martedì 8 giugno 2021

Aeroporto Parma, deliberato il completamento del Piano di rischio per “pista corta”!

Con 19 voti favorevoli, nove contrari e un astenuto il 7 Giugno il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di rischio. In sostanza, tuttavia, il dibattimento non ha fatto altro che aggiornare il PRA, accorpando anche la Zona D.

La discussione avvenuto nel Comune di Parma, dopo quasi 12 mesi dalla richiesta di ENAC, un’aggiornamento del piano di rischio aeroportuale scaturito dalla proposta derivata dallo studio affidato alla società di ingegneria Tecno Engineering 2C di Roma.

Il completamento di questa prima fase dell'aggiornamento del PRA – ha sostenuto Legambiente in una nota – avviene dopo che ENAC aveva rigettato per quattro volte la “revisione” proposta dal Comune di Parma.

Con questa delibera, viene, in sostanza, aggiornata la delibera del Commissario Straordinario Ciclosi n. 143 del 28.02.2012 che aveva adottato l'iniziale formulazione del Piano di Rischio aeroportuale relativo all’aeroporto Giuseppe Verdi.

Nella stessa delibera del Commissario, era stato segnalato come alla data di adozione del Piano le norme Enac erano cambiate, successivamente all’emanazione del parere ENAC del 27.10.2011: infatti era stato modificato il Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti laddove si stabilisce l’individuazione e la definizione delle zone di tutela.

Tale impegno, è avvenuto dopo la denuncia e le “emergenze” relative all'edificazione “The Mall”, perciò quello che avrebbe dovuto essere una parziale revisione del Piano di Rischio Aeroportuale in adozione, da ripristinare quanto prima, definendo obbligatoriamente in quella sede una ulteriore fascia (cosiddetta Zona D) di vincolo con livello minimo di tutela ed un allargamento della Zona C, è avvenuta dopo circa nove anni.

La questione, dopo il completamento del Piano di Rischio, implica, tuttavia, la necessità di una sorta di censimento delle “edificazioni” che devono essere ritenute in deroga, nelle varie zone A, B, C e D, perché autorizzate nel periodo antecedente il 2005, 2011 e post. E quali potrebbero essere, invece, sottoposte a "demolizione"!

In tale evenienze, comunque, diventa improrogabile valutare i livelli di carico antropico e degli indici di affollamento correlati alle varie zone del PRA.

Appare inoltre indifferibile, quanto indispensabile verificare le “edificazioni” sorte nel periodo storico delle cosiddette “servitù aeronautiche “ sottoposte alla legge n. 58 del 1963.

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