martedì 11 ottobre 2022

Aeroporti, Piano Ostacoli, Mappe di Vincolo tra safety e risk: sulle politiche di “mitigazione”

Come è ben noto ai Sindaci e agli amministratori dei Comuni aeroportuali e di quelli sottostanti alle traiettorie di decollo ed atterraggio le restrizioni urbanistiche e che, tali vincoli siano finalizzati alla sicurezza della navigazione aerea dagli ostacoli e pericoli presenti sul territorio e alla sua tutela dai rischi generati dall’attività di volo. Sono procedure che la legge n.58 del 1963 ed il” Codice della Navigazione art. 707 prevede che ENAC al fine di garantire la sicurezza della navigazione individui le zone da sottoporre a vincolo e stabilisca le limitazioni relative agli ostacoli e ai potenziali pericoli per la navigazione aerea, conformemente alla normativa tecnica internazionale”.

La stessa ENAC ha recepito la normativa tecnica internazionale all’interno del Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti Cap.4. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.

Ma cosa accade quando la Mappe di vincolo, dopo aver registrato gli, eventuali, sforamenti, il profilo degli ostacoli, identifica edifici, tralicci, campanili, alberi, arbusti, ostruzioni nelle aree di decollo, terreni sporgenti dal piano ostacoli?

Dall’’Aerodrome Mapping Data Base, quali le mappe aeroportuali, Aircraft Parking Docking Chart, Hot Spot Chart, movimentazione a terra, alle PATC (Precision Approach Terrain Chart), alle mappe di vincolo aeroportuale alle mappe di vincolo ICAO Tipo A/B devono essere sottoposte ad un aggiornamento costante delle carte degli ostacoli aeroportuali Tipo A e Tipo B.

Ma qualora gli “sforamenti” registrati risultino “problematici” è possibile predisporre procedure per la loro mitigazione e/o attenuazione?

I Comuni ed altri, in coordinamento con ENAC ed ENAV, come possono attivare la “mitigazione del vincolo”?  Gli Articoli 8 e 9 del Regolamento UE 139/2014 sono perentori e definiti:

Articolo 8 - Protezione delle aree limitrofe all’aeroporto

1.   Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle consultazioni per quanto riguarda l’impatto in termini di sicurezza delle costruzioni che si propone di edificare entro i limiti delle superfici di protezione e limitazione degli ostacoli nonché di altre superfici associate all’aeroporto.

2.   Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle consultazioni per quanto riguarda l’impatto in termini di sicurezza delle costruzioni che si propone di edificare oltre i limiti delle superfici di protezione e limitazione degli ostacoli, nonché di altre superfici associate all’aeroporto e che superano l’altezza stabilita dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri assicurano il coordinamento della protezione degli aeroporti situati in prossimità dei confini nazionali con altri Stati membri.

Articolo 9

Monitoraggio delle aree limitrofe all’aeroporto

Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle consultazioni con riguardo alle attività umane e all’uso del suolo, quali:

a)  -  ogni sviluppo o modifica dell’uso del suolo nell’area dell’aeroporto;

b)   -   ogni sviluppo che possa creare turbolenze indotte da ostacoli che potrebbero essere pericolose per le operazioni degli aeromobili;

c)    -   l’utilizzo di luci pericolose, ambigue o fuorvianti;

d)   -   l’uso di superfici fortemente riflettenti che possono provocare abbagliamento;

e)    -  la creazione di aree che potrebbero attirare fauna selvatica nociva per le operazioni degli aeromobili;

f)      -  le fonti di radiazioni non visibili o la presenza di oggetti in movimento o fermi che possono interferire o avere effetti negativi sulle comunicazioni aeronautiche e sui sistemi di navigazione e sorveglianza.”

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