L’area circostante e di prossimità di un aeroporto non può essere circoscritta ai soli comuni di sedime aeroportuali, ma deve coinvolgere anche zone più ampie. Anche quelle sottostanti anche alle traiettorie di decollo, atterraggio e riattaccata. Ma anche oltre! Quali?
Solitamente, tuttavia, sono solo i territori comunali che ospitano
parte di un sedime aeroportuale.
Se all’origine un piano di emergenza sovra comunale di cui
la D.g.r. n. VII/20663 dell’11 febbraio 2005 - “Modello di riferimento per maxi-emergenze
di protezione civile in area aeroportuale, poteva essere adeguato con il
Regolamento UE 139/2104 è tutto cambiato.
Le disposizioni in materia, ed in particolare dei d.lgs. n.
96/2005, d.lgs. n. 151/2006, regolamento per la costruzione e l’esercizio degli
aeroporti emanato da ENAC del 30 gennaio 2008 modificato con deliberazione del
CdA ENAC n.47/2011 in data 20.10.2011, dovrebbero essere integrate.
Se il “rischio sociale” di un crash aeronautico e
conseguente all'adozione ed approvazione del piano di rischio di cui all'art.
707 del Codice della Navigazione Aerea. Il Piano è stato redatto tenendo conto
dei principi generali in materia quale strumento atto a coordinare le
indicazioni e prescrizioni ENAC con le previsioni urbanistiche, con l’esigenza
di abbattere i rischi conseguenti. Numerosi scali sono inoltre sottoposti alla
disciplina di cui all'art. 715 del Codice Navigazione.
Le revisioni urbanistiche adottato, la verifica del carico
antropico e indice di affollamento come rilevata dai Comuni e sulla base delle
previsioni urbanistiche vigenti, deve riformulare le procedure da adottare nel
Piano di Emergenza esterno allo stesso sedime di scalo.
Da un lato se il Piano di Emergenza Aeroportuale descrive la
modalità seguita dal sistema aeroportuale per far fronte a un'emergenza che si
può verificare nell’aeroporto o nelle sue immediate vicinanze, le emergenze
esterne al sedime, vanno associate al Codice di Protezione Civile, emanato con
il D.Lgs n. 1 del 1 gennaio 2018 che individua come soggetti competenti in caso
di emergenze:
- i prefetti, che coordinano i servizi di emergenza in
occasione di eventi
avversi e adottano i necessari provvedimenti
- le autorità territoriali di protezione civile (sindaci,
sindaci metropolitani e presidenti di Regione), i quali predispongono e attuano
i piani territoriali
- il Dipartimento di protezione civile indirizza, che promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato relative alle emergenze
- il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il quale assicura gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, di ricerca e salvataggio, assumendone la direzione e la responsabilità nell’immediatezza degli eventi.”
A che punto siamo?
Quanti aeroporti sono in regola ed hanno approntato tali
Piano di Emergenza Esterno-PEE-Piano di protezione Civile, e tra l’altro
integrato le loro procedure con il Piano di Emergenza Aeroportuale-PEA?
E magari, già adottato prove specifiche, predisponendo le
periodiche esercitazioni di funzionalità operativa?
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