venerdì 12 marzo 2021

Aeroporti: le piste di volo, tra Strip Area, RESA, Stopway e Clearway

Sono spariti gli spazi “Stopway”: perché? La RESA di 240 mt per le nuove piste!

Il Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti – RCEA ha dato attuazione all’Annesso 14 ICAO relativo alla sicurezza delle operazioni aeroportuali.

La “sicurezza in pista” con l'aggiunta di nuove definizioni, in conformità con gli standard e le pratiche raccomandate (SARP) dell'allegato 14 dell'ICAO `` Aeroporti '' volume I (emendamento 13-B), ma anche la modifica delle definizioni al fine di garantire la coerenza con il regolamento della Commissione (UE) n. 139/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2018/401 della Commissione.
Inoltre, riflettono l'introduzione di nuove disposizioni nel regolamento (UE) Νο 139/2014.

Ma é innanzi tutto indispensabile segnalare come:

STOPWAY: Zona di arresto - Un’area rettangolare definita, oltre la fine della TORA, adeguatamente preparata quale area idonea nella quale un aeromobile può essere arrestato in sicurezza nel caso di decollo interrotto.

CLEARWAY: Un’area rettangolare, su terra o su acqua, oltre la fine della TORA, e sotto il controllo del gestore, scelta o preparata come area idonea al di sopra della quale un velivolo può eseguire parte della sua salita iniziale fino ad una altezza specificata
RUNWAY STRIP: Striscia di sicurezza della pista - Un’area di dimensioni definite che comprende la pista e la stopway, se presente, realizzata allo scopo di ridurre il rischio di danni agli aeromobili in caso di uscita di pista ed a protezione degli aeromobili che la sorvolano in decollo o in atterraggio.

RESA: Area di sicurezza di fine pista (Runway End Safety Area Un’area simmetrica rispetto al prolungamento dell’asse pista e adiacente alla fine della striscia di sicurezza, destinata primariamente a ridurre il rischio di danni agli aeromobili che dovessero atterrare troppo corti o uscire oltre la fine pista in decollo o in atterraggio .
Il Regolamento RCEA alla voce RESA riporta:

“La RESA è simmetrica rispetto all’asse pista, con una larghezza minima pari al doppio della larghezza della pista.
Ove realizzabile la larghezza della RESA è pari alla larghezza della CGA.
Per le piste di nuova realizzazione, o in occasione di prolungamento della pista, la larghezza della resa è pari alla larghezza della CGA.
Per piste già realizzate su aeroporti esistenti la lunghezza della RESA deve essere di almeno 90 metri. Negli altri casi occorre predisporre una RESA di almeno 240 metri per piste di codice 3 e 4, e almeno 120 metri per piste di codice 1 e 2.
In occasione di modifiche significative della configurazione interna dell’aeroporto e dei suoi dintorni, o del tipo o livello di traffico ad esso destinato, l’ENAC valuterà la possibilità di estendere la lunghezza minima della RESA ad almeno 240 metri per piste di codice 3 e 4, e almeno 120 metri per le piste strumentali di codice 1 e 2. Di conseguenza il gestore deve adottare procedure per la revisione della lunghezza di RESA, in considerazione di fattori di valutazione del rischio quali:
(a) la natura e l’ubicazione degli ostacoli oltre la fine della pista;
(b) il tipo di aeromobili e il livello di traffico nell’aeroporto nonché le variazioni effettive o previste di entrambi questi fattori;
(c) il verificarsi in passato di atterraggi lunghi e relativi fattori causali;
(d) le caratteristiche di coefficiente d’attrito e di drenaggio della pista;
(e) la disponibilità di aiuti alla navigazione;
(f) la possibilità di prendere delle misure procedurali volte alla riduzione del rischio;
(g) l’impatto complessivo sulla sicurezza di qualsiasi modifica, ivi inclusa la riduzione delle distanze dichiarate.
Qualora vincoli fisici impediscano la realizzazione di una RESA secondo i requisiti in paragrafo possono essere adottate le seguenti misure di contenimento del rischio, che determinino risultati equivalenti a parità di condizioni operative:
(a) migliorare le caratteristiche superficiali delle piste e i sistemi di rilevazione e registrazione delle condizioni di pista, soprattutto in caso di piste contaminate e soggette a precipitazioni;
(b) assicurarsi che vengano comunicate tempestivamente all’equipaggio di volo informazioni accurate e aggiornate su: condizioni atmosferiche, stato generale della pista, tipo di contaminazione, valore dell’azione frenante e quant’altro necessario;
Edizione 2 del 21.10.2003 Capitolo 3 - 10
(c) migliorare la conoscenza, registrazione, previsione e divulgazione dei dati sul vento, ivi incluso il “wind shear” e ogni altra pertinente informazione sulle condizioni climatiche;
(d) ridurre la presenza di ostacoli al di là della RESA;
(e) potenziare gli aiuti visivi e strumentali per l’atterraggio (ivi inclusa l’installazione di un
Sistema di Atterraggio Strumentale - ILS) per avere un posizionamento dell’aeromobile sul sentiero finale il più vicino a quello ottimale per l’atterraggio;
(f) emanare, di concerto con le compagnie di navigazione aerea, e divulgare in maniera idonea le procedure operative ed eventuali restrizioni, relative alle condizioni atmosferiche avverse e ogni altra procedura aeroportuale significativa;
(g) prevedere idonei sistemi di arresto, tenendo conto degli eventuali rischi connessi al loro impiego;
(h) pubblicare le caratteristiche della RESA sull’AIP.
Ogni altra azione, che gli operatori e i gestori possono assumere di concerto per ridurre i rischi di uscite di pista, è di complemento a quanto elencato in precedenza.
Nelle ipotesi di cui al presente paragrafo, il gestore deve predisporre uno studio aeronautico che, tenuto conto dei rischi connessi alla soluzione tecnica proposta e delle misure di attenuazione del rischio adottate, dimostri l’ottenimento di un livello di sicurezza equivalente a quello definito dai requisiti di cui al para 5.3.
La superficie della RESA deve favorire la decelerazione degli aeromobili nel caso di uscita di pista ma non deve:
(a) ostacolare il movimento dei veicoli di soccorso e antincendio;
(b) ridurre l’efficacia delle operazioni di soccorso e antincendio;
(c) costituire un pericolo per gli aeromobili nel caso di atterraggi corti o lunghi o uscite di pista in decollo.
Il profilo longitudinale della RESA non deve avere pendenze verso il basso superiori al 5% (1/20)e deve essere tale che nessuna sua parte fori le superfici di avvicinamento o decollo.
Le pendenze trasversali non devono essere superiore al 5% (1:20).
Cambi di pendenza e transizioni tra pendenze diverse devono essere graduali; deve essere pertanto rimossa ogni variazione repentina o inversione di pendenza.
Gli aiuti alla navigazione, che per la loro funzione devono essere posti entro la RESA, devono essere costruiti e ubicati in modo tale da costituire il minimo rischio possibile “

Nessun commento:

Posta un commento