giovedì 16 giugno 2022

Aeroporti & Masterplan e deroghe al Regolamento (EU) No 139/2014)

Il testo Easy Access Rules for Aerodromes - (Regulation (EU) No 139/2014) riporta le note accessorie all’eventuale violazione e/o deroga che i proponenti ad un masterplan aeroportuale devono conoscere:

Articolo 7 Deviazioni dalle specifiche di certificazione

Regolamento (UE) n. 139/2014

1. L'Autorità Competente può, fino al 31 dicembre 2024, accogliere le domande di certificato comprese le deviazioni dalle specifiche di certificazione emesse dall'Agenzia, se le seguenti sono soddisfatte le condizioni:

(a) le deviazioni non si qualificano come un livello di sicurezza equivalente ai sensi dell'ADR.AR.C.020, né qualificarsi come caso di condizione speciale ai sensi dell'ADR.AR.C.025 dell'allegato II al presente Regolamento;

(b) le deviazioni esistevano prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

c) i requisiti essenziali dell'allegato V bis del regolamento (CE) n. 216/2008 sono rispettati dagli scostamenti, integrati da misure di mitigazione e azioni correttive come adeguata;

(d) è stata completata una valutazione di sicurezza di supporto per ciascuna deviazione.

2. L'Autorità Competente raccoglie le prove a sostegno del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 in un Documento di accettazione e azione di deviazione (DAAD). Il DAAD deve essere allegato al certificato. L'Autorità Competente specifica il periodo di validità del DAAD.

3. Il gestore aeroportuale e l'Autorità Competente verificano la sussistenza delle condizioni richiamate al comma 1 continuano ad essere adempiuti. In caso contrario, il DAAD deve essere modificato, sospeso o ritirato.

Articolo 8 Salvaguardia dei dintorni dell'aerodromo

Regolamento (UE) n. 139/2014

1. Gli Stati membri garantiscono lo svolgimento di consultazioni in merito agli impatti sulla sicurezza di costruzioni proposte per essere realizzate entro i limiti della limitazione e protezione degli ostacoli superfici così come altre superfici associate all'aerodromo.

2. Gli Stati membri garantiscono lo svolgimento di consultazioni in merito agli impatti sulla sicurezza di costruzioni proposte per essere realizzate oltre i limiti della limitazione e protezione dell'ostacolo superfici così come altre superfici associate all'aerodromo e che superano l'altezza stabilito dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri assicurano il coordinamento della salvaguardia degli aeroporti situati nelle vicinanze frontiere nazionali con altri Stati membri.

GM1 all'articolo 8 Salvaguardia dei dintorni dell'aeroporto Decisione ED 2014/012/R

ALTRE SUPERFICI

Altre superfici associate all'aerodromo sono superfici che devono essere stabilite quando operanti secondo ICAO PANS-OPS Doc 8168 (Procedure per i servizi di navigazione aerea - Aircraft Operations), volume II, come recepito nel diritto nazionale. Il termine "superfici" in questo senso non viene utilizzato in modo uniforme in diverse fonti di informazione in cui possono essere utilizzati anche i termini "area" o "zona".

Articolo 9 Monitoraggio dei dintorni dell'aeroporto Regolamento (UE) n. 139/2014

Gli Stati membri garantiscono lo svolgimento di consultazioni in merito alle attività umane e al territorio utilizzare come:

a) qualsiasi sviluppo o modifica dell'uso del suolo nell'area aeroportuale;

(b) qualsiasi sviluppo che possa creare turbolenze indotte da ostacoli per cui potrebbe essere pericoloso operazioni aeronautiche;

(c) l'uso di luci pericolose, confuse e fuorvianti;

(d) l'uso di superfici altamente riflettenti che possono causare abbagliamento;

e) la creazione di aree che potrebbero incoraggiare l'attività faunistica dannosa per le operazioni degli aeromobili;

f) sorgenti di radiazioni non visibili o presenza di oggetti mobili o fissi che possono interferire con, o pregiudicare, le prestazioni delle comunicazioni aeronautiche, della navigazione e sistemi di sorveglianza.

Articolo 10 Gestione dei rischi per la fauna selvatica

1. Gli Stati membri garantiscono che i rischi di impatto della fauna selvatica siano valutati attraverso:

a) l'istituzione di una procedura nazionale per la registrazione e la comunicazione degli scioperi della fauna selvatica aeromobili;

(b) la raccolta di informazioni da operatori aerei, personale aeroportuale e altro fonti sulla presenza di fauna selvatica che costituisce un potenziale pericolo per le operazioni degli aeromobili;

c) una valutazione continua del pericolo per la fauna selvatica da parte di personale competente.

2. Gli Stati membri garantiscono che i Report sugli impatti della fauna selvatica siano raccolti e trasmessi all'ICAO per inclusione nel database dell'ICAO Bird Strike Information System (IBIS).

 

 

 

 

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