venerdì 7 novembre 2025

ENAC e attività dei voli droni nelle varie zone intorno agli aeroporti (2)

Nella innovativa policy per la consegna merci in Italia, è utile segnalare e riproporre le “Disposizione ENAC consente volo droni in area rossa”. La CIRCOLARE di riferimento, SERIE Air Traffic Management Data 24/03/2021 ATM-09° riguarda “UAS-IT: CRITERI D'IMPLEMENTAZIONE E PROCEDURE PER ZONE GEOGRAFICHE”.

La nota disponibile sul sito web Desk Aeronautico rileva:

“Il 27 aprile 2022 il Direttore Generale di ENAC, con Disposizione GENDISP-DG-0000023-P, ha modificato la Circolare ATM-09 consentendo il volo dei mezzi a pilotaggio remoto anche nelle aree geografiche “rosse” nell’intorno di un ostacolo esistente.

La Circolare ATM-09 è la normativa di riferimento per l’implementazione delle così dette “aree geografiche” previste dal Regolamento di Esecuzione (UE) 947/2019 relativo a norme e procedure per l’esercizio degli aeromobili senza equipaggio (droni). La Circolare prevede l’istituzione di 3 aree a protezione delle piste di volo degli aeroporti e delle avio/elisuperfici autorizzate. Le aree sono disponibili sulla mappa d-flight e la loro estensione orizzontale dipende dalla tipologia di aeroporto. Ogni area consente le operazioni con droni al di sotto di una prestabilita altezza:

Area rossa: operazioni non consentite.

Area arancione: operazioni consentite fino ad un massimo di 25 m di altezza;

Area gialla: operazioni consentite fino ad un massimo di 45 m di altezza.

Qualora nelle aree arancioni e gialle fossero presenti degli ostacoli, la Circolare ATM-09 prevedeva già l’aumento della massima quota fino a 5 metri sopra l’ostacolo entro 50 metri dall’ostacolo stesso. Non erano previste eccezioni nell’area rossa: nell’area rossa era obbligatorio il nulla osta della competente Direzione Aeroportuale (ENAC) con emissione di NOTAM per la riserva di spazio aereo.

Con la modifica introdotta dalla Disposizione del Direttore Generale è ora possibile svolgere operazioni di volo anche in area rossa nell’intorno di un ostacolo esclusivamente se l’area rossa non è istituita a protezione di aeroporti militari e se si svolgono operazioni:

al di fuori di un’area buffer orizzontale di 500 metri dal sedime aeroportuale;

entro 10 metri dall’ostacolo;

fino ad un massimo di 3 metri sopra l’ostacolo.

Tali operazioni rimangono in categoria specifica (possono quindi essere condotte in accordo a uno scenario standard oppure a fronte di una autorizzazione operativa rilasciata da ENAC). Permane l’obbligo a carico dell’operatore di ottenere il preventivo permesso del proprietario/responsabile dell’ostacolo in oggetto.

DISPOSIZIONE

Oggetto: Modifica paragrafo 6.4 della Circolare ATM-09°

con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente Disposizione, che il paragrafo 6.4 della Circolare ENAC ATM 09A è modificato come segue:

6.4 All'interno delle zone geografiche definite nei successivi paragrafi 6.8, 6.9, 6.10 e

6.11 (ad eccezione delle aree rosse, per le quali si rimanda al capoverso successivo) sono possibili operazioni UAS nell'intorno di un ostacolo artificiale entro 50 mt orizzontalmente e fino a 5 mt verticalmente1, anche oltre le altezze consentite nelle rispettive aree, rimanendo in categoria aperta.

Nelle aree rosse sono possibili operazioni UAS nell’intorno di un ostacolo artificiale entro 10 mt orizzontalmente e fino a 3 mt verticalmente1, con l’esclusione della zona sovrastante il sedime aeroportuale o le infrastrutture aeroportuali, ampliata di un buffer, in senso orizzontale, di 500 mt. Tali operazioni rimangono in categoria specifica (possono quindi essere condotte in accordo a uno scenario standard oppure a fronte di una autorizzazione operativa rilasciata da ENAC). Quanto riportato nel presente capoverso non si applica nelle aree rosse definite nelle vicinanze degli aeroporti militari.

In ogni caso, è responsabilità dell’operatore dell’UAS ottenere il preventivo permesso del proprietario/responsabile dell'ostacolo in oggetto (rif.: Reg. 2019/947: GM1 UAS.OPEN.0103).

- Coerentemente a tale modifica, i paragrafi sottoindicati sono modificati come segue:

5.2 a) vietate le operazioni UAS della categoria "aperta", fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 6.4;

8.1, III capoverso: Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 6.4, nel caso previsto al punto 8.1.a), l'operatore UAS potrà utilizzare, quando applicabili, gli scenari standard riportati nelle pertinenti pubblicazioni. In tal caso, il suddetto nulla osta dovrà essere limitato all'effettiva altezza entro cui si svolgono le operazioni e sarà a corredo della dichiarazione a supporto dello specifico scenario standard utilizzato" (2).

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