Sono spariti gli spazi “Stopway”: perché? La RESA di 240 mt per le nuove piste!
Il Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti – RCEA ha dato attuazione all’Annesso 14 ICAO relativo alla sicurezza delle operazioni aeroportuali.
La
“sicurezza in pista” con l'aggiunta di nuove definizioni, in
conformità con gli standard e le pratiche raccomandate (SARP)
dell'allegato 14 dell'ICAO `` Aeroporti '' volume I (emendamento
13-B), ma anche la modifica delle definizioni al fine di garantire la
coerenza con il regolamento della Commissione (UE) n. 139/2014, come
modificato dal regolamento (UE) 2018/401 della Commissione.
Inoltre,
riflettono l'introduzione di nuove disposizioni nel regolamento (UE)
Νο 139/2014.
Ma é innanzi tutto indispensabile segnalare come:
STOPWAY: Zona di arresto - Un’area rettangolare definita, oltre la fine della TORA, adeguatamente preparata quale area idonea nella quale un aeromobile può essere arrestato in sicurezza nel caso di decollo interrotto.
CLEARWAY:
Un’area rettangolare, su terra o su acqua, oltre la fine della
TORA, e sotto il controllo del gestore, scelta o preparata come area
idonea al di sopra della quale un velivolo può eseguire parte della
sua salita iniziale fino ad una altezza specificata
RUNWAY STRIP:
Striscia di sicurezza della pista -
Un’area di dimensioni definite che comprende la pista e la stopway,
se presente, realizzata allo scopo di ridurre il rischio di danni
agli aeromobili in caso di uscita di pista ed a protezione degli
aeromobili che la sorvolano in decollo o in atterraggio.
RESA:
Area di sicurezza
di fine pista (Runway End Safety Area Un’area simmetrica rispetto
al prolungamento dell’asse pista e adiacente alla fine della
striscia di sicurezza, destinata primariamente a ridurre il
rischio di danni agli aeromobili che dovessero atterrare troppo corti
o uscire oltre la fine pista in decollo o in atterraggio .
Il
Regolamento RCEA alla voce RESA riporta:
“La
RESA è simmetrica rispetto all’asse pista, con una larghezza
minima pari al doppio della larghezza della pista.
Ove
realizzabile la larghezza della RESA è pari alla larghezza della
CGA.
Per le piste di nuova realizzazione, o in occasione di
prolungamento della pista, la larghezza della resa è pari alla
larghezza della CGA.
Per piste già realizzate su aeroporti
esistenti la lunghezza della RESA deve essere di almeno 90 metri.
Negli altri casi occorre predisporre una RESA di almeno 240 metri per
piste di codice 3 e 4, e almeno 120 metri per piste di codice 1 e
2.
In occasione di modifiche significative della configurazione
interna dell’aeroporto e dei suoi dintorni, o del tipo o livello di
traffico ad esso destinato, l’ENAC valuterà la possibilità di
estendere la lunghezza minima della RESA ad almeno 240 metri per piste
di codice 3 e 4, e almeno 120 metri per le piste strumentali di
codice 1 e 2. Di conseguenza il gestore deve adottare procedure per
la revisione della lunghezza di RESA, in considerazione di fattori di
valutazione del rischio quali:
(a) la natura e l’ubicazione
degli ostacoli oltre la fine della pista;
(b) il tipo di
aeromobili e il livello di traffico nell’aeroporto nonché le
variazioni effettive o previste di entrambi questi fattori;
(c)
il verificarsi in passato di atterraggi lunghi e relativi fattori
causali;
(d) le caratteristiche di coefficiente d’attrito e di
drenaggio della pista;
(e) la disponibilità di aiuti alla
navigazione;
(f) la possibilità di prendere delle misure
procedurali volte alla riduzione del rischio;
(g) l’impatto
complessivo sulla sicurezza di qualsiasi modifica, ivi inclusa la
riduzione delle distanze dichiarate.
Qualora vincoli fisici
impediscano la realizzazione di una RESA secondo i requisiti in
paragrafo possono essere adottate le seguenti misure di contenimento
del rischio, che determinino risultati equivalenti a parità di
condizioni operative:
(a) migliorare le caratteristiche
superficiali delle piste e i sistemi di rilevazione e registrazione
delle condizioni di pista, soprattutto in caso di piste contaminate e
soggette a precipitazioni;
(b) assicurarsi che vengano comunicate
tempestivamente all’equipaggio di volo informazioni accurate e
aggiornate su: condizioni atmosferiche, stato generale della pista,
tipo di contaminazione, valore dell’azione frenante e quant’altro
necessario;
Edizione 2 del 21.10.2003 Capitolo 3 - 10
(c)
migliorare la conoscenza, registrazione, previsione e divulgazione
dei dati sul vento, ivi incluso il “wind shear” e ogni altra
pertinente informazione sulle condizioni climatiche;
(d) ridurre
la presenza di ostacoli al di là della RESA;
(e) potenziare gli
aiuti visivi e strumentali per l’atterraggio (ivi inclusa
l’installazione di un
Sistema di Atterraggio Strumentale - ILS)
per avere un posizionamento dell’aeromobile sul sentiero finale il
più vicino a quello ottimale per l’atterraggio;
(f) emanare, di
concerto con le compagnie di navigazione aerea, e divulgare in
maniera idonea le procedure operative ed eventuali restrizioni,
relative alle condizioni atmosferiche avverse e ogni altra procedura
aeroportuale significativa;
(g) prevedere idonei sistemi di
arresto, tenendo conto degli eventuali rischi connessi al loro
impiego;
(h) pubblicare le caratteristiche della RESA
sull’AIP.
Ogni altra azione, che gli operatori e i gestori
possono assumere di concerto per ridurre i rischi di uscite di pista,
è di complemento a quanto elencato in precedenza.
Nelle ipotesi
di cui al presente paragrafo, il gestore deve predisporre uno studio
aeronautico che, tenuto conto dei rischi connessi alla soluzione
tecnica proposta e delle misure di attenuazione del rischio adottate,
dimostri l’ottenimento di un livello di sicurezza equivalente a
quello definito dai requisiti di cui al para 5.3.
La superficie
della RESA deve favorire la decelerazione degli aeromobili nel caso
di uscita di pista ma non deve:
(a) ostacolare il movimento dei
veicoli di soccorso e antincendio;
(b) ridurre l’efficacia delle
operazioni di soccorso e antincendio;
(c) costituire un pericolo
per gli aeromobili nel caso di atterraggi corti o lunghi o uscite di
pista in decollo.
Il profilo longitudinale della RESA non deve
avere pendenze verso il basso superiori al 5% (1/20)e deve essere
tale che nessuna sua parte fori le superfici di avvicinamento o
decollo.
Le pendenze trasversali non devono essere superiore al 5%
(1:20).
Cambi di pendenza e transizioni tra pendenze diverse
devono essere graduali; deve essere pertanto rimossa ogni variazione
repentina o inversione di pendenza.
Gli aiuti alla navigazione,
che per la loro funzione devono essere posti entro la RESA, devono
essere costruiti e ubicati in modo tale da costituire il minimo
rischio possibile “
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