Il
Piano comunale di Protezione Civile di un Comune aeroportuale, di
prossimità o sottostante alle traiettorie di decollo ed atterraggio
dovrebbe essere predisposto al fine di attivare misure e procedure
adeguate alla tutela della popolazione e, assistenza e recupero degli
occupanti dell'aeromobile coinvolto.
L'incidente
o crash aereo è circoscritto al verificarsi di un evento dannoso per
l'aeromobile ed i suoi passeggeri/equipaggio, anche se le
implicazioni territoriali, sono inevitabilmente più ampie.
Qualora
il “crash” avvenga all'interno dell'area di competenza
aeroportuale e/o in prossimità - secondo quanto definito dalla Grid
Area (anche fino a 500-1000metri) – si applicano le indicazioni del
Piano di Emergenza Aeroportuale (PEA) ed il coinvolgimento, in
prevalenza, di “enti” attivi entro le stesso sedime dello scalo.
Qualora invece il “crash” di un aeromobile si registri nella
terra ferma e/o in mare al di fuori dell'area di competenza
aeroportuale, gli enti territoriali coinvolti sono più numerosi.
La
fase di “allarme” viene attivata dalla Torre di Controllo
(T.W.R.) da inizio allo stato di incidente
informando VV.F.
aeroportuali, ADM (Airport Duty Manager)/Control Room del gestore
aeroportuale e, se in prossimità del mare e/o laghi, anche la
Capitaneria di Porto
Sono fornite informazioni circa la natura
dell'incidente, il tipo di aeromobile coinvolto, la posizione stimata
dell'aeromobile, se a conoscenza, e ogni altra informazione acquisita
ritenuta utile
Come è noto un
incidente aereo è un qualsiasi evento associato all'impiego di un
aeromobile, che si verifichi tra il momento dell'imbarco e il momento
dello sbarco dell'ultimo passeggero, e nel quale evento uno o più
passeggeri rimangano seriamente feriti o feriti a morte o vi siano
significativi danni strutturali a un aeromobile oppure che lo stesso
aeromobile risulti disperso.
Le
statistiche rilevano che gli incidenti aerei hanno una minor
probabilità (pericolosità) di accadere rispetto ad incidenti in
altre forme di trasporto, bisogna considerare che la vulnerabilità è
decisamente più alta. L'Università di Oxford ha calcolato che nel
2006, gli inglesi avevano probabilità di uno su 36.512 di morire in
un incidente automobilistico e uno a 3,5 milioni di morire in un
incidente aereo; nel 2013 oltre 3 miliardi di persone hanno volato su
aerei commerciali. Durante questo periodo ci sono stati 81
incidenti e 210 decessi.
Secondo
il rapporto dell’Oms, in Europa ogni anno circa 120 mila
persone muoiono a causa di incidenti stradali, mentre 2,4 milioni
rimangono infortunate. Secondo le stime pubblicate nel 2009 dall’Oms
nel "Global status report on road safety", ogni anno i
morti sulle strade sono circa 1,25 milioni e le persone che subiscono
incidenti non mortali sono tra i 20 e i 50 milioni.
Ogni
Piano comunale di Protezione Civile di un Comune aeroportuale deve
contestualizzare l'evento crash/incidente aereo con la localizzazione
delle cosidette Aziende a Rischio Incidente Rilevante-RIR e le
devastanti/catastrofiche conseguenze di un possibile impatto diretto.
Ma,
almeno in Italia, solo dopo l'incidente
avvenuto a Seveso nel
1976 è iniziato il processo di regolamentazione degli aspetti legati
alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, che ha visto
dapprima l’emanazione della Direttiva 82/501/CEE (nota come Seveso
I), recepita in Italia con il D.P.R. 175/1988, e poi delle successive
Direttive 96/82/CE e 2003/105/CE, recepite rispettivamente dal D.Lgs.
334/99 e dal D.Lgs. 238/2005.
La
normativa di riferimento attualmente è il Decreto
Legislativo n. 105 del 26
giugno 2015,
che recepisce la Direttiva 2012/18/UE (Seveso III), entrato in vigore
il 29 luglio 2015, abrogando il D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i.
L'assoggettabilità di
uno stabilimento alla normativa Seveso è basata su un meccanismo che
tiene conto della pericolosità intrinseca delle sostanze e delle
miscele presenti (es. pericoli per la salute, pericoli fisici e per
l'ambiente) e delle loro quantità.
Se
da un lato il gestore dello stabilimento è, altresì, tenuto a
redigere il documento di Politica di prevenzione degli incidenti
rilevanti e ad attuare il Sistema di Gestione della
Sicurezza, ai sensi dell’articolo 14 del decreto.
Per
tali stabilimenti la normativa prevede specifiche attività di
controllo (le verifiche ispettive sul Sistema di Gestione della
Sicurezza e le istruttorie dei Rapporti di Sicurezza),
nonché attività di pianificazione del territorio e
dell’emergenza, ecco la necessita e l'urgenza che il Piano di
Emergenza Esterno-PEE ad una infrastruttura aeroportuale debba
valutare tale rischio.
Quanti
“Piano di Protezione Civile”, equivalenti ad Piano di Emergenza
Esterno-PEE di un aeroporto hanno, di fatto, predisposto ed
aggiornato tali misure a tutela della comunità dei cittadini e del
territorio?
La
conoscenza e trasparenza di ogni piano di protezione civile
che organizza, con procedure condivise con le altre amministrazioni
pubbliche e private locali, le risorse disponibili sul territorio per
ridurre o mitigare gli effetti di un incidente industriale/aereo
sulle aree esterne al perimetro di uno stabilimento industriale a
rischio di incidente rilevante.
Il
coinvolgimento della popolazione, esterna all'infrastruttura
aeroportuale ed alle aziende a Rischio Incidente Rilevante-RIR è
inevitabile. Affinché la comunità dei cittadini possa assumere le
adeguate norme comportamentali, preventivamente, indicate dal Comune,
la conoscenza e trasparenza del Piano di Protezione Civile Comunale
ed extra Comunale/Provinciale è inevitabile.