Nelle 30 pagine del Dossier “La governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Le procedure di valutazione ambientale” la “valutazione ambientale strategica (VAS)” è stata adeguatamente circostanziata e definita. Ma quanti Masterplan aeroportuali del Piano Nazionale Aeroporti sono stati sottoposti alla doppia analisi?
In attesa di documentare l’elenco degli aeroporti che la
hanno adottata e gli scali che non la hanno ancora predisposta, sembra utile segnalare
l’importanza preliminare di una opera, di una VAS preventiva alla stessa VIA da
sottoporre alla Commissione di VIA per l’eventuale del Parere Positivo.
Il testo del suddetto Dossier “La governance del Piano
Nazionale di ripresa e resilienza – Le procedure di valutazione ambientale”, a
riguardo, è oltremodo esplicativo.
“La valutazione ambientale strategica (VAS)
La valutazione ambientale strategica (VAS) è una specifica
procedura (introdotta dalla citata Direttiva 2001/42/CE e recepita a livello
nazionale T.U. Ambiente.) finalizzata a garantire l’integrazione della
variabile ambientale nei processi di pianificazione urbanistica.
In quest’ottica la VAS consente di valutare preventivamente
gli effetti che possono derivare all’ambiente dall’attuazione di determinati
strumenti di regolazione delle attività che comportano utilizzo del territorio,
attraverso l’introduzione della tematica ambientale già nella fase di
pianificazione e programmazione territoriale.
Da punto di vista procedurale, quindi, la VAS si colloca in
una fase strategica addirittura precedente rispetto alla progettazione e alla
realizzazione delle opere. I processi di valutazione ambientale di piani e
programmi potenzialmente in grado di incidere in maniera significativa sull'ambiente
perseguono il raggiungimento di un livello elevato di protezione ambientale attraverso
l’integrazione delle valutazioni sull’impatto ambientale già nel momento dell'elaborazione,
adozione e approvazione di questi strumenti, assicurando che siano coerenti e
capaci di contribuire alle condizioni necessarie per uno sviluppo sostenibile
(art. 4, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006).
La VAS è ispirata al principio giuridico di precauzione ed è
finalizzata alla soluzione di problemi che possono incorrere su di una scala
geografica ampia. Essa, infatti, è in grado di fornire una valutazione
strategica del territorio interessato, attraverso un quadro complesso e articolato
che permette l’individuazione preventiva dei potenziali effetti di più progetti
unitariamente considerati. Ciò si rende possibile in quanto la VAS, nel loro
insieme, prende in considerazione l’ambiente come un sistema integrato di
elementi tra loro interdipendenti, valutando i diversi piani e progetti come un
insieme complesso, le cui componenti si integrano le une con le altre.
La normativa vigente suddivide piani e programmi
territoriali in tre differenti categorie:
• piani e programmi per i quali è obbligatoria la VAS;
• piani e programmi per i quali la sottoposizione alla VAS
dipende dalla valutazione delle autorità preposte circa la sussistenza di
effetti significativi sull’ambiente (c.d. verifica di assoggettabilità);
• piani e programmi esclusi per legge dall’applicazione
della VAS.
Secondo questa classificazione sono assoggettati alla VAS
tutti i piani e i programmi:
a) elaborati per la valutazione e gestione della qualità
dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico,
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione
dei suoli;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti
sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione
speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati
come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e
della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione
d'incidenza ai sensi di legge
Al contrario, l’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006
esclude, in ogni caso dal campo di applicazione del T.U. Ambiente e, quindi,
anche dalle procedure di VAS:
• i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di
difesa nazionale;
• i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
• i piani di protezione civile in caso di pericolo per
l'incolumità pubblica;
• i piani di gestione forestale e gli strumenti equivalenti;
• i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa
fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale per l’applicazione
di misure di emergenza.
In tutti gli altri casi, ossia quando non sia espressamente
richiesta o esclusa la VAS, si rende necessaria la c.d. verifica di
assoggettabilità (art. 12, D.Lgs. 152/2006), demandata alla stessa autorità
competente all’adozione del parere finale sulla compatibilità ambientale (nel
merito, il Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali per la VAS Statale; la P.A. preposta alla tutela, protezione
e valorizzazione ambientale individuata in base alle leggi regionali, in caso
di VAS regionale).
La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità
procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e
comprende:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità
limitatamente ai piani e ai programmi individuati dalla legge (all'art. 6,
commi 3 e 3 bis);
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle
consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
L’avvio della VAS da parte dell’autorità procedente deve
essere contestuale al processo di formazione del piano o programma.
L’art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che il proponente
e/o l'autorità procedente, sin dai momenti preliminari dell'attività, avvii una
fase di consultazioni con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti
in materia ambientale (individuati nelle forme prescritte dalla legge ), sulla
base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi,
anche transfrontalieri, dell'attuazione del piano o programma.
Scopo di tali consultazioni è quello di definire la portata
ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto
ambientale, garantendo che gli impatti significativi sull'ambiente siano presi
in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
La normativa precisa che la VAS costituisce parte integrante
del procedimento di adozione ed approvazione per i piani e programmi a rispetto
ai quali trova applicazione.
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