martedì 7 ottobre 2025

ANSV: si è tenuta una riunione istituzionale sul volo da diporto sportivo-VDS

La notizia è stata riferita dal comunicato stampa del 1 ottobre:

“Si è tenuta oggi, presso la sede ANSV, una riunione sulle problematiche relative alla sicurezza del volo nel comparto del volo da diporto o sportivo (VDS).

All’incontro, presieduto dal Presidente ANSV, hanno partecipato, oltre al Dirigente della direzione inchieste e prevenzione proattiva e agli investigatori dell’Agenzia, il Presidente ed il Direttore generale dell’Aero Club d’Italia, il Dirigente della direzione “Aeroporti, sistemi aeroportuali, demanio aeronautico civile e sicurezza dell’aviazione civile” del Ministero delle infrastrutture e trasporti, funzionari della Direzione Safety di ENAC.

Nel corso della riunione sono state messe a fattor comune le criticità del VDS emerse dalle inchieste di sicurezza e dalle attività di studio dell’ANSV, con l’obiettivo di individuare possibili correttivi tesi a migliorare la Sicurezza del Volo nello specifico settore”.

Lo status incidentale di tale tipologia di volo, è spesso sulla cronaca dei media, con una frequenza, che statisticamente non sembrerebbe ancora precisata, ma crescente. Spesso, ma non sempre investigata e/o sottoposta a indagine di qualche procura. Dove le dinamiche incidentali, il ruolo del fattore umano nella gestione dei velivoli e/o nella condotta del volo potrebbe verificare ed evidenziare alcune criticità.

In tale contesto la stessa Agenzia nazionale per la sicurezza del volo divulgando nel proprio sito web istituzionale (www.ansv.it), il “Rapporto informativo sull’attività svolta e sulla sicurezza dell’aviazione civile in Italia – anno 2024”, aveva dedicato un capitolo sull’analisi, sullo status operativo e incidentale su “Il volo da diporto o sportivo (VDS).

Nello specifico, è riportato il seguente testo:

“Il volo da diporto o sportivo (VDS) consiste nell’attività di volo svolta con apparecchi VDS per scopi ricreativi, diportistici o sportivi, senza fini di lucro. Sono apparecchi per il volo da diporto o sportivo quelli aventi le caratteristiche tecniche contemplate dall’allegato alla legge 25 marzo 1985 n. 1068.

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 n. 133 contenente il “Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo” distingue, in particolare, tra: apparecchi VDS (quelli equipaggiati con motore); apparecchi avanzati (gli apparecchi VDS che abbiano alcune specificità tecniche indicate espressamente dall’art. 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 133/2010); apparecchi per il volo libero (deltaplani, parapendio, ovvero ogni altro mezzo privo di motore con decollo a piedi).

Rimanendo ancora invariata la configurazione normativa a riguardo, si ritiene opportuno ribadire che, come noto, un aeromobile, in virtù della normativa internazionale, UE e nazionale deve essere in possesso, per accedere alla navigazione aerea, di un documento che ne attesti la aeronavigabilità (certificato di aeronavigabilità) o di un documento che ne attesti la idoneità ad effettuare, in sicurezza, un volo elementare (permesso di volo). Gli apparecchi VDS identificati in Italia, tuttavia, non hanno né un certificato di aeronavigabilità né un permesso di volo, in quanto ai sensi delle vigenti normative, nessun organismo ne attesta la aeronavigabilità o la capacità di effettuare, in sicurezza, un volo elementare. Tale situazione stride decisamente con la necessità di assicurare la pubblica incolumità sia di chi voli su questi mezzi (ivi compresi eventuali passeggeri spesso impropriamente convinti di volare su un aeromobile “certificato”, in grado di assicurare gli standard propri del mondo dell’aviazione civile), sia dei terzi sorvolati in superficie.

Tale anomalia normativa è stata rilevata anche dalle autorità investigative straniere omologhe dell’ANSV durante le inchieste 8 L’allegato attualmente in vigore è quello approvato con il DM (Infrastrutture e mobilità sostenibili) 10 dicembre 2021 n. 503, il quale ha sostanzialmente elevato i limiti della MTOM (Maximum Take Off Mass, massa massima al decollo) degli apparecchi VDS da 450 a 600 kg. Il DM in questione è disponibile al seguente link:

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2021-12/decreto%20503%20del%2010.12.21.pdf53 di sicurezza condotte a seguito di incidenti/inconvenienti gravi occorsi, nei rispettivi Stati, ad apparecchi VDS con marche di identificazione italiane.

Sul punto si ribadisce che il fenomeno della presenza all’estero di apparecchi VDS identificati in Italia parrebbe diffuso, anche perché nella vigente normativa (dPR n. 133/2010) non sembrerebbero essere esplicitate limitazioni territoriali all’impiego dei mezzi in questione.

Varie criticità sono state segnalate anche dalle Autorità investigative estere (CIAIAC9 spagnola; DSB10 olandese; GPIAAF11 portoghese) e già evidenziate nei precedenti Rapporti informativi relativi agli anni 2021 e 2023.

Nel 2024 l’ANSV ha pubblicato la relazione relativa all’incidente occorso il primo settembre 2022 al velivolo I-A189. Nell’ambito di tale documento sono state pubblicate due nuove raccomandazioni, indirizzate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

− ANSV-14/644-22/1/A/24, in merito all’evidenza di una immatricolazione dello stesso velivolo (marche I-PILL), presso l’ENAC;

− ANSV-15/644-22/2/A/24, in cui viene fatta emergere la lacuna normativa circa l’assenza, nel DPR 133/2010, sia della previsione di sanzioni che dell’individuazione dell’Ente/Autorità preposta all’erogazione.

