mercoledì 23 agosto 2023

Aeroporti e masterplan: Easy Access Rules for Aerodromes - (Regulation (EU) No 139/2014)

Il capitolo "aeroporti e masterplan", oggetto del dibattito e delle contese per l'operatività di una infrastruttura aeroportuale, sottoposta ad una progressiva espansione del sedime di scalo e di incremento dei voli, nei movimenti orari in pista e nel volume del traffico aereo complessivo, alla scadenza futura dello stesso masterpan, rimanda alla conoscenza del Regolamento UE 139/2014.

Nel confronto in sede di Commissione di VIA-VAS per l'ottenimento del Parere Positivo di VIA e della proposizione delle eventuali "prescrizioni", diventa inevitabile la conoscenza dettagliata di tale testo UE.

Nelle pagine della presentazione delle 841 pagine del “REGOLAMENTO (UE) N. 139/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2014 che stabilisce requisiti e procedure amministrative relative agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 della Comunità europea Parlamento e del Consiglio Regolamento (UE) n. 139/2014, si rileva:

“LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 Febbraio 2008 sulle norme comuni nel settore dell'aviazione civile e sulla creazione di un'aviazione europea  Agenzia per la sicurezza e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e Direttiva 2004/36/CE (1), modificata dal regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (2), in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 5:

1) Il regolamento (CE) n. 216/2008 mira a istituire e mantenere un livello elevato e uniforme di norme civili  

sicurezza aerea in Europa.

(2) L'attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008 richiede la definizione di norme dettagliate Norme di attuazione, in particolare riguardanti la regolamentazione della sicurezza degli aeroporti, al fine di mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione perseguendo l'obiettivo di un miglioramento complessivo della sicurezza aeroportuale.

(3) Si richiede alla Commissione di adottare le norme di attuazione necessarie per stabilire l'condizioni per la progettazione e il funzionamento sicuro degli aeroporti di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 5 31 dicembre 2013.

(4) Al fine di garantire una transizione agevole e un elevato livello di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione:

Le norme di attuazione dovrebbero riflettere lo stato dell'arte e le migliori pratiche nel campo della aerodromi; tenere conto dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale applicabile (di seguito "ICAO") norme e pratiche raccomandate, rispettandole la rispettiva classificazione dell'ICAO nell'intero sistema di norme; e aeroporto mondiale esperienza operativa e progresso scientifico e tecnico nel campo degli aeroporti; Essere proporzionato alle dimensioni, al traffico, alla categoria e alla complessità dell'aeroporto e alla natura e volume delle operazioni relative; prevedere la flessibilità necessaria per un adeguamento personalizzato; e provvedere ai casi di infrastrutture aeroportuali che sono state sviluppate prima del entrata in vigore del presente Regolamento, nel rispetto delle diverse prescrizioni contenute nell'art le legislazioni nazionali degli Stati membri.

(5) È necessario concedere tempo sufficiente al settore aeroportuale e agli Stati membri amministrazioni di adeguarsi al nuovo quadro normativo e di verificarne la continua validità dei certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

 

(6) Al fine di garantire l'uniformità nell'applicazione dei requisiti comuni, ciò è essenziale che le norme comuni siano applicate dalle Autorità Competenti e, ove applicabile, l’Agenzia nel valutare la conformità a tali requisiti; l'Agenzia dovrebbe svilupparsi.

Mezzi di conformità accettabili e materiale di orientamento per agevolare la necessaria regolamentazione

1 GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.

2 GU L 309 del 24.11.2009, pag. 51.

Regole di accesso facilitato per gli aeroporti  (Regolamento (UE) n. 139/2014) Regolamento di copertura Realizzato da EASA eRules Pagina 42 di 841| Giugno 2023 uniformità. I requisiti comuni dovrebbero provvedere a processi identici all'interno delle autorità competenti nei diversi settori dell’aviazione. Non dovrebbero impedire, tuttavia, l'applicazione di processi leggermente diversi se e dove necessario o vantaggioso, per esempio nel caso di enti di supervisione separati per gli aeroporti e le operazioni aeree.

L'obiettivo di sicurezza di questi requisiti non dovrebbe essere influenzato dalle diverse modalità di realizzazione conformità tecnica.

(7) Per quanto riguarda la gestione degli ostacoli nei dintorni dell'aeroporto e altro le attività che si svolgono al di fuori dei confini dell’aeroporto possono essere designate da ciascuno Stato membro diverse autorità e altri soggetti preposti al monitoraggio, alla valutazione e alla mitigazione dei rischi.

Lo scopo del presente regolamento non è modificare l'attuale ripartizione dei compiti all'interno dello Stato membro. Tuttavia, un'organizzazione omogenea delle competenze in materia di salvaguardia dell'aeroporto l’ambiente circostante e il monitoraggio e la mitigazione dei rischi causati dalle attività umane assicurati in ciascuno Stato membro. Occorre pertanto garantire che le autorità che lo sono a cui sono affidate le responsabilità di salvaguardare l'ambiente circostante gli aeroporti hanno il competenze adeguate per adempiere ai propri obblighi.

(8) I servizi specifici di cui alla sottoparte B dell'allegato IV (parte ADR.OPS) dovrebbero essere forniti aerodromo. In alcuni casi questi servizi non sono forniti direttamente dal gestore aeroportuale, ma da un'altra organizzazione o ente statale, o una combinazione di entrambi. In tali casi il gestore aeroportuale, essendo responsabile del funzionamento dell'aeroporto, dovrebbe avere accordi e interfacce con tali organizzazioni o entità in atto per garantire la fornitura di servizi secondo i requisiti indicati nell'allegato IV. Quando tale sono in atto accordi e interfacce come dovrebbe essere considerato il gestore aeroportuale avendo assolto la propria responsabilità e non devono essere intesi come direttamente responsabili o responsabile per eventuali inadempienze da parte di un'altra entità coinvolta nell'accordo, a condizione che ha rispettato tutti i requisiti e gli obblighi applicabili stabiliti nel presente regolamento rilevante per la sua responsabilità ai sensi dell'accordo.

(9) Il regolamento (CE) n. 216/2008 riguarda solo i certificati aeroportuali rilasciati dalle autorità competenti autorità per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza. Pertanto, gli aspetti non legati alla sicurezza i certificati aeroportuali nazionali esistenti rimangono inalterati.

(10) Le misure previste dal presente regolamento si basano sul parere espresso dalla Commissione europea Agenzia per la sicurezza aerea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della Comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008”.

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