Con il REGOLAMENTO (UE) N. 598/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 sono stati istituite norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell’Unione, nell’ambito di un approccio equilibrato. Quale è la realtà degli aeroporti del Belpaese? Zonizzazioni LVA, reti di monitoraggio, classificazione comunale evidenziano adozioni, procedure e riscontro diversificati. Dall'LVA, all'Lden, Lday, Lnight.
Le rimostranze dei cittadini sorvolati e/o investiti dal “rumore
aereo” rivendicano maggiori tutele e bonifiche acustiche. Gli indici acustici
riportati dai REPORT delle Commissioni aeroportuali non rispecchiano la percezione
dei cittadini.
E’ un dato vero?
E’ certo, ad esempio, che gli indici aeroportuali LVA e le
tre zone A, B e C non rispecchiano la normativa “suggerita” dal Regolamento UE
598/2014.
Gli aeroporti italiani, infatti, impiegano “metodi di
determinazione del rumore riconosciuti a livello nazionale, che al momento
potrebbero non essere pienamente conformi al metodo indicato nel documento 29
della Conferenza europea dell’aviazione civile (ECAC/CEAC), dal titolo «Report
on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports» («doc. 29
dell’ECAC»), né utilizzare le informazioni riconosciute a livello
internazionale sulle emissioni acustiche dei velivoli”.
Il Regolamento UE 598/2014, in sintesi, riporta:
“L’introduzione di restrizioni operative negli aeroporti
dell’Unione, ad opera degli Stati membri in base alla valutazione di ogni
singola situazione, pur limitando le capacità, può contribuire a migliorare il
clima acustico nell’intorno degli aeroporti.
È tuttavia possibile che un uso inefficiente delle capacità
esistenti provochi distorsioni della concorrenza oppure ostacoli l’efficienza
dell’intera rete aeronautica dell’Unione. Poiché l’obiettivo specifico di abbattimento
del rumore del presente regolamento non può essere conseguito in misura
sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle norme armonizzate sulla
procedura per l’introduzione di restrizioni operative nell’ambito del processo
di gestione del rumore, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione,
quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito
dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.
Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per
conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo. Tale metodo armonizzato, oltre a non imporre
obiettivi qualitativi in materia di rumore, che continuano ad emanare dalla
direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o da altre
norme o legislazione pertinenti dell’Unione in ciascuno Stato membro, non
pregiudica la scelta effettiva di misure.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto agli
Stati membri nei quali si trova un aeroporto con un traffico superiore a 50 000
movimenti di velivoli civili per anno di calendario e allorché, per tale
aeroporto, è presa in considerazione l’introduzione di restrizioni operative
dirette a contenere il rumore.”
“Gli Stati membri hanno introdotto restrizioni operative
dirette a contenere il rumore in conformità di normative nazionali basate su
metodi di determinazione del rumore riconosciuti a livello nazionale, che al
momento potrebbero non essere pienamente conformi al metodo indicato nel
documento 29 della Conferenza europea dell’aviazione civile (ECAC/CEAC), dal
titolo «Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil
Airports» («doc. 29 dell’ECAC»), né utilizzare le informazioni riconosciute a
livello internazionale sulle emissioni acustiche dei velivoli.
Pur tuttavia, l’efficienza e l’efficacia di una restrizione operativa relativa al rumore dovrebbero essere valutate in base ai metodi illustrati nel doc. 29 dell’ECAC e all’approccio equilibrato. È pertanto opportuno che gli Stati membri adeguino le valutazioni delle restrizioni operative vigenti nella legislazione nazionale in modo da renderle conformi al doc. 29 dell’ECAC”.
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