mercoledì 16 febbraio 2022

Aeroporti e rumore aereo: il Decreto Legislativo del 17 gennaio 2005 ha risolto?

Il Decreto del 2005 è stato pienamente adottato? L'adozione e attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari ha, nei fatti, inquadrato ed evidenziato la realtà dell'impatto acustico sopportato dai cittadini residenti e/o in transito nelle zone sottostanti alle traiettorie di decollo ed atterraggio e limitrofe?

Il Decreto del 2005 era correlato non solo alla legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B, ma anche alla direttiva 2002/30/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che aveva istituito norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.
Era conseguente anche alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento e del Consiglio, del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale, a sua volta in relazione al regolamento (CEE) 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

In Italia erano stati comunque promulgati: la legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazione, il decreto del Ministro dell'ambiente in data 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1999, n. 476; dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 7 maggio 2004.

Analisi e lavori delle Commissioni Parlamentari hanno varato iniziative e leggi per attivare procedure ed operazioni a tutela delle popolazioni sottoposte all'impatto acustico aeroportuale.

Con il Decreto Legislativo del 17 gennaio 2005 erano stati emanati gli obiettivi perseguiti:

Art. 1
“1. Il presente decreto stabilisce le condizioni e le modalità per l'adozione, negli aeroporti di cui all'articolo 2, delle restrizioni operative individuate all'articolo 3, comma 1, lettera e), volte a ridurre o vietare l'accesso di velivoli in un determinato aeroporto, nonche' delle altre misure ritenute utili a favorire il raggiungimento di obiettivi definiti di riduzione dell'inquinamento acustico a livello dei singoli aeroporti, tenuto conto, in particolare, della popolazione esposta.
2. Nell'affrontare i problemi dell'inquinamento acustico negli aeroporti si adotta un approccio equilibrato, al fine di individuare le misure più idonee ad ottenere il massimo beneficio ambientale al minor costo, salvaguardando le esigenze del mercato interno, e possono essere presi in considerazione, se del caso, incentivi di ordine economico”.
Con le evidenze segnalate ed illustrate nei 11 Articoli e le Disposizioni finali del 12 Art. gli aeroporti italiani dovrebbero, dopo quasi 18 anni, aver predisposto e risolto la questione: impatto acustico.

La zonizzazione acustica in LVA, i rilievi delle centraline della rete di monitoraggio e la classificazione acustica Comunale hanno identificato e mitigato, nei fatti, l'esposizione sonora generata dalle flotte aeree?

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