Nell’ambito della relazione in parola è stata inoltre reiterata la raccomandazione ANSV-7/853-

18/1/A/22 indirizzata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emessa in occasione dell’inchiesta relativa all’incidente dello Yo-yo serie III, marche di identificazione I-C881 del 13.07.2018. In riferimento a tale raccomandazione ANSV 7/853/18/1/A/22, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rappresentava che nell’ambito della legislatura in corso è stato presentato un Disegno di Legge (DDL S448) a firma dell’On. Matteo Gelmetti in materia di “Disciplina del volo da diporto e sportivo”, di cui si attendono gli effetti.

Fra i compiti che il decreto legislativo n. 66/1999 ha assegnato all’ANSV c’è anche quello di monitorare gli incidenti occorsi agli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS), ovvero a quei mezzi individuati dalla citata legge n. 106/1985 (deltaplani, ultraleggeri, parapendio, ecc.), inoltre il decreto legislativo 15 marzo 2006 n. 151 ha esentato gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo dall’applicazione del libro I, parte II, del codice della navigazione, ovvero ha continuato a sottrarli alla normativa codicistica in materia di inchieste di sicurezza sugli incidenti e sugli inconvenienti aeronautici.

Novità significative in materia sono state però introdotte dal Regolamento UE n. 996/2010, come da ultimo modificato dal Regolamento UE 2018/1139. L’elenco delle tipologie di aeromobili ai quali il regolamento 2018/1139 non si applica è riportato nell’allegato I al medesimo regolamento e in questo elenco ci sono anche quegli aeromobili con una MTOM12 non superiore ai 450 kg, valore, quest’ultimo, entro il quale ricade, tuttora, la stragrande maggioranza degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla citata legge n. 106/1985. Conseguentemente, nel caso di incidenti/inconvenienti gravi occorsi agli apparecchi che abbiano una MTOM non superiore ai 450 kg, non sussiste, per l’ANSV, l’obbligo di condurre una inchiesta di sicurezza, ma, alla luce di quanto contemplato dall’art. 5, paragrafo 4, del regolamento UE n. 996/2010, soltanto una facoltà, esercitabile in relazione agli insegnamenti che si preveda possano essere tratti per il miglioramento della sicurezza aerea.

Relativamente ai dati statistici, si evidenzia nuovamente che è estremamente difficile, per molteplici ragioni, avere il quadro più completo possibile del numero degli eventi (incidenti e inconvenienti gravi) occorsi nel settore in questione e del tutto impossibile avere un dato sulle ore di volo effettuate al fine di produrre un dato statistico in grado di correlare gli eventi di cui sopra con il volato.

La difficoltà di una raccolta capillare dei dati è dovuta anche al fatto che tale attività13 si svolge principalmente fuori dagli aeroporti, in aree, ritenute “idonee” per le operazioni di decollo e di atterraggio, difficilmente assoggettabili ad una vigilanza di tipo istituzionale.

Per quanto concerne i dati in materia, si ribadisce che quelli presenti nella banca dati ANSV si basano, prevalentemente, sulle segnalazioni pervenute dalle Forze dell’ordine (in particolare dall’Arma dei Carabinieri), dai Vigili del fuoco e dai fornitori dei servizi ATS ed in misura minore da scuole di volo dotate anche di un proprio responsabile Safety e nelle realtà più strutturate dotate di un proprio SMS (Safety Management System).

Tra le iniziative che l’ANSV ha assunto, già a suo tempo, per sensibilizzare gli operatori del comparto VDS in ordine all’obbligo di comunicare alla stessa ANSV l’accadimento di incidenti e di inconvenienti gravi, così come previsto per legge, sono state le seguenti:

• inserimento, nel sito web istituzionale (www.ansv.it), di un riquadro bordato di rosso, che rimanda alla seguente precisazione: «Si ricorda che alla luce della vigente normativa (regolamento UE n. 996/2010 e decreto legislativo n.18/2013) la comunicazione all’ANSV dell’accadimento di un incidente/inconveniente grave occorso ad un aeromobile civile deve avvenire immediatamente, ossia entro 60 minuti dalla conoscenza dell’evento. Per le modalità di comunicazione e per maggiori informazioni si rimanda alla voce “Notifica incidenti/inconvenienti gravi” presente in questo sito web. L’omessa comunicazione è sanzionata a norma di legge. Quanto appena ricordato si applica anche nel caso di incidenti/inconvenienti gravi occorsi ad apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS) e ad aeromobili a pilotaggio remoto.»;

• una videoconferenza di promozione della sicurezza del volo nel comparto VDS tenutasi il 29 dicembre 2023: nell’ambito di tale evento è stato discusso, tra gli altri argomenti, anche l’obbligo di segnalazione di incidenti e inconvenienti gravi.

Inoltre, come anticipato al paragrafo 4 della parte prima, nell’ambito del comparto VDS, il 21 giungo 2024 è stata organizzata dall’ANSV, in coordinamento con AeCI, una conferenza di safety promotion dedicata ai costruttori di aeromobili ultraleggeri. La finalità dell’incontro è stata quella di sensibilizzare le ditte ad una sempre maggiore attenzione ed impegno, onde favorire maggiori livelli di sicurezza. È stato inoltre illustrato come, nelle inchieste di sicurezza condotte da autorità estere, e nelle quali i produttori possono collaborare con l’ANSV come consulenti tecnici, si possano mitigare alcune criticità evidenziabili durante le attività investigative.”

 

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