mercoledì 2 agosto 2023

Aeroporto Ciampino, incendio alla discarica: tra safety, risk assesment e Piano Emergenza Esterno

La discarica di Ciampino, l’incendio, i livelli di diossina, il fumo intenso, la direzione del vento, l’aria irrespirabile, l’odore di bruciato, i fastidi alla gola e agli occhi, rappresentano solo un aspetto dell’evento.

Le operazioni dei soccorsi dopo quattro giorni sono ininterrotte, la bonifica dell’incendio della discarica di via Ferrari è un obiettivo emergenziale e immediato.

La seconda emergenza rimanda alla possibile presenza di sostanze inquinanti derivanti dalla combustione del sito di stoccaggio di rifiuti vari, tossici e speciali, mentre il terzo aspetto, l’emergenza “aeronautica” del tutto ignorata – almeno dai media – è rappresentato dalla geolocalizzazione dell’impianto, della discarica in relazione all’attività aerea dell’aeroporto di Ciampino.

Le operazioni dei soccorsi dopo quattro giorni sono ininterrotte per bonificare l’incendio della discarica di via Ferrari. ENAC con il documento “Artt. 707 – 711 del Codice di navigazione Linee Guida Valutazione della messa in opera di impianti di discarica in prossimità del sedime aeroportuale Ed.1 17.12.2008”, ha adottato gli standards ICAO/EASA.

“L’Art. 711 prescrive che nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le attività che, come lo smaltimento dei rifiuti, costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea. La realizzazione e l'esercizio delle attività di smaltimento dei rifiuti, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono pertanto subordinate all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea.

Il paragrafo 7.9 del cap.7 Parte 3 dell’ICAO Airport Service Manual (Doc. ICAO 9137- AN/898) indica in 13 km dal sedime aeroportuale il limite consigliato per l’insediamento di attività di smaltimento.”

Anche il documento “SERIE AEROPORTI Data: 23/12/2011 APT-01B - PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI IMPATTO CON VOLATILI ED ALTRA FAUNA SELVATICA (WILDLIFE STRIKE) NEGLI AEROPORTI” illustra le modalità operative di tali impianti.

Anche il Regolamento UE 139/2014, all’Art.9 - Monitoraggio delle aree limitrofe all’aeroporto, IQUADRA LA MATERIA: “Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle consultazioni con riguardo alle attività umane e all’uso del suolo, quali, al punto e) la creazione di aree che potrebbero attirare fauna selvatica nociva per le operazioni degli aeromobili.”

La geolocalizzazione delle discariche, la distanza dal sedime aeroportuale, l’eventuale sorvolo in atterraggio e decollo in relazione alle zone del Piano di rischio, alle Mappe di Vincolo, alle verifiche safety assesment e risk assesment, delineano anche l’implementazione del Piano di Emergenza esterno-PEE.

L’ipotesi casistica-statistica del crash aereo sulla discarica non rappresenta, forse, una emergenza equivalente al sorvolo di stabilimenti a RIR-Rischio Incidente Rilevante?

Il Decreto Legislativo 105/2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE, infatti, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”  identifica come stabilimenti a rischio di incidente rilevante-RIR quelli nei quali, un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati, dia luogo ad un pericolo grave (immediato o differito), per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, ed in cui intervengano una o più sostanze pericolose.

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