mercoledì 22 settembre 2021

Aeroporti e Piano di Emergenza: le direttive EASA

La regolamentazione EASA ha definito i criteri del PEA – Piano di Emergenza Aeroportuale:

“Pianificazione di emergenza aeroportuale
Decisione dell'ED 2014/012/R
TIPI DI EMERGENZE
(a) Almeno i seguenti tipi di emergenze possono essere inclusi nel piano di emergenza dell'aeroporto:
(1) Emergenze aeronautiche;
(2) Incidenti aerei a terra, in cui è noto che un aeromobile a terra ha un'emergenza
situazione diversa da un incidente, che richiede la presenza di servizi di emergenza;
(3) Sabotaggio, comprese minacce di bombe;
(4) aeromobili sequestrati illegalmente;
(5) occorrenze di merci pericolose;
(6) Incendi edilizi;
(7) Disastri naturali;
(8) Emergenze di sanità pubblica.
(b) Le emergenze aeronautiche per le quali possono essere richiesti servizi sono generalmente classificate come:
(1) «incidente aereo»: un incidente aereo verificatosi nell'aeroporto o nell'aeroporto
dintorni;
(2) «piena emergenza»: un aeromobile in avvicinamento all'aeroporto si trova, o si sospetta che lo sia, in tale guai che c'è il pericolo imminente di un incidente; e Regole di accesso facilitato per gli aeroporti (Regolamento (UE) n. 139/2014)
(3) «standby locale»: è noto un aeromobile in avvicinamento all'aeroporto. o si sospetta che abbia sviluppato qualche difetto, ma il problema non è quello che normalmente comporterebbe un grave difficoltà nell'effettuare un atterraggio sicuro”.

(Allegato IV — Parte ADR.OPS SOTTOPARTE B — AERODROMO SERVIZI OPERATIVI,
ATTREZZATURE E IMPIANTI (ADR.OPS.B) - Powered by EASA eRules Pagina 324 di 863| giugno 2021

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