Alcuni recenti “incidenti aerei” occorsi in prossimità di una pista e/o sedime aerportuale non sembrerebbero aver ancora risolto uno storico dilemma di competenza.
Chi interviene? Il Piano di Emergenza Aeroportuale-PEA e/o il Piano di Protezione Civile, alias Piano di Emergenza Esterno di un Comune aeroportuale?
Se il Piano di Emergenza Aeroportua-PEA è predisposto e si attiva nello spazio del sedime di uno scalo e, magari nell'immediato, ovvero entro 500 e 1000 metri esterni, quale procedura deve essere applicata in un'area che si sovrappone a quella sottoposta all'intervento dei Comuni di prossimità?
Tra PEA e PEE chi interviene? Entrambi?
La “materia” è inquadrata e risolta dal “REGOLAMENTO (UE) N. 139/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2014.
E' un testo che “stabilisce” i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio UE.
Per quanto attiene l’incidente aereo fuori sedime, il Gestore Aeroportuale (vedi il Regolamento UE 139/2014) dopo aver valutato scenari possibili di intervento nelle aree fine a 1000 metri dalle soglia pista, dopo analisi con i Vigili del fuoco dell territorio interessato e condiviso, dovrebbe essere risolto.
I
Comuni interessati, coinvolti nell'analisi dell’incidente aereo
fuori sedime hanno, sicuramente, redatto/predisposto i relativi Piani
di emergenza, limitrofi allo scalo
I Comuni aeroportuali, come è
noto, possono attivare “interventi di emergenza”, quali eventi
calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza:
“Al verificarsi
dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale dovuta
all’insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo
di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni, il Sindaco
assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi
necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente
della giunta regionale.
Qualora la calamità naturale o l’evento
non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune,
il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al
Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza.
Nella fase di
allertamento :
“il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati per fronteggiare l’emergenza e ad azionare il sistema d’allarme”.
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