La discarica di Ciampino, l’incendio, i livelli di diossina, il fumo intenso, la direzione del vento, l’aria irrespirabile, l’odore di bruciato, i fastidi alla gola e agli occhi, rappresentano solo un aspetto dell’evento.
Le operazioni dei soccorsi dopo quattro giorni sono
ininterrotte, la bonifica dell’incendio della discarica di via Ferrari è un
obiettivo emergenziale e immediato.
La seconda emergenza rimanda alla possibile presenza di
sostanze inquinanti derivanti dalla combustione del sito di stoccaggio di
rifiuti vari, tossici e speciali, mentre il terzo aspetto, l’emergenza “aeronautica”
del tutto ignorata – almeno dai media – è rappresentato dalla geolocalizzazione
dell’impianto, della discarica in relazione all’attività aerea dell’aeroporto
di Ciampino.
Le operazioni dei soccorsi dopo
quattro giorni sono ininterrotte per bonificare l’incendio della discarica di
via Ferrari. ENAC con il documento “Artt. 707 – 711 del Codice di
navigazione Linee Guida Valutazione della messa in opera di impianti di discarica
in prossimità del sedime aeroportuale Ed.1 17.12.2008”, ha adottato gli
standards ICAO/EASA.
“L’Art. 711 prescrive che nelle zone di cui all'articolo
707, sono soggette a limitazioni le attività che, come lo smaltimento dei
rifiuti, costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque
un pericolo per la navigazione aerea. La realizzazione e l'esercizio delle
attività di smaltimento dei rifiuti, fatte salve le competenze delle autorità
preposte, sono pertanto subordinate all'autorizzazione dell'ENAC, che ne
accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione
aerea.
Il paragrafo 7.9 del cap.7 Parte 3 dell’ICAO Airport Service
Manual (Doc. ICAO 9137- AN/898) indica in 13 km dal sedime aeroportuale il
limite consigliato per l’insediamento di attività di smaltimento.”
Anche il documento “SERIE AEROPORTI Data: 23/12/2011 APT-01B
- PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI IMPATTO CON VOLATILI ED ALTRA FAUNA
SELVATICA (WILDLIFE STRIKE) NEGLI AEROPORTI” illustra le modalità operative di
tali impianti.
Anche il Regolamento UE 139/2014, all’Art.9 - Monitoraggio
delle aree limitrofe all’aeroporto, IQUADRA LA MATERIA: “Gli Stati membri
assicurano che si svolgano delle consultazioni con riguardo alle attività umane
e all’uso del suolo, quali, al punto e) la creazione di aree che potrebbero
attirare fauna selvatica nociva per le operazioni degli aeromobili.”
La geolocalizzazione delle discariche, la distanza dal
sedime aeroportuale, l’eventuale sorvolo in atterraggio e decollo in relazione
alle zone del Piano di rischio, alle Mappe di Vincolo, alle verifiche safety
assesment e risk assesment, delineano anche l’implementazione del Piano di
Emergenza esterno-PEE.
L’ipotesi casistica-statistica del crash aereo sulla
discarica non rappresenta, forse, una emergenza equivalente al sorvolo di
stabilimenti a RIR-Rischio Incidente Rilevante?
Il Decreto Legislativo 105/2015 “Attuazione della Direttiva
2012/18/UE, infatti, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose”
identifica come stabilimenti a rischio di incidente rilevante-RIR quelli
nei quali, un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande
entità, dovuto a sviluppi incontrollati, dia luogo ad un pericolo grave
(immediato o differito), per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o
all'esterno dello stabilimento, ed in cui intervengano una o più sostanze
pericolose.
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