martedì 1 febbraio 2022

Un incidente aereo e quei Piani di Emergenza dei Comuni aeroportuali

Alcuni recenti “incidenti aerei” occorsi in prossimità di una pista e/o sedime aerportuale non sembrerebbero aver ancora risolto uno storico dilemma di competenza.

Chi interviene? Il Piano di Emergenza Aeroportuale-PEA e/o il Piano di Protezione Civile, alias Piano di Emergenza Esterno di un Comune aeroportuale?

Se il Piano di Emergenza Aeroportua-PEA è predisposto e si attiva nello spazio del sedime di uno scalo e, magari nell'immediato, ovvero entro 500 e 1000 metri esterni, quale procedura deve essere applicata in un'area che si sovrappone a quella sottoposta all'intervento dei Comuni di prossimità?

Tra PEA e PEE chi interviene? Entrambi?

La “materia” è inquadrata e risolta dal “REGOLAMENTO (UE) N. 139/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2014.

E' un testo che “stabilisce” i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio UE.

Per quanto attiene l’incidente aereo fuori sedime, il Gestore Aeroportuale (vedi il Regolamento UE 139/2014) dopo aver valutato scenari possibili di intervento nelle aree fine a 1000 metri dalle soglia pista, dopo analisi con i Vigili del fuoco dell territorio interessato e condiviso, dovrebbe essere risolto.

I Comuni interessati, coinvolti nell'analisi dell’incidente aereo fuori sedime hanno, sicuramente, redatto/predisposto i relativi Piani di emergenza, limitrofi allo scalo
I Comuni aeroportuali, come è noto, possono attivare “interventi di emergenza”, quali eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza:
“Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale dovuta all’insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della giunta regionale.
Qualora la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza.
Nella fase di allertamento :

“il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati per fronteggiare l’emergenza e ad azionare il sistema d’allarme”.

Nessun commento:

Posta un commento