giovedì 10 giugno 2021

Aeroporti, Ryanair e co-marketing, una reale “materia oscura?

La trasparenza sulla tipologia e durata degli accordi, eventuali sconti sui servizi di handling e tanto altro sarebbe una sorta di “materia oscura”.

Nel corso di oltre 20anni dall'ingresso della flotta low cost, ma anche riflesso di accordi privilegiati “storici” sottoscritti tra aerolinee ed aeroporti, le modalità di quello che in seguito è stato identificato come “co-marketing”, sono tutt'ora, sostanzialmente, ignorate.

Quali sono, ad esempio, le condizioni, i presupposti che definiscono l'insediamento di una base hub di una aerolinea “low cost”? Quali potrebbero essere gli accordi di co-marketing complessivi , ovvero non solo l'intervento, per Ryanair, della Ams-Airport marketing services Ltd, magari senza alcun bando di gara ad evidenza pubblica, nei 15 hub/basi di Ryanair in Italia. 

Ma quali sono i soggetti interessati a verificare contenuti i tali accordi, perché esclusi da tali documenti contrattuali e forse indispensabili ad analizzare le “policy” delle suddette aerolinee?

Se ad esempio con la sentenza n. 9912 depositata venerdì 20 aprile 2019 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno deciso:

“la società Aeroporti di Puglia deve mostrare ad Alitalia i documenti contrattuali stipulati nel 2009 e nel 2014 con Ryanair grazie ai quali la compagnia aerea irlandese avrebbe pianificato una campagna pubblicitaria alle destinazioni pugliesi sul proprio sito web in cambio di una sconosciuta importante contropartita economica”, perché non è avvenuta, una svolta tanto trasparente quanto storica?

Conoscerne finalmente il “contenuto”!

Ma tra cause, sentenze e ricorsi, tra la decisione della Suprema Corte, dopo il Tar Regionale, il Consiglio di Stato e, per ultimo, dinnanzi alla decisione della Suprema Corte ecco tornare al punto di partenza.

Nell'agosto 2020 lo studio legale Macchi di Cellere Gangemi ha assistito con successo Ryanair Dac in altri procedimenti. La low cost Ryanair ha ottenuto dal Tar Milano e dal Consiglio di Stato il riconoscimento dell’inottemperanza dei gestori aeroportuali di Milano (Società per Azioni Esercizi Aeroportuali – S.E.A. S.p.A.) e di Roma (Aeroporti di Roma S.p.A. – ADR) all’ordine di esibizione integrale e senza oscuramenti od omissioni dei contratti stipulati con Alitalia.

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