La causa? Probabilmente un caseggiato localizzato a testata pista! Ma quale è la ragione primaria?
E' riconducibili ai vincoli derivati all'adozione del Piano di Rischio e/o del Piano Limitazione Ostali? Da entrambi?
Il provvedimento dell’ENAC taglia di 208 metri la lunghezza pista: 510 metri contro i precedenti 718.
La travagliata vicenda che ha coinvolto l’aeroporto del Cinquale e per l’Aeroclub è annosa.
Con
l'ORDINANZA 11/2019, il Direttore Aeroportuale Toscana, aveva
rilevato
“VISTO il codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni;
CONSIDERATO
che risultano a tutt’oggi sussistere plurimi ostacoli alla
navigazione aerea, all’interno e all’intorno dell’aeroporto di
Massa, i quali ostacoli sono già stati oggetto di corrispondenza con
i soggetti interessati, nonché di esplicite e formali disposizioni
da parte di questa Direzione Aeroportuale, non ultima
l’ordinanza
1/2019;
PRESO ATTO che il Comune di Massa, in
data 11 ottobre 2019, ha adottato, con proprio provvedimento n. 780,
decisioni e prescrizioni in merito all’abbattimento di detti
ostacoli;
CONSIDERATA l’opportunità, sulla scorta della citata
determina comunale, di concedere un’ulteriore proroga ai termini
per l’abbattimento di detti ostacoli, con riserva di procedere, in
caso di mancata osservanza delle presenti disposizioni, con più
pesanti limitazioni alle operazioni sull’aeroporto di Massa,
rispetto a quante attualmente in essere, fino al possibile divieto di
qualsivoglia attività di volo sull’aeroporto medesimo;
CONSIDERATO
eccessivamente lungo il termine concesso dalla determina comunale
citata, in quanto le altezze di tali ostacoli, consistenti in
alberatura varia, sono destinate a incrementare ulteriormente, con il
trascorrere del tempo, fino a produrre un non più tollerabile
impatto sull’operatività aeroportuale e a costituire un
insuperabile pregiudizio per la sicurezza della navigazione
aerea;
ORDINA
Art. 1) L’abbattimento o il ridimensionamento,
da completarsi non oltre la data del 14 novembre 2019, di qualsiasi
elemento che costituisca ostacolo per la navigazione aerea
all’interno e all’intorno dell’aeroporto di Massa, in forza
degli artt. 709 e 714 del codice della navigazione.
Art. 2) Al
termine degli adempimenti di cui all’art. 1 della presente
ordinanza, e comunque non oltre la data ivi indicata, l’Aeroclub
Marina di Massa produrrà materiale grafico illustrante la situazione
ostacoli venutasi in tal modo a modificare, in analogia a quanto
l’Aeroclub medesimo ha prodotto in passato.
Art. 3) L’Aeroclub
Marina di Massa, che riceve la presente ordinanza mediante il
servizio di posta elettronica certificata, è incaricato di darne
formale notifica a ciascuno dei proprietari delle particelle
catastali sulle quali insistono gli ostacoli in questione e di far
quindi avere alla scrivente Direzione le relate di notifica
debitamente controfirmate dai proprietari delle menzionate
particelle.
Art. 4) Le pubblicazioni aeronautiche relative agli
ostacoli attualmente presenti e alle limitazioni operative che ne
discendono, in termini di atterraggi e decolli sull’aeroporto di
Massa, sono rinnovate fino alla medesima data indicata all’art. 1
della presente ordinanza.
DISPONE
• Che la presente
ordinanza:
o entri in vigore alla data della sua emissione e sia
pubblicata nel sito istituzionale dell’ENAC;
o venga resa nota
anche mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune di
Massa;
AVVISA
La mancata osservanza di quanto ordinato agli
articoli precedenti comporterà le seguenti conseguenze:
1. verrà
perseguita in quanto:
1.1. inosservanza di norme di polizia della
navigazione ai sensi dell’art. 792 cn;
1.2. inosservanza di
ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli ai
sensi dell’art. 1229 cn;
1.3. inosservanza delle norme sulla
sicurezza della navigazione ai sensi dell’art. 1231 cn;
2.
costituirà presupposto per la relazione e la denuncia all’autorità
giudiziaria ai sensi dell’art. 1236 cn;
3. ove l’inosservanza
procuri danni a terzi, in volo o in superficie, o alle cose di terzi,
in volo o in superficie, o la caduta di un aeromobile, allora si
configurano gli illeciti previsti dal codice civile e i reati
previsti dal codice penale, in particolare quello di disastro
aviatorio ai sensi dell’art. 428 cp, aggravati da quanto
previsto
dall’art. 650 cp e altri.
4. Il personale ispettivo
dell’ENAC è incaricato di vigilare sull’osservanza della
presente ordinanza.”
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