mercoledì 7 aprile 2021

Aeroporto Massa Cinquale, ENAC riduce la pista: di 200mt

La causa? Probabilmente un caseggiato localizzato a testata pista! Ma quale è la ragione primaria? 

E' riconducibili ai vincoli derivati all'adozione del Piano di Rischio e/o del Piano Limitazione Ostali? Da entrambi?

Il provvedimento dell’ENAC taglia di 208 metri la lunghezza pista: 510 metri contro i precedenti 718.

La travagliata vicenda che ha coinvolto l’aeroporto del Cinquale e per l’Aeroclub è annosa.

Con l'ORDINANZA 11/2019, il Direttore Aeroportuale Toscana, aveva rilevato
“VISTO il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che risultano a tutt’oggi sussistere plurimi ostacoli alla navigazione aerea, all’interno e all’intorno dell’aeroporto di Massa, i quali ostacoli sono già stati oggetto di corrispondenza con i soggetti interessati, nonché di esplicite e formali disposizioni da parte di questa Direzione Aeroportuale, non ultima l’ordinanza
1/2019;
PRESO ATTO che il Comune di Massa, in data 11 ottobre 2019, ha adottato, con proprio provvedimento n. 780, decisioni e prescrizioni in merito all’abbattimento di detti ostacoli;
CONSIDERATA l’opportunità, sulla scorta della citata determina comunale, di concedere un’ulteriore proroga ai termini per l’abbattimento di detti ostacoli, con riserva di procedere, in caso di mancata osservanza delle presenti disposizioni, con più pesanti limitazioni alle operazioni sull’aeroporto di Massa, rispetto a quante attualmente in essere, fino al possibile divieto di qualsivoglia attività di volo sull’aeroporto medesimo;
CONSIDERATO eccessivamente lungo il termine concesso dalla determina comunale citata, in quanto le altezze di tali ostacoli, consistenti in alberatura varia, sono destinate a incrementare ulteriormente, con il trascorrere del tempo, fino a produrre un non più tollerabile impatto sull’operatività aeroportuale e a costituire un insuperabile pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea;
ORDINA
Art. 1) L’abbattimento o il ridimensionamento, da completarsi non oltre la data del 14 novembre 2019, di qualsiasi elemento che costituisca ostacolo per la navigazione aerea all’interno e all’intorno dell’aeroporto di Massa, in forza degli artt. 709 e 714 del codice della navigazione.
Art. 2) Al termine degli adempimenti di cui all’art. 1 della presente ordinanza, e comunque non oltre la data ivi indicata, l’Aeroclub Marina di Massa produrrà materiale grafico illustrante la situazione ostacoli venutasi in tal modo a modificare, in analogia a quanto l’Aeroclub medesimo ha prodotto in passato.
Art. 3) L’Aeroclub Marina di Massa, che riceve la presente ordinanza mediante il servizio di posta elettronica certificata, è incaricato di darne formale notifica a ciascuno dei proprietari delle particelle catastali sulle quali insistono gli ostacoli in questione e di far quindi avere alla scrivente Direzione le relate di notifica debitamente controfirmate dai proprietari delle menzionate particelle.
Art. 4) Le pubblicazioni aeronautiche relative agli ostacoli attualmente presenti e alle limitazioni operative che ne discendono, in termini di atterraggi e decolli sull’aeroporto di Massa, sono rinnovate fino alla medesima data indicata all’art. 1 della presente ordinanza.
DISPONE
• Che la presente ordinanza:
o entri in vigore alla data della sua emissione e sia pubblicata nel sito istituzionale dell’ENAC;
o venga resa nota anche mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Massa;
AVVISA
La mancata osservanza di quanto ordinato agli articoli precedenti comporterà le seguenti conseguenze:
1. verrà perseguita in quanto:
1.1. inosservanza di norme di polizia della navigazione ai sensi dell’art. 792 cn;
1.2. inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli ai sensi dell’art. 1229 cn;
1.3. inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell’art. 1231 cn;
2. costituirà presupposto per la relazione e la denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 1236 cn;
3. ove l’inosservanza procuri danni a terzi, in volo o in superficie, o alle cose di terzi, in volo o in superficie, o la caduta di un aeromobile, allora si configurano gli illeciti previsti dal codice civile e i reati previsti dal codice penale, in particolare quello di disastro aviatorio ai sensi dell’art. 428 cp, aggravati da quanto previsto
dall’art. 650 cp e altri.
4. Il personale ispettivo dell’ENAC è incaricato di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.”

Nessun commento:

Posta un commento