giovedì 15 ottobre 2020

COVID 19 e Trasporto Aereo, 13 ottobre, le disposizioni del Governo

L'interrogativo, tuttavia, è il seguente: chi controlla? “Per il settore del trasporto aereo vanno osservate specifiche misure di contenimento per i passeggeri che riguardano sia il corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili. Si richiede, pertanto, l'osservanza delle seguenti misure a carico, rispettivamente, dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei vettori e dei passeggeri:

 

- gestione dell'accesso alle aerostazioni prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti

 

- interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento degli accessi al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi comuni dell'aeroporto al fine di evitare affollamenti nelle zone antistanti i controlli di sicurezza;

 

- previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;

 

- obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo degli aeromobili, all'interno dei terminal e di tutte le altre facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri).

 

E' consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, a bordo degli aeromobili, nel caso in cui:

-l'aria a bordo sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi siano verticali e siano adottati i filtri HEPA, in quanto tali precauzioni consentono una elevatissima purificazione dell'aria, nonché in caso in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione della temperatura prima dell'accesso all'aeromobile e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;

sia garantita la durata massima di utilizzo della mascherina chirurgica non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;

o siano disciplinate individualmente le salite e le discese dall'aeromobile e la collocazione al posto assegnato al fine di evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione;

o sia acquisita dai viaggiatori, al momento del check-in online o in aeroporto e comunque prima dell'imbarco, specifica autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei medesimi;

o sia assunto l'impegno da parte dei viaggiatori, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, di comunicare anche al vettore ed all'Autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dallo sbarco dall'aeromobile;

- siano limitati al massimo gli spostamenti e i movimenti nell'ambito dello stesso aeromobile. I vettori possono definire con i gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano l'imbarco di bagaglio a mano di dimensioni consentite per la collocazione nelle cappelliere, mettendo in atto idonee misure di imbarco e di discesa selettive, in relazione ai posti assegnati a bordo dell'aeromobile, garantendo i dovuti tempi tecnici operativi al fine di evitare assembramenti nell'imbarco e nella discesa e riducendo al minimo le fasi di movimentazione. (ad es. chiamata individuale dei passeggeri al momento dell'imbarco e della discesa, in modo da evitare contatti in

prossimità delle cappelliere);

- gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione ecc..) da collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento dell'imbarco, per evitare il contatto tra gli indumenti personali dei viaggiatori nelle stesse cappelliere.

- Nelle operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri va utilizzato, ove possibile, il finger in via prioritaria e in caso di trasporto tramite navetta bus, va evitato l'affollamento, prevedendo una riduzione del 50% della capienza massima prevista per gli automezzi e una durata della corsa comunque inferiore ai 15 minuti, garantendo il più possibile l'areazione naturale del mezzo.

- Vanno assicurate anche tramite segnaletica le procedure organizzative per ridurre i rischi di affollamento e mancato distanziamento nella fase di ritiro bagagli presso i nastri dedicati alla riconsegna.

- Con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree ad essi riservate, questi ultimi predispongono specifici piani per assicurare il massimo distanziamento delle persone nell'ambito degli spazi interni e delle infrastrutture disponibili. In particolare, nelle aree soggette a formazione di code sarà implementata idonea segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a mantenere il distanziamento fisico;

- i passeggeri sull'aeromobile dovranno indossare necessariamente una mascherina chirurgica, che andrà sostituita ogni quattro ore in caso in cui sia ammessa la deroga al distanziamento interpersonale di un metro;

- attività di igienizzazione e sanificazione di terminal ed aeromobili, anche più volte al giorno in base al traffico dell'aerostazione e sugli aeromobili, con specifica attenzione a tutte le superfici che possono essere toccate dai passeggeri in circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco dovrebbero essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti alla prevenzione della contaminazione batterica e virale;

- introduzione di termo-scanner per i passeggeri sia in arrivo che in partenza, secondo modalità da determinarsi di comune accordo tra gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali. In linea di massima, potrebbero comunque prevedersi controlli della temperatura all'ingresso dei filtri di sicurezza o al terminal d'imbarco, per le partenze, ed alla discesa dall'aereo per gli arrivi in tutti gli aeroporti.”

mercoledì 14 ottobre 2020

Aeroporto Ciampino, focus da “Impact of aircraft noise pollution on residents of large cities”

Studio del “Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs” richiesto dal “Committee on Petitions”. Nelle 64 pagine del “STUDY Requested by the PETI committee” coordinato dal Parlamento Europeo, datato Luglio 2020, è stata proposta “una panoramica chiara e semplice al lettore inesperto, sull'impatto dell'inquinamento acustico degli aeromobili residenti di grandi città, oltre a fornire raccomandazioni rivolto agli attori più rilevanti.

Il rumore è uno dei problemi più importanti legati all'aviazione. Una realtà che rileva lo Studio “può portare a problemi di salute, nonché a problemi sociali e negativi effetti economici. Esempi di problemi di salute prodotti dall'aviazione sono disturbi del sonno, fastidio della comunità, cardiovascolare malattia e problema di salute mentale”.

Il focus sull'aeroporto di Ciampino è stato identificato con la Petizione n ° 0112/2015, con la seguente illustrazione:

“ Aeroporto di Roma Ciampino

Ciampino è uno dei due aeroporti che servono la città di Roma, insieme a Fiumicino. Entrambi gli aeroporti seguire una tendenza familiare vista nelle grandi città di tutta Europa. L'aeroporto principale (in questo caso Fiumicino) è di solito si trova a una distanza significativa dal centro della città. L'aeroporto secondario originale (Ciampino) è solitamente più vicino alla città e tende a gestire più voli charter e operatori low cost.

Questa petizione si lamenta principalmente della vicinanza del fuggitivo alla zona residenziale più vicina. Chiede trasparenza e valutazione dell'impatto dell'aumento del traffico aereo sugli abitanti locali salute e azioni di mitigazione.

È stato osservato un aumento del numero di voli in questo aeroporto.

L'aumento delle compagnie aeree a basso costo, i movimenti degli ultimi decenni possono spiegare la forte attrazione che mantiene l'aeroporto di Ciampino.

Questa la situazione che potrebbe tuttavia cambiare con la recente crisi del COVID-19 poiché è probabile che a basso costo le compagnie limiteranno progressivamente i voli a corto raggio / nazionali per concentrarsi sul medio e lungo raggio.

La situazione dell'aeroporto di Ciampino non può essere considerata isolatamente. È uno dei due aeroporti che servono il città di Roma. È l'aeroporto originale che serve Roma dal 1916 e come molti dei primi aeroporti sviluppati che servono le principali città europee, si trova relativamente vicino al centro della città. Adesso è Roma aeroporto secondario, con gran parte della sua attività incentrata su vettori low cost come Ryanair e Wizz

Impatto dell'inquinamento acustico degli aerei sui residenti delle grandi città.

PE 650.787 19 Aria.

Probabilmente gran parte dell'attrazione dei vettori low cost per i potenziali passeggeri è la vicinanza di dall'aeroporto al centro città (17 km), mentre l'aeroporto di Roma Fiumicino è a 30 km dal centro città.

Quindi, c'è chiaramente un compromesso tra facilità di accesso e potenziale impatto sull'ambiente circostante popolazione.

Fiumicino è l'aeroporto più grande e ha migliori servizi di trasporto rispetto all'aeroporto di Ciampino con un collegamento diretto linea ferroviaria che porta i passeggeri a Roma in 32min rispetto ai 45min da Ciampino. Anche se Gli aeroporti di Fiumicino sono stati aperti nel 1960 con l'idea