martedì 11 gennaio 2022

Aeroporti e rischio incidente aereo: PEA e PEE, immediata e massima trasparenza!

Il Piano comunale di Protezione Civile di un Comune aeroportuale, di prossimità o sottostante alle traiettorie di decollo ed atterraggio dovrebbe essere predisposto al fine di attivare misure e procedure adeguate alla tutela della popolazione e, assistenza e recupero degli occupanti dell'aeromobile coinvolto.

L'incidente o crash aereo è circoscritto al verificarsi di un evento dannoso per l'aeromobile ed i suoi passeggeri/equipaggio, anche se le implicazioni territoriali, sono inevitabilmente più ampie.

Qualora il “crash” avvenga all'interno dell'area di competenza aeroportuale e/o in prossimità - secondo quanto definito dalla Grid Area (anche fino a 500-1000metri) – si applicano le indicazioni del Piano di Emergenza Aeroportuale (PEA) ed il coinvolgimento, in prevalenza, di “enti” attivi entro le stesso sedime dello scalo. Qualora invece il “crash” di un aeromobile si registri nella terra ferma e/o in mare al di fuori dell'area di competenza aeroportuale, gli enti territoriali coinvolti sono più numerosi.

La fase di “allarme” viene attivata dalla Torre di Controllo (T.W.R.) da inizio allo stato di incidente
informando VV.F. aeroportuali, ADM (Airport Duty Manager)/Control Room del gestore aeroportuale e, se in prossimità del mare e/o laghi, anche la Capitaneria di Porto
Sono fornite informazioni circa la natura dell'incidente, il tipo di aeromobile coinvolto, la posizione stimata dell'aeromobile, se a conoscenza, e ogni altra informazione acquisita ritenuta utile
Come è noto un incidente aereo è un qualsiasi evento associato all'impiego di un aeromobile, che si verifichi tra il momento dell'imbarco e il momento dello sbarco dell'ultimo passeggero, e nel quale evento uno o più passeggeri rimangano seriamente feriti o feriti a morte o vi siano significativi danni strutturali a un aeromobile oppure che lo stesso aeromobile risulti disperso.

Le statistiche rilevano che gli incidenti aerei hanno una minor probabilità (pericolosità) di accadere rispetto ad incidenti in altre forme di trasporto, bisogna considerare che la vulnerabilità è decisamente più alta. L'Università di Oxford ha calcolato che nel 2006, gli inglesi avevano probabilità di uno su 36.512 di morire in un incidente automobilistico e uno a 3,5 milioni di morire in un incidente aereo; nel 2013 oltre 3 miliardi di persone hanno volato su aerei commerciali. Durante questo periodo ci sono stati 81 incidenti e 210 decessi. 

Secondo il  rapporto dell’Oms, in Europa ogni anno circa 120 mila persone muoiono a causa di incidenti stradali, mentre 2,4 milioni rimangono infortunate. Secondo le stime pubblicate nel 2009 dall’Oms nel "Global status report on road safety", ogni anno i morti sulle strade sono circa 1,25 milioni e le persone che subiscono incidenti non mortali sono tra i 20 e i 50 milioni.

Ogni Piano comunale di Protezione Civile di un Comune aeroportuale deve contestualizzare l'evento crash/incidente aereo con la localizzazione delle cosidette Aziende a Rischio Incidente Rilevante-RIR e le devastanti/catastrofiche conseguenze di un possibile impatto diretto.

Ma, almeno in Italia, solo dopo l'incidente avvenuto a Seveso nel 1976 è iniziato il processo di regolamentazione degli aspetti legati alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, che ha visto dapprima l’emanazione della Direttiva 82/501/CEE (nota come Seveso I), recepita in Italia con il D.P.R. 175/1988, e poi delle successive Direttive 96/82/CE e 2003/105/CE, recepite rispettivamente dal D.Lgs. 334/99 e dal D.Lgs. 238/2005.

La normativa di riferimento attualmente è il Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015, che recepisce la Direttiva 2012/18/UE (Seveso III), entrato in vigore il 29 luglio 2015, abrogando il D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i.

L'assoggettabilità di uno stabilimento alla normativa Seveso è basata su un meccanismo che tiene conto della pericolosità intrinseca delle sostanze e delle miscele presenti (es. pericoli per la salute, pericoli fisici e per l'ambiente) e delle loro quantità.

Se da un lato il gestore dello stabilimento è, altresì, tenuto a redigere il documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e ad attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza, ai sensi dell’articolo 14 del decreto.

Per tali stabilimenti la normativa prevede specifiche attività di controllo (le verifiche ispettive sul Sistema di Gestione della Sicurezza e le istruttorie dei Rapporti di Sicurezza), nonché attività di pianificazione del territorio e dell’emergenza, ecco la necessita e l'urgenza che il Piano di Emergenza Esterno-PEE ad una infrastruttura aeroportuale debba valutare tale rischio.

Quanti “Piano di Protezione Civile”, equivalenti ad Piano di Emergenza Esterno-PEE di un aeroporto hanno, di fatto, predisposto ed aggiornato tali misure a tutela della comunità dei cittadini e del territorio?

La conoscenza e trasparenza di ogni piano di protezione civile che organizza, con procedure condivise con le altre amministrazioni pubbliche e private locali, le risorse disponibili sul territorio per ridurre o mitigare gli effetti di un incidente industriale/aereo sulle aree esterne al perimetro di uno stabilimento industriale a rischio di incidente rilevante.

Il coinvolgimento della popolazione, esterna all'infrastruttura aeroportuale ed alle aziende a Rischio Incidente Rilevante-RIR è inevitabile. Affinché la comunità dei cittadini possa assumere le adeguate norme comportamentali, preventivamente, indicate dal Comune, la conoscenza e trasparenza del Piano di Protezione Civile Comunale ed extra Comunale/Provinciale è inevitabile.


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