La certificazione EASA di un aeroporto deve essere verificata e rinnovata ogni tre anni.
La conversione del certificato ENAC in EASA è avvenuta nel
rispetto del Regolamento (UE) n. 139/2014, tuttavia i riferimenti sono
associati al Regolamento (CE) n. 216/2008, definito “Regolamento Basico", che
ha definito le regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che ha previsto
come gli Stati Membri dell'UE siano obbligati ad adottare regole comuni nel
settore dell’aviazione civile. L’obiettivo è l’ottenimento di elevati livelli
di sicurezza e compatibilità ambientale.
Il Certificato dell’aeroporto rilasciato deve attestare la
conformità ai requisiti del Regolamento ENAC, innanzi tutto “alle
caratteristiche fisiche dell’aeroporto, alle infrastrutture, agli impianti, ai
sistemi ed alle aree ad esso limitrofe (certificazione delle infrastrutture)”.
Sono rilievi che assumono un significato fondamentale
qualora l’aeroporto in questione sia sottoposto ad un rinnovato PSA-Piano di Sviluppo-Masterplan.
Spesso l’analisi del rinnovo dello stesso Certificato di aeroporto, pertanto
deve essere associato a specifici studi aeronautici safety e Risk assesment per:
-
Le eventuali deviazioni delle specifiche di
certificazioni;
-
La salvaguardia dell'area circostante
l'aeroporto Regolamento (UE) n. 139/2014.
Una materia inquadrata anche dal documento “Easy Access
Rules for Aerodromes -(Regulation (EU) No 139/2014) -EASA eRules: aviation
rules for the 21st century che all’artt. 7 e 8 segnalano:
“Articolo 7 Deviazioni dalle specifiche di certificazione
Regolamento (UE) n. 139/2014
1. L'autorità competente può, fino al 31 dicembre 2024,
accettare domande di certificato comprese le deviazioni dalle specifiche di
certificazione rilasciate dall'Agenzia, se seguenti le condizioni sono
soddisfatte:
(a) le deviazioni non si qualificano come un livello
equivalente di safety case ai sensi del punto ADR.AR.C.020, né qualificarsi
come caso di condizione speciale ai sensi della norma ADR.AR.C.025
dell'Allegato II al presente Regolamento;
(b) le deviazioni esistevano prima dell'entrata in vigore del
presente regolamento;
c) i requisiti essenziali dell'allegato V bis del
regolamento (CE) n. 216/2008 sono rispettati dagli scostamenti, integrati da
misure attenuanti e azioni correttive adeguata;
d) è stata completata una valutazione di sicurezza di supporto
per ciascuna deviazione.
2. L'Autorità Competente raccoglie le prove a sostegno del
rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 in un documento di accettazione
e azione sulla deviazione (DAAD). Il DAAD dovrà essere allegato al certificato.
L'autorità competente specifica il periodo di validità del DAAD.
3. Il gestore aeroportuale e l'Autorità Competente
verificano il rispetto delle condizioni richiamate al paragrafo 1 continuano ad
essere soddisfatte. In caso contrario, il DAAD dovrà essere modificato, sospeso
o ritirato.
Articolo 8 Salvaguardia dell'area
circostante l'aeroporto Regolamento (UE) n. 139/2014
1. Gli Stati membri garantiscono che siano condotte
consultazioni in merito agli impatti sulla sicurezza di costruzioni proposte da
realizzare entro i limiti della limitazione e protezione degli ostacoli superfici
così come altre superfici associate all'aeroporto.
2. Gli Stati membri garantiscono che siano condotte
consultazioni in merito agli impatti sulla sicurezza dei costruzioni proposte da
costruire oltre i limiti della limitazione e della protezione degli ostacoli superfici
così come altre superfici associate all'aeroporto e che superano l'altezza stabiliti
dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri assicurano il coordinamento della
salvaguardia degli aeroporti situati nelle vicinanze frontiere nazionali con
altri Stati membri".
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