venerdì 13 ottobre 2023

Aeroporti, il certificato EASA e la presentazione dei Masterplan alla Commissione VIA/VAS

La certificazione EASA di un aeroporto deve essere verificata e rinnovata ogni tre anni.

La conversione del certificato ENAC in EASA è avvenuta nel rispetto del Regolamento (UE) n. 139/2014, tuttavia i riferimenti sono associati al Regolamento (CE) n. 216/2008, definito “Regolamento Basico", che ha definito le regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che ha previsto come gli Stati Membri dell'UE siano obbligati ad adottare regole comuni nel settore dell’aviazione civile. L’obiettivo è l’ottenimento di elevati livelli di sicurezza e compatibilità ambientale.

Il Certificato dell’aeroporto rilasciato deve attestare la conformità ai requisiti del Regolamento ENAC, innanzi tutto “alle caratteristiche fisiche dell’aeroporto, alle infrastrutture, agli impianti, ai sistemi ed alle aree ad esso limitrofe (certificazione delle infrastrutture)”.

Sono rilievi che assumono un significato fondamentale qualora l’aeroporto in questione sia sottoposto ad un rinnovato PSA-Piano di Sviluppo-Masterplan. Spesso l’analisi del rinnovo dello stesso Certificato di aeroporto, pertanto deve essere associato a specifici studi aeronautici safety e Risk assesment per:

-        Le eventuali deviazioni delle specifiche di certificazioni;

-        La salvaguardia dell'area circostante l'aeroporto Regolamento (UE) n. 139/2014.

Una materia inquadrata anche dal documento “Easy Access Rules for Aerodromes -(Regulation (EU) No 139/2014) -EASA eRules: aviation rules for the 21st century che all’artt. 7 e 8 segnalano:

“Articolo 7 Deviazioni dalle specifiche di certificazione

Regolamento (UE) n. 139/2014

1. L'autorità competente può, fino al 31 dicembre 2024, accettare domande di certificato comprese le deviazioni dalle specifiche di certificazione rilasciate dall'Agenzia, se seguenti le condizioni sono soddisfatte:

(a) le deviazioni non si qualificano come un livello equivalente di safety case ai sensi del punto ADR.AR.C.020, né qualificarsi come caso di condizione speciale ai sensi della norma ADR.AR.C.025 dell'Allegato II al presente Regolamento;

(b) le deviazioni esistevano prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

c) i requisiti essenziali dell'allegato V bis del regolamento (CE) n. 216/2008 sono rispettati dagli scostamenti, integrati da misure attenuanti e azioni correttive adeguata;

d) è stata completata una valutazione di sicurezza di supporto per ciascuna deviazione.

2. L'Autorità Competente raccoglie le prove a sostegno del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 in un documento di accettazione e azione sulla deviazione (DAAD). Il DAAD dovrà essere allegato al certificato. L'autorità competente specifica il periodo di validità del DAAD.

3. Il gestore aeroportuale e l'Autorità Competente verificano il rispetto delle condizioni richiamate al paragrafo 1 continuano ad essere soddisfatte. In caso contrario, il DAAD dovrà essere modificato, sospeso o ritirato.

Articolo 8 Salvaguardia dell'area circostante l'aeroporto Regolamento (UE) n. 139/2014

1. Gli Stati membri garantiscono che siano condotte consultazioni in merito agli impatti sulla sicurezza di costruzioni proposte da realizzare entro i limiti della limitazione e protezione degli ostacoli superfici così come altre superfici associate all'aeroporto.

2. Gli Stati membri garantiscono che siano condotte consultazioni in merito agli impatti sulla sicurezza dei costruzioni proposte da costruire oltre i limiti della limitazione e della protezione degli ostacoli superfici così come altre superfici associate all'aeroporto e che superano l'altezza stabiliti dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri assicurano il coordinamento della salvaguardia degli aeroporti situati nelle vicinanze frontiere nazionali con altri Stati membri".

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