giovedì 16 settembre 2021

EASA, gli aeroporti e le loro certificazioni: brevi note

EASA a riguardo è esplicita e circostanziata:

“ Quali aeroporti rientrano nel regolamento di base dell'AESA e nelle sue norme di attuazione?

Secondo l'art. 2.1 (e) del regolamento (UE) 2018/1139, l'applicabilità del regolamento di base (BR) nel settore degli aeroporti è la seguente:

e) la progettazione, la manutenzione e l'esercizio degli aeroporti, comprese le apparecchiature di sicurezza utilizzate in tali aeroporti, situati nel territorio cui si applicano i trattati, che:

(i) sono aperti all'uso pubblico; (ii) servire il trasporto aereo commerciale; e (iii) avere una pista strumentale asfaltata di 800 metri o più, o servire esclusivamente elicotteri utilizzando procedure di avvicinamento o partenza strumentali;

Secondo l'art. 2.7 del BR, uno Stato membro può decidere di esentare la progettazione, la manutenzione e l'esercizio di un aeroporto, e le sue attrezzature legate alla sicurezza, laddove tale aeroporto gestisca non più di 10.000 passeggeri del trasporto aereo commerciale all'anno e non più di 850 movimenti relativi alle operazioni di carico all'anno. Tuttavia, lo Stato membro interessato deve garantire che tale esenzione non metta in pericolo la conformità ai requisiti essenziali per gli aeroporti che sono dettagliati nell'allegato VII del BR.

Arte. 2.7 dettaglia ulteriormente questa possibilità di esenzione e afferma che:

Quando tale decisione di esenzione viene adottata per un aeroporto specifico, la progettazione, la manutenzione e l'esercizio dell'aeroporto interessato, le apparecchiature di sicurezza, i servizi di assistenza a terra e l'AMS (servizi di gestione del piazzale) in tale aeroporto non sono più disciplinati dal presente regolamento e dagli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base degli stessi;
Quando una tale decisione di esenzione è stata concessa senza soddisfare le condizioni del traffico, la Commissione invierà un atto di esecuzione allo Stato membro interessato per modificare o revocare la sua decisione di esenzione; e ne informa la Commissione e l'Agenzia;
Gli Stati membri devono inoltre notificare alla Commissione e all'Agenzia tutte le "vecchie" esenzioni per traffico limitato concesse ai sensi dell'art. 4 (3b) del Reg. 216/2008 abrogato ed esamina annualmente i relativi dati di traffico. Qualora tale esame dimostri che, per tre anni consecutivi, uno di tali aeroporti gestisce più di 10 000 passeggeri del trasporto aereo commerciale all'anno o più di 850 movimenti relativi a operazioni di carico all'anno, lo Stato membro interessato revoca l'esenzione di tale aeroporto.
Tutte queste revoche devono essere notificate alla Commissione e all'Agenzia, e l'Agenzia deve includere tutte le decisioni della Commissione e degli Stati membri nell'archivio, descritto all'art. 74 del Regolamento di Base.
Un elenco degli aeroporti attualmente esentati si trova sul sito web dell'EASA: Elenco degli aeroporti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139".

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