venerdì 31 maggio 2024

Aeroporti e rumore aereo; dalle centraline di monitoraggio alle sanzioni ai trasgressori. Brevi note

Le tecniche di rilevamento acustico sono dettagliate nel DM 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico” e funzionali solo qualora le condizioni meteo - le misure fonometriche devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve e la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s.

Come è ben noto le centraline-stazioni di misura delle reti di monitoraggio del rumore aeroportuale sono di tre tipologie, secondo lo scopo della misura. Solo le centraline  di tipo V sono in grado di rilevare il singolo evento aeroportuale rumoroso ed attribuirlo in maniera univoca all’aeromobile responsabile, per la determinazione di eventuali violazioni delle procedure antirumore.

Negli aeroporti del Belpaese quante sono le centraline di tipo V installate e, di conseguenze, quante sanzioni sono state comminate? Probabilmente a fronte delle poche centraline localizzate anche la sanzioni sono risultate poche.

La CIRCOLARE ENAC -SERIE AEROPORTI APT-26 del 2007 avente per Oggetto: Contenimento dell’inquinamento acustico nell’intorno aeroportuale, nella sezione “PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALL’ART. 2 DEL D.P.R N. 496/972” descrive tali modalità.

1. Premessa

Il D.P.R 11 dicembre 1997, n. 496, pubblicato nella G.U. 26 gennaio 1998, n. 20 rubricato “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili” fissa le modalità per il contenimento e l’abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali come definite dalle legge quadro e ne prevede la limitazione dell’applicazione, negli aeroporti militari aperti al traffico civile, al solo traffico civile.

L’art. 2, comma 1, prevede in capo al Direttore Aeroportuale la competenza a contestare all’esercente dell’aeromobile l’avvenuta violazione delle procedure antirumore, rilevata dall’esame dei dati del sistema di monitoraggio.

Il comma 3 dello stesso articolo 2 prevede l’imposizione all’esercente dell’aeromobile, a norma dell’art. 10, comma 3, legge 447/95 (legge quadro), di una sanzione amministrativa da un minimo di lire cinquecentomila (258,23 euro) fino ad un massimo di venti milioni (10.329,14 euro).

Il comma 4 prevede che sia sempre il Direttore Aeroportuale competente a curare la riscossione delle somme derivanti dalle sanzioni applicate.

2. Scopo

Scopo della presente procedura è quello di stabilire le modalità per l’accertamento, contestazione e irrogazione della sanzione. La graduazione della sanzione stessa da applicare nell’ambito dei valori, minimo e massimo, avrà come riferimento i principi generali in materia di sanzioni amministrative contenute nella legge 24.11.1981, n. 689.

3. Accertamento delle violazioni

L’accertamento delle violazioni consiste nell’assumere, da parte della Direzione Aeroportuale, d’ufficio, o a seguito di segnalazione , le informazioni necessarie alla verifica della violazione delle procedure antirumore desunte dall’esame dei dati del sistema di monitoraggio messi a disposizione dalla società di gestione aeroportuale.

Dell’accertamento sarà redatto processo verbale che dovrà indicare:

a) il tempo e il luogo dell'accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

c) le generalità dell’esercente cui si imputa la violazione;

e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione comprensivo delle circostanze

di tempo e di luogo rilevati dal sistema di monitoraggio;

f) l'indicazione specifica della norma violata;

g) l'indicazione dell'ufficio al quale il trasgressore ha facoltà di presentare scritti difensivi e richiesta di audizione entro 30 giorni dalla notifica del processo verbale;

h) la sottoscrizione del verbalizzante;

i) il termine di 60 giorni entro il quale il trasgressore può provvedere con effetto liberatorio al  pagamento in misura ridotta.”

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