martedì 21 novembre 2023

Aeroporti e Masterplan: decisivo predisporre la VAS-Valutazione Ambientale Strategica

Nelle 30 pagine del Dossier “La governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Le procedure di valutazione ambientale” la “valutazione ambientale strategica (VAS)” è stata adeguatamente circostanziata e definita. Ma quanti Masterplan aeroportuali del Piano Nazionale Aeroporti sono stati sottoposti alla doppia analisi?

In attesa di documentare l’elenco degli aeroporti che la hanno adottata e gli scali che non la hanno ancora predisposta, sembra utile segnalare l’importanza preliminare di una opera, di una VAS preventiva alla stessa VIA da sottoporre alla Commissione di VIA per l’eventuale del Parere Positivo.

Il testo del suddetto Dossier “La governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Le procedure di valutazione ambientale”, a riguardo, è oltremodo esplicativo.

“La valutazione ambientale strategica (VAS)

La valutazione ambientale strategica (VAS) è una specifica procedura (introdotta dalla citata Direttiva 2001/42/CE e recepita a livello nazionale T.U. Ambiente.) finalizzata a garantire l’integrazione della variabile ambientale nei processi di pianificazione urbanistica.

In quest’ottica la VAS consente di valutare preventivamente gli effetti che possono derivare all’ambiente dall’attuazione di determinati strumenti di regolazione delle attività che comportano utilizzo del territorio, attraverso l’introduzione della tematica ambientale già nella fase di pianificazione e programmazione territoriale.

Da punto di vista procedurale, quindi, la VAS si colloca in una fase strategica addirittura precedente rispetto alla progettazione e alla realizzazione delle opere. I processi di valutazione ambientale di piani e programmi potenzialmente in grado di incidere in maniera significativa sull'ambiente perseguono il raggiungimento di un livello elevato di protezione ambientale attraverso l’integrazione delle valutazioni sull’impatto ambientale già nel momento dell'elaborazione, adozione e approvazione di questi strumenti, assicurando che siano coerenti e capaci di contribuire alle condizioni necessarie per uno sviluppo sostenibile (art. 4, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006).

La VAS è ispirata al principio giuridico di precauzione ed è finalizzata alla soluzione di problemi che possono incorrere su di una scala geografica ampia. Essa, infatti, è in grado di fornire una valutazione strategica del territorio interessato, attraverso un quadro complesso e articolato che permette l’individuazione preventiva dei potenziali effetti di più progetti unitariamente considerati. Ciò si rende possibile in quanto la VAS, nel loro insieme, prende in considerazione l’ambiente come un sistema integrato di elementi tra loro interdipendenti, valutando i diversi piani e progetti come un insieme complesso, le cui componenti si integrano le une con le altre.

La normativa vigente suddivide piani e programmi territoriali in tre differenti categorie:

• piani e programmi per i quali è obbligatoria la VAS;

• piani e programmi per i quali la sottoposizione alla VAS dipende dalla valutazione delle autorità preposte circa la sussistenza di effetti significativi sull’ambiente (c.d. verifica di assoggettabilità);

• piani e programmi esclusi per legge dall’applicazione della VAS.

Secondo questa classificazione sono assoggettati alla VAS tutti i piani e i programmi:

a) elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi di legge

Al contrario, l’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 esclude, in ogni caso dal campo di applicazione del T.U. Ambiente e, quindi, anche dalle procedure di VAS:

• i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale;

• i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

• i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

• i piani di gestione forestale e gli strumenti equivalenti;

• i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale per l’applicazione di misure di emergenza.

In tutti gli altri casi, ossia quando non sia espressamente richiesta o esclusa la VAS, si rende necessaria la c.d. verifica di assoggettabilità (art. 12, D.Lgs. 152/2006), demandata alla stessa autorità competente all’adozione del parere finale sulla compatibilità ambientale (nel merito, il Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali per la VAS Statale; la P.A. preposta alla tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata in base alle leggi regionali, in caso di VAS regionale).

La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi individuati dalla legge (all'art. 6, commi 3 e 3 bis);

b) l'elaborazione del rapporto ambientale;

c) lo svolgimento di consultazioni;

d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;

e) la decisione;

f) l'informazione sulla decisione;

g) il monitoraggio.

L’avvio della VAS da parte dell’autorità procedente deve essere contestuale al processo di formazione del piano o programma.

L’art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che il proponente e/o l'autorità procedente, sin dai momenti preliminari dell'attività, avvii una fase di consultazioni con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale (individuati nelle forme prescritte dalla legge ), sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi, anche transfrontalieri, dell'attuazione del piano o programma.

Scopo di tali consultazioni è quello di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, garantendo che gli impatti significativi sull'ambiente siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

La normativa precisa che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione per i piani e programmi a rispetto ai quali trova applicazione.

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