venerdì 22 ottobre 2021

Aeroporto Ciampino, il TAR Lazio riapre i voli al 100%, fino al 27 Ottobre!

A fronte del NOTAM emanato da ENAV per l'immediata riduzione dei voli giornalieri il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con il decreto n. 5740/2021, ha disposto il differimento di 5 giorni dell’esecuzione degli atti di ENAC che hanno previsto la riduzione della capacità aeroportuale di Ciampino.

Il TAR, a fronte degli atti di ENAC siano emanati in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato, la loro esecuzione con decorrenza immediata, potrebbe costituire danni, in relazione alla necessità della cancellazione dei voli già programmati e per i quali erano stati acquistati i biglietti. Il TAR giudica – vedi decreto sottosatnte – la necessità ed urgenza di una dilazione della entrata in vigore dei provvedimenti stessi.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 10209 del 2021, proposto da Ryanair Dac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Arcangelo Pecchia, Matteo Castioni, Alessandro Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Enac Ente Nazionale per l'Aviazione Civile non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero della Transizione Ecologica (Ex Mattm), Regione Lazio,
Assoclearance non costituiti in giudizio;
Aeroporti di Roma S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Maria Paola Diamanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) della nota dell'ENAC - Direzione Aeroportuale del Lazio del 19 ottobre 2021 protocollo numero 0119241-P, con oggetto “Aeroporto Roma Ciampino
– Capacità aeroportuale”, trasmessa a mezzo PEC in data 19 ottobre 2021;
2) del NOTAM numero 191655 emesso da ENAC in data 19 ottobre 2021;
nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, ancorché ancora non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che, pur costituendo gli atti impugnati pedissequa applicazione della sentenza di questa Sezione n. 3236 del 2021, confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 6976 del 2021, la loro esecuzione con decorrenza immediata è suscettibile di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile, in relazione alla necessità della cancellazione dei voli (già programmati, e per i quali erano stati acquistati i biglietti) per i quali non è possibile una riallocazione istantanea sull’aeroporto di Fiumicino, con intuibili disagi anche per l’utenza;
Che tale pregiudizio può essere scongiurato disponendo una breve dilazione della entrata in vigore dei provvedimenti stessi, di minima entità e tale da non arrecare un vulnus agli interessi pubblici che l’Amministrazione intende perseguire;
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l’istanza di misure cautelari monocratiche sopra specificata e, per l’effetto, dispone il differimento dell’esecuzione degli atti impugnati, per il termine di giorni 5 (cinque) dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17 novembre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 21 ottobre 2021.
Il Presidente
Giuseppe Daniele
IL SEGRETARIO

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