Come stimare le ricadute delle edificazioni/manufatti che in “deroga” al Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti-RCEA, pur evitando futuri insediamenti ad elevato affollamento quali centri commerciali successivi all'entrata in vigore dell'aggiornamento del Codice di Navigazione, ovvero del D.Lgs. n. 96 del 9 maggio 2005 art. 707 come modificato dal D.Lgs. n. 151 del 15 marzo 2006 emendamento n. 7/2011, e come verificare una coerente attuazione?
Il quadro ed il livello del “carico antropico e dell'indice di affollamento” nelle zone A, B, C e D del Piano di Rischio, per le edificazioni/manufatti antecedenti alla revisione dell'Art. 707, probabilmente, viene sottoposto ad una una generale condivisione (tra Comuni ed ENAC) delle valutazioni delle relative “zone” e della conseguente modifica degli strumenti “comunali” urbanistici vigenti.
In tali zone, infatti, potrebbe verificarsi una “realtà operativa” terrestre con livelli di carico antropico elevato, superiore al consentito, in special modo, nelle aree a destinazione commerciale direzionale.
A
tal proposito, dopo aver riconfigurato le “edificazioni” con una
serie di interventi “volumetrici e logistici”, al fine di ridurre
sensibilmente, distribuendo l’intero carico antropico uniformemente
sulle aree sopra indicate per evitare la concentrazione dello stesso,
e, in linea con quanto previsto dal Regolamento per la Costruzione e
l’Esercizio degli Aeroporti evitando insediamenti spazi ad elevato
affollamento, sopratutto nei centri commerciali.
Conseguentemente
la tipologia e la configurazione delle attività di vendita dovranno
essere adeguate con le prescrizioni previste, evitando tipologie
merceologiche che per propria natura possono comportare un elevato
affollamento”.
Quando si annota che:
“non possono essere realizzati nuovi edifici o cambi d’uso con destinazioni ricettiva, commerciale, direzionale e servizi che prevedano le seguenti attività:
- Attività commerciali con sup. di vendita > 2.500 mq;
- Attività direzionali con n. addetti > 300 unità;
- Attività ricettive con capienza > 300 unità;
- Centri congressuali con capienza > 300 unità;
- Locali per pubblico spettacolo o intrattenimento, discoteche e locali per giochi con capienza > 300 unità;
- Strutture sportive coperte e scoperte > 400 unità;
- Edifici scolastici o interventi giudicati obiettivi sensibili;
- Attività con pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale (impianti di rifornimento e servizio agli autoveicoli);
la materia diventa oggetto di considerazioni diversificate.
Una tra le tante è la seguente.
Cosa accade, ad esempio, qualora un centro commerciale non ha rispettato il limite di presenza contemporanea di 500 persone imposto dalla licenza edilizia firmata da un sindaco e confermata da ENAC in sede di autorizzazione del Piano di Rischio?
Se ad un controllo della polizia municipale, il carico antropico – ovvero la presenza di persone - in uno spazio rilevante, registra, magari, valori raddoppiati, cosa accade?
Il livello concepito della specifica “safety” aeronautica, viene, innanzitutto compromessa?
La violazione potrebbe tradursi in una sanzione di carattere amministrativo, magari con conseguenze che potrebbero portate all’annullamento della concessione edilizia con tutte le ricadute “giudiziarie” del caso, fino alla sospensione, al ritiro, da parte di ENAC del “Piano di Rischio” aeroportuale?
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