nazionale ai contenuti tecnici dell’Annesso 14, prescrivendo specifici “requisiti regolamentari” e prescindendo in questo modo dalla distinzione tra “standard” e “pratiche raccomandate” operata in ambito di Annessi ICAO.

In ottemperanza a quanto previsto dall’Emendamento n. 4 all’Annesso 14 ICAO, anche il Regolamento ENAC ha introdotto:

- l’obbligo della certificazione per quegli aeroporti, ove viene svolta attività di trasporto pubblico con velivoli aventi una configurazione dei posti di 10 o più passeggeri, oppure una Massa Massima al Decollo superiore a 5.700 Kg;

- l’implementazione del Safety Management System (SMS) negli aeroporti certificati.

Il Certificato dell’aeroporto, rilasciato dopo specifica attività da parte dei team di certificazione nominati dall’Ente, attesta la conformità ai requisiti del Regolamento ENAC relativamente:

-       -  alle caratteristiche fisiche dell’aeroporto, alle infrastrutture, agli impianti, ai sistemi ed alle aree ad esso limitrofe (certificazione delle infrastrutture);

-       -  all’organizzazione aziendale ed operativa del gestore, alle sue dotazioni tecnologiche, ai mezzi, al personale, alle procedure di gestione e di tutti gli altri elementi atti a garantire l’operatività dell’aeroporto in condizioni di sicurezza, nonché del Manuale di Aeroporto (certificazione del gestore).

In sintesi, gli ambiti di valutazione per la certificazione aeroportuale riguardano:

-  le infrastrutture ed i sistemi;

-       -  l’organizzazione del gestore;

-       -  il manuale di aeroporto;

-       -  il Safety Management System.

La certificazione nazionale di un aeroporto è assoggettata a rinnovo triennale.

Tale rinnovo avviene sulla base della favorevole valutazione dei risultati dell’attività di sorveglianza sviluppata dall’ENAC nel corso del triennio di validità del certificato.

Per gli aeroporti non soggetti a certificazione secondo le modalità sopra indicate, la sicurezza delle operazioni aeroportuali è assicurata dal rispetto dell’insieme dei requisiti regolamentari, relativi sia alle infrastrutture che alle operazioni, dettati dal Regolamento ENAC”.

In sintesi l’adozione e i livelli di ottemperanza al Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti (RCEA) di ENAC, pone analisi, report e studi safety e risk assessment  preliminari per il conferimento della certificazioni dell'infrastruttura "aerodrome" e del contesto delle edificazioni esterne.

Le documentazioni riguardanti l'ex art 58/1963, del Piano di Rischio Aeroportuale-PRA (Art.707 e 715 CODICE DELLA NAVIGAZIONE), del Piano Limitazione Ostacoli-PlO,delle Mappe di Vincolo, del censimento del carico antropico e indice di affollamento delle zone urbane-industriali e commerciali, in rapporto anche al Piano di Emergenza Esterno-PEE, hanno una importanza fondamentale per la coesistenza e convivenza tra infrastruttura aeroportuale, habitat, territorio e comunità dei cittadini residenti.

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