Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 105/2015, che ha abrogato il precedente D.Lgs. 334/99 e smi, l’Italia ha completato il recepimento delle direttive europee “Seveso I, II e III” in materia di controllo di pericoli di Incidente Rilevante da sostanze pericolose.
Il 4 luglio 2012 è stata infatti
emanata, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, la
direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”) sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose. Questo provvedimento sostituisce
integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, la Direttiva 96/82/CE (cd. “Seveso
II”, recepita in Italia con il D.Lgs 334/99), e la Direttiva 2003/105/CE
(emendamento della “Seveso II”, recepita con il D.Lgs. 238/05).
L’aggiornamento della normativa
comunitaria è prioritariamente dovuto alla necessità di adeguare la disciplina
al recente cambiamento del sistema di classificazione delle sostanze chimiche,
introdotto con il regolamento CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione,
all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, al fine di
armonizzare il sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici
all’interno dell’Unione europea con quello adottato a livello internazionale in
ambito ONU (GHS - Globally Harmonised System of Classification and Labelling of
Chemicals).
Il 26 giugno 2015, con l’emanazione
del Decreto Legislativo n. 105, l’Italia ha recepito la sopracitata direttiva
2012/18/UE, confermando sostanzialmente l’impianto normativo precedente e, per
quanto riguarda l’assetto delle competenze, assegnando al Ministero
dell’Interno le funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di
“soglia superiore” (già definiti come “articolo 8” ai sensi del D.Lgs. 334/99)
ed alle regioni le funzioni di controllo sugli stabilimenti di “soglia
inferiore” (già definiti come “articolo 6” ai sensi del medesimo D.Lgs.).
Le disposizioni legislative prevedono
che le aziende classificate R.I.R., al fine di prevenire eventi avversi e
limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, adottino misure di
sicurezza differenti a seconda della classe di rischio a cui appartengono. Gli
stabilimenti più pericolosi vengono infatti fondamentalmente classificati in
due categorie:
“stabilimenti di soglia inferiore” (ex
art. 6) devono presentare alle autorità competenti una “Notifica” contenente,
tra l’altro, una descrizione delle aree circostanti e degli elementi che
potrebbero causare incidenti rilevanti o aggravarne le conseguenze; deve essere
inoltre presentata una Scheda di Informazione sui rischi per i cittadini ed i
lavoratori;
“stabilimenti di soglia superiore” (ex
art. 8) devono presentare un “Rapporto di Sicurezza”, corredato, in
particolare, da informazioni che consentano di decidere in merito
all’insediamento di nuovi stabilimenti o all’edificazione attorno
all’esistente; il gestore è tenuto inoltre alla predisposizione del Piano di
Emergenza Interno allo stabilimento.
Per entrambe le tipologie è comune,
inoltre, l’obbligo di redigere un documento di politica della prevenzione degli
incidenti rilevanti e di dotarsi di un programma per l’attuazione del Sistema
di Gestione della Sicurezza; è altresì obbligatoria la predisposizione di un
piano di emergenza esterno da parte della competente Prefettura.
Ma quali iniziative devono essere predisposte, qualora tali Aziende RIR siano localizzate entro lo stesso sedime, magari in una zona circoscritta dalle curve di isorischio definite per una infrastruttura aeroportuale?
Ma l'interrogativo da porsi concerne anche qualora la loro localizzazione risulti
esterna a tali “curve di isorischio”, ovvero al sedime aeroportuale, perciò all’esterno
del Piano di Emergenza Aeroportuale-PEA.
Se tali Aziende RIR devono attrezzare
un Piano di Emergenza Esterno-PEE alle stesse, allo stesso tempo devono essere
incorporate nel Piano di Emergenza Esterno-PEE e/o Piano di Protezione Pubblica
di ogni aeroporto.
SE, infatti, il Piano di Emergenza
Aeroportuale-PEA deve ottemperare all’Annesso 14 ICAO Annex 14 – Chapter 9, per
Aerodrome Emergency Planning, al Doc
9137-PART 7 – Airport Emergency Planning, al Codice della Navigazione - Artt. 718, 726, 727,
al Regolamento 139/2014 – Annex IV (ADR.OPS.B.005 Aerodrome emergency planning),
alle disposizioni della Circolare ENAC APT 18 del 30 gennaio 2008 ed alle
Disposizione DG ENAC del 9.5.2019 prot. 53162, le emergenze “aeronautiche” esterne
al sedime fanno risorso alle disposizioni del Codice di Protezione Civile, emanato
con il D.Lgs n. 1 del 1 gennaio 2018 che individua come soggetti competenti in
caso di emergenze:
- i prefetti, che coordinano i servizi
di emergenza in occasione di eventi avversi e adottano i necessari
provvedimenti
- le autorità territoriali di protezione
civile (sindaci, sindaci metropolitani e presidenti di Regione), i quali
predispongono e attuano i piani territoriali
- il Dipartimento di protezione civile
indirizza, che promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello
Stato relative alle emergenze
- il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il quale assicura gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, di ricerca e salvataggio, assumendone la direzione e la responsabilità nell’immediatezza degli eventi.
In sede dei Masterplan aeroportuale,
sottoposti all’analisi della Commissione di VIA/VAS diventa, quindi urgente ed
improrogabile una sistematica valutazione tecnica ed analisi dei rischi delle
Aziende RIR anche nello scenario un crash aereo.
Quale è la realtà procedurale ed
operativa adottata in tali sedi, ovvero nell'elaborazione del PEA e del PEE aeronautici?
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