La nota EASA, formulata in domande e risposte delineata da EASA riguardante gli aeroporti Europei
"ADR.1 Quali aeroporti rientrano nel regolamento di base dell'AESA e nelle relative norme di attuazione?
Secondo l'art. 2.1 (e) del
regolamento (UE) 2018/1139, l'applicabilità del regolamento di base
(BR) nel settore degli aeroporti è la seguente:
e) la
progettazione, la manutenzione e l'esercizio degli aeroporti,
comprese le apparecchiature di sicurezza utilizzate in tali
aeroporti, situati nel territorio cui si applicano i trattati,
che:
(i) sono aperti all'uso pubblico; (ii) servire il
trasporto aereo commerciale; e (iii) avere una pista strumentale
asfaltata di 800 metri o più, o servire esclusivamente elicotteri
utilizzando procedure di avvicinamento o partenza
strumentali;
Secondo l'art. 2.7 del BR, uno Stato membro può
decidere di esentare la progettazione, la manutenzione e l'esercizio
di un aeroporto, e le sue attrezzature legate alla sicurezza, laddove
tale aeroporto gestisca non più di 10.000 passeggeri del trasporto
aereo commerciale all'anno e non più di 850 movimenti relativi alle
operazioni di carico all'anno. Tuttavia, lo Stato membro interessato
deve garantire che tale esenzione non metta in pericolo la conformità
ai requisiti essenziali per gli aeroporti che sono dettagliati
nell'allegato VII del BR.
Arte. 2.7 dettaglia ulteriormente
questa possibilità di esenzione e afferma che:
Quando tale
decisione di esenzione viene adottata per un aeroporto specifico, la
progettazione, la manutenzione e l'esercizio dell'aeroporto
interessato, le apparecchiature di sicurezza, i servizi di assistenza
a terra e l'AMS (servizi di gestione del piazzale) in tale aeroporto
non sono più disciplinati dal presente regolamento e dagli atti
delegati e di esecuzione adottati sulla base degli stessi;
Quando
una tale decisione di esenzione è stata concessa senza soddisfare le
condizioni del traffico, la Commissione invierà un atto di
esecuzione allo Stato membro interessato per modificare o revocare la
sua decisione di esenzione; e informarne la Commissione e
l'Agenzia;
Gli Stati membri devono anche notificare alla
Commissione e all'Agenzia tutte le "vecchie" esenzioni per
traffico limitato concesse ai sensi dell'art. 4 (3b) del Reg.
216/2008 abrogato ed esamina annualmente i relativi dati di traffico.
Qualora tale esame dimostri che, per tre anni consecutivi, uno di
tali aeroporti gestisce più di 10 000 passeggeri di trasporto aereo
commerciale all'anno o più di 850 movimenti relativi a operazioni di
carico all'anno, lo Stato membro interessato revoca l'esenzione di
tale aeroporto.
Tutte queste revoche devono essere notificate alla
Commissione e all'Agenzia, e l'Agenzia deve includere tutte le
decisioni della Commissione e degli Stati membri nell'archivio,
descritto all'art. 74 del Regolamento di Base."
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