La regolamentazione EASA ha definito i criteri del PEA – Piano di Emergenza Aeroportuale:
“Pianificazione
di emergenza aeroportuale
Decisione dell'ED 2014/012/R
TIPI DI
EMERGENZE
(a) Almeno i seguenti tipi di emergenze possono essere
inclusi nel piano di emergenza dell'aeroporto:
(1) Emergenze
aeronautiche;
(2) Incidenti aerei a terra, in cui è noto che un
aeromobile a terra ha un'emergenza
situazione diversa da un
incidente, che richiede la presenza di servizi di emergenza;
(3)
Sabotaggio, comprese minacce di bombe;
(4) aeromobili sequestrati
illegalmente;
(5) occorrenze di merci pericolose;
(6) Incendi
edilizi;
(7) Disastri naturali;
(8) Emergenze di sanità
pubblica.
(b) Le emergenze aeronautiche per le quali possono
essere richiesti servizi sono generalmente classificate come:
(1)
«incidente aereo»: un incidente aereo verificatosi nell'aeroporto o
nell'aeroporto
dintorni;
(2) «piena emergenza»: un aeromobile
in avvicinamento all'aeroporto si trova, o si sospetta che lo sia, in
tale guai che c'è il pericolo imminente di un incidente; e Regole
di accesso facilitato per gli aeroporti (Regolamento (UE) n.
139/2014)
(3) «standby locale»: è noto un aeromobile in
avvicinamento all'aeroporto. o si sospetta che abbia sviluppato
qualche difetto, ma il problema non è quello che normalmente
comporterebbe un grave difficoltà nell'effettuare un atterraggio
sicuro”.
(Allegato
IV — Parte ADR.OPS SOTTOPARTE B — AERODROMO SERVIZI
OPERATIVI,
ATTREZZATURE E IMPIANTI (ADR.OPS.B) - Powered by EASA
eRules Pagina 324 di 863| giugno 2021
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