martedì 30 marzo 2021

Aeroporti e quelle inderogabili “servitù aeronautiche” limitrofe!

Dopo 110 anni del volo, ma con quali risultati? E' urgente una indagine conoscitiva! 

I limiti alla proprietà vicino agli aeroporti e alle altre istallazioni aereonautiche sono state inizialmente definite con il Decreto del 19.12.2012 n. 258 del Ministero della Difesa. All'epoca erano stati individuati i limiti (distanze, altezze delle costruzioni ecc.) e i divieti di costruire o di edificabilità assoluta da imporre alle proprietà private limitrofe agli aeroporti militari e alle altre istallazioni militari dell’aereonautica (art. 3). Tali limiti e divieti di edificabilità devono intendersi sia come zone di rispetto, sia come limiti (civili) all’esercizio del diritto di proprietà, sia, infine, come vere e proprie servitù di non edificare.

Dopo 110 anni, tuttavia, quella aeree, spazi dichiarati di pubblica utilità, campi di volo, campi di fortuna, prime piste in erba, terreno battuto, localizzate lontano dai centri abitati, nel corso degli anni sono stati circondati dalle costruzioni. Sono ormai circondati da borghi cittadini, diventando sedimi circostritti (100-300 ettari) posizionati da centri commerciali, istituti scolatici, chiese, palazzine e una vasta comunità ad elevato carico antropico e con indici di affollamento temporaneo urbani che inquadrano una realtà che abbisogna di misure precauzionali di tutela e salvaguardia.

Per la sicurezza della navigazione aerea e, nel contempo, con la tutela dei cittadini insediati e/o presenti. Con la legge n. 58 del 1963, con la revisione dell' Art. 714. del CdN ecco formulata, finalmente, le modalità esecutive:

Ostacoli alla navigazione”:

in vicinanza degli aeroporti statali e di quelli privati aperti al traffico aereo civile a norma dell'articolo 709, secondo comma, sono soggetti alle limitazioni stabilite negli articoli seguenti le costruzioni, le piantagioni arboree al fusto legnoso, gli impianti di line elettriche, telegrafiche e telefoniche, le filovie, funivie teleferiche, le antenne radio, gli impianti di elevazione, e in genere qualsiasi opera, che possa, ugualmente costituire ostacolo alla navigazione aerea, sia nelle direzioni di atterraggio che nelle altre direzioni".

Con l'Art. 714-bis,”Direzioni d'atterraggio”:

Con decreti del Ministro per la difesa, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati, per ciascuno degli aeroporti previsti nel precedente articolo, le direzioni e la lunghezza di atterraggio nonché' il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di pericolo corrispondenti alle direzioni di atterraggio. Negli stessi decreti deve essere indicato se l'aeroporto é aperto al traffico strumentale e notturno. "Le direzioni di atterraggio sono determinate in base al sistema orografico e al regime dei venti nella zona in cui l'aeroporto é' istituito".

Inoltre con l'Art. 715””Limitazioni”

Salve le diverse limitazioni stabilite per gli aeroporti aperti al traffico strumentale notturno, nelle direzioni di atterraggio non possono essere costituiti ostacoli a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto.

"Nelle stesse direzioni, alla distanza, di trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio superino l'altezza di:

1) metri dodici, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio inferiore a metri milleottanta;

2) metri dieci, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore ai metri milleottanta, ma inferiore a millecinquecento;

3) metri sette e cinquanta, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore ai metri millecinquecento.

"Più' oltre, fino a tre chilometri dal perimetro dell'aeroporto, l'altezza indicata nel numero 1) del precedente comma può' essere superata di un metro per ogni venticinque metri di distanza, e le altezze indicate nei numeri 2) e 3) possono essere superate, rispettivamente, di un metro per ogni trenta, o per ogni quaranta metri di distanza. Tali altezze non possono oltrepassare, in ogni caso, i quarantacinque metti sul livello medio dell'aeroporto.

"Nelle altre direzioni e fino ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello del corrispondente tratto del perimetro dell'aeroporto, superino l'altezza di un metro per ogni sette metri di distanza dal perimetro stesso.

"Dopo il terzo chilometro in tutte le direzioni, cessa ogni limitazione, per gli aeroporti indicati nel numero 1) del secondo comma per gli altri, il limite di altezza di quarantacinque metri sul livello dell'aeroporto può essere superato di un metro per ogni venti metri di distanza, e cessa ogni limitazione dopo il quarto chilometro per gli aeroporti indicati nel numero 2) e dopo il quinto per quelli indicati nel numero 3)".

Ma solo in questo XXI secolo, con l'aggiornamento del Codice di Navigazione, con l'adozione del Piano di Rischio e della Mappe di vincolo, una decisiva svolta nella formulazione ed adozione di tali “protezioni” quei “campi di volo” potranno risultare “safety”.

ENAC dopo aver attivato le procedure per l'adozione e l'approvazione del Piano di Rischio degli aeroporti di sedime, con “relazioni” integrate dai Comuni coinvolti, illustra l'opportunità di acquisire la Mappe di Vincolo con le seguenti “note”:

“ Ai fini della determinazione caratteristiche operative quali le distanze dichiarate e dei minimi meteorologici aeroportuali lo spazio circostante l’aeroporto deve essere considerato parte integrante dello stesso, poiché il terreno circostante e i manufatti all’interno o all’esterno del sedime aeroportuale possono costituire importanti fattori limitanti. Il metodo per valutare l’impatto di ogni ostacolo esistente o previsto all’interno del sedime o nelle sue vicinanze, è quello di definire particolari superfici di rispetto degli ostacoli, in relazione al tipo di pista ed all’uso.
Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l’ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le relative limitazioni. In applicazione all'art 707 c.ma 5 del Codice della Navigazione, le zone da sottoporre a vincolo e le relative limitazioni sono riportate in apposite mappe  Gli Enti locali, nell’ esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni delle mappe di vincolo.”


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