giovedì 3 febbraio 2022

Aeroporti, crash aereo e soccorsi a terra, in mare e, nelle aziende R.I.R.

Un crash aereo, interno ed esterno al sedime aerportuale coinvolge, i maggiori soggetti di scalo. Perciò quando è di stretta competenze aeroportuali entro il sedime ed a supporto nelle emergenze al di fuori. A supporto alle azioni di soccorso svolte dalla Protezione Civile, dell'area vasta. Della città, dei quartieri e dell'eventuale area metropolitana, delle zone limitrofe nel quadro della certificazione dell’aeroporto ai sensi del Reg. (UE) n. 139/2014.

La scenario del rischio “incidente aereo” inquadra le linee operative generali relative ad un incidente dovuto all’impatto di un aeromobile con la terra ferma e/o con il mare esterno allo scalo aereo.

Il supporto esterno all'infrastruttura aeroportuale deve prevedere l'intervento coordinato dalla Prefettura per l'incidente di volo in terra ed in mare.

In tale ambito devono essere valutate anche con l'inventario degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante/RIR, coordinato dal Ministero della Transizione Ecologica e predisposto dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), contiene l’elenco degli stabilimenti notificati ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 e, per ciascun stabilimento, le informazioni al pubblico sulla natura del rischio e sulle misure da adottare in caso di emergenza.

L’elenco degli stabilimenti e delle sezioni pubbliche del modulo di notifica e di informazione, aggiornati  in tempo reale con i dati forniti dai gestori degli stabilimenti.

Il Piano di Emergenza Aeroportuale-PEA e il Piano di Emergenza Esterno-PEE o Piano di Protezione Civile dovranno essere periodicamente adeguati in relazione all'ubicazione delle aziende a Rischio Incidente Rilevanti-RIR, probabilmente, anche per serbatori/depositi di carburante avio di supporto all'attività di volo.

“In accordo con gli adempimenti previsti dall’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 105/2015 l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) ha predisposto, in base agli indirizzi e con il coordinamento del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), l’Inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e degli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e delle ispezioni. L’inventario contiene i dati relativi agli stabilimenti, comunicati dai gestori con le notifiche nonché forniti dalle amministrazioni competenti.

La notifica deve essere trasmessa alle amministrazioni competenti dal gestore di uno stabilimento soggetto agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, entro i termini di legge, utilizzando l’apposito strumento telematico, connesso con l’inventario, predisposto dall’ISPRA. Le informazioni contenute nella notifica, redatta secondo il modulo riportato nell’allegato 5 al Decreto, sono organizzate in sezioni e, tra queste, le sezioni A1, D, F, H, e L devono essere messe permanentemente a disposizione del pubblico”.

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