venerdì 17 giugno 2022

Aeroporti e l’implementazione del Piano di Emergenza Esterno: è stata attivata ed è operativa?

L’area circostante e di prossimità di un aeroporto non può essere circoscritta ai soli comuni di sedime aeroportuali, ma deve coinvolgere anche zone più ampie. Anche quelle sottostanti anche alle traiettorie di decollo, atterraggio e riattaccata. Ma anche oltre! Quali?

Solitamente, tuttavia, sono solo i territori comunali che ospitano parte di un sedime aeroportuale.

Se all’origine un piano di emergenza sovra comunale di cui la D.g.r. n. VII/20663 dell’11 febbraio 2005 - “Modello di riferimento per maxi-emergenze di protezione civile in area aeroportuale, poteva essere adeguato con il Regolamento UE 139/2104 è tutto cambiato.

Le disposizioni in materia, ed in particolare dei d.lgs. n. 96/2005, d.lgs. n. 151/2006, regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti emanato da ENAC del 30 gennaio 2008 modificato con deliberazione del CdA ENAC n.47/2011 in data 20.10.2011, dovrebbero essere integrate.

Se il “rischio sociale” di un crash aeronautico e conseguente all'adozione ed approvazione del piano di rischio di cui all'art. 707 del Codice della Navigazione Aerea. Il Piano è stato redatto tenendo conto dei principi generali in materia quale strumento atto a coordinare le indicazioni e prescrizioni ENAC con le previsioni urbanistiche, con l’esigenza di abbattere i rischi conseguenti. Numerosi scali sono inoltre sottoposti alla disciplina di cui all'art. 715 del Codice Navigazione.

Le revisioni urbanistiche adottato, la verifica del carico antropico e indice di affollamento come rilevata dai Comuni e sulla base delle previsioni urbanistiche vigenti, deve riformulare le procedure da adottare nel Piano di Emergenza esterno allo stesso sedime di scalo.

Da un lato se il Piano di Emergenza Aeroportuale descrive la modalità seguita dal sistema aeroportuale per far fronte a un'emergenza che si può verificare nell’aeroporto o nelle sue immediate vicinanze, le emergenze esterne al sedime, vanno associate al Codice di Protezione Civile, emanato con il D.Lgs n. 1 del 1 gennaio 2018 che individua come soggetti competenti in caso di emergenze:

- i prefetti, che coordinano i servizi di emergenza in occasione di eventi

avversi e adottano i necessari provvedimenti

- le autorità territoriali di protezione civile (sindaci, sindaci metropolitani e presidenti di Regione), i quali predispongono e attuano i piani territoriali

- il Dipartimento di protezione civile indirizza, che promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato relative alle emergenze

- il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il quale assicura gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, di ricerca e salvataggio, assumendone la direzione e la responsabilità nell’immediatezza degli eventi.”

A che punto siamo?

Quanti aeroporti sono in regola ed hanno approntato tali Piano di Emergenza Esterno-PEE-Piano di protezione Civile, e tra l’altro integrato le loro procedure con il Piano di Emergenza Aeroportuale-PEA?

E magari, già adottato prove specifiche, predisponendo le periodiche esercitazioni di funzionalità operativa?

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