A fronte del NOTAM emanato da ENAV per l'immediata riduzione dei voli giornalieri il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con il decreto n. 5740/2021, ha disposto il differimento di 5 giorni dell’esecuzione degli atti di ENAC che hanno previsto la riduzione della capacità aeroportuale di Ciampino.
Il TAR, a fronte degli atti di ENAC siano emanati in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato, la loro esecuzione con decorrenza immediata, potrebbe costituire danni, in relazione alla necessità della cancellazione dei voli già programmati e per i quali erano stati acquistati i biglietti. Il TAR giudica – vedi decreto sottosatnte – la necessità ed urgenza di una dilazione della entrata in vigore dei provvedimenti stessi.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
Il
Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso
numero di registro generale 10209 del 2021, proposto da Ryanair Dac,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Arcangelo Pecchia, Matteo
Castioni, Alessandro Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC
da
Registri di Giustizia;
contro
Enac Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile non costituito in giudizio;
nei
confronti
Ministero della Transizione Ecologica (Ex Mattm),
Regione Lazio,
Assoclearance non costituiti in giudizio;
Aeroporti
di Roma S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio
Vercillo, Maria Paola Diamanti, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea
Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;
per l'annullamento
previa
sospensione dell'efficacia,
1) della nota dell'ENAC - Direzione
Aeroportuale del Lazio del 19 ottobre 2021 protocollo numero
0119241-P, con oggetto “Aeroporto Roma Ciampino
– Capacità
aeroportuale”, trasmessa a mezzo PEC in data 19 ottobre 2021;
2)
del NOTAM numero 191655 emesso da ENAC in data 19 ottobre
2021;
nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o
consequenziale, ancorché ancora non conosciuto.
Visti il ricorso
e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari
monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod.
proc. amm.;
Ritenuto che, pur costituendo gli atti impugnati
pedissequa applicazione della sentenza di questa Sezione n. 3236 del
2021, confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sezione V, con
sentenza n. 6976 del 2021, la loro esecuzione con decorrenza
immediata è suscettibile di arrecare un pregiudizio grave ed
irreparabile, in relazione alla necessità della cancellazione dei
voli (già programmati, e per i quali erano stati acquistati i
biglietti) per i quali non è possibile una riallocazione istantanea
sull’aeroporto di Fiumicino, con intuibili disagi anche per
l’utenza;
Che tale pregiudizio può essere scongiurato
disponendo una breve dilazione della entrata in vigore dei
provvedimenti stessi, di minima entità e tale da non arrecare un
vulnus agli interessi pubblici che l’Amministrazione intende
perseguire;
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l’istanza di misure
cautelari monocratiche sopra specificata e, per l’effetto, dispone
il differimento dell’esecuzione degli atti impugnati, per il
termine di giorni 5 (cinque) dalla data di pubblicazione del presente
decreto.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di
consiglio del 17 novembre 2021, ore di rito.
Il presente decreto
sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
Così deciso in Roma il giorno 21 ottobre 2021.
Il
Presidente
Giuseppe Daniele
IL SEGRETARIO
Nessun commento:
Posta un commento