Come è ben noto ai Sindaci e agli amministratori dei Comuni aeroportuali e di quelli sottostanti alle traiettorie di decollo ed atterraggio le restrizioni urbanistiche e che, tali vincoli siano finalizzati alla sicurezza della navigazione aerea dagli ostacoli e pericoli presenti sul territorio e alla sua tutela dai rischi generati dall’attività di volo. Sono procedure che la legge n.58 del 1963 ed il” Codice della Navigazione art. 707 prevede che ENAC al fine di garantire la sicurezza della navigazione individui le zone da sottoporre a vincolo e stabilisca le limitazioni relative agli ostacoli e ai potenziali pericoli per la navigazione aerea, conformemente alla normativa tecnica internazionale”.
La stessa ENAC ha recepito la normativa tecnica
internazionale all’interno del Regolamento per la costruzione e l’esercizio
degli aeroporti Cap.4. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze
in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri
strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.
Ma cosa accade quando la Mappe di vincolo, dopo aver
registrato gli, eventuali, sforamenti, il profilo degli ostacoli, identifica edifici,
tralicci, campanili, alberi, arbusti, ostruzioni nelle aree di decollo, terreni
sporgenti dal piano ostacoli?
Dall’’Aerodrome Mapping Data Base,
quali le mappe aeroportuali, Aircraft Parking Docking Chart, Hot Spot Chart,
movimentazione a terra, alle PATC (Precision Approach Terrain Chart), alle mappe
di vincolo aeroportuale alle mappe di vincolo ICAO Tipo A/B devono essere
sottoposte ad un aggiornamento costante delle carte degli ostacoli aeroportuali
Tipo A e Tipo B.
Ma qualora gli “sforamenti” registrati risultino “problematici”
è possibile predisporre procedure per la loro mitigazione e/o attenuazione?
I Comuni ed altri, in coordinamento con
ENAC ed ENAV, come possono attivare la “mitigazione del vincolo”? Gli Articoli 8 e 9 del Regolamento UE 139/2014
sono perentori e definiti:
Articolo 8 - Protezione delle aree limitrofe all’aeroporto
1. Gli Stati membri
assicurano che si svolgano delle consultazioni per quanto riguarda l’impatto in
termini di sicurezza delle costruzioni che si propone di edificare entro i
limiti delle superfici di protezione e limitazione degli ostacoli nonché di
altre superfici associate all’aeroporto.
2. Gli Stati membri
assicurano che si svolgano delle consultazioni per quanto riguarda l’impatto in
termini di sicurezza delle costruzioni che si propone di edificare oltre i
limiti delle superfici di protezione e limitazione degli ostacoli, nonché di
altre superfici associate all’aeroporto e che superano l’altezza stabilita dagli
Stati membri.
3. Gli Stati membri
assicurano il coordinamento della protezione degli aeroporti situati in
prossimità dei confini nazionali con altri Stati membri.
Articolo 9
Monitoraggio delle aree limitrofe all’aeroporto
Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle
consultazioni con riguardo alle attività umane e all’uso del suolo, quali:
a) - ogni sviluppo o modifica dell’uso del suolo
nell’area dell’aeroporto;
b) - ogni sviluppo che possa creare turbolenze
indotte da ostacoli che potrebbero essere pericolose per le operazioni degli
aeromobili;
c) - l’utilizzo di luci pericolose, ambigue o
fuorvianti;
d) - l’uso di superfici fortemente riflettenti che
possono provocare abbagliamento;
e) - la creazione di aree che potrebbero attirare
fauna selvatica nociva per le operazioni degli aeromobili;
f) - le fonti di radiazioni non visibili o la
presenza di oggetti in movimento o fermi che possono interferire o avere
effetti negativi sulle comunicazioni aeronautiche e sui sistemi di navigazione
e sorveglianza.”
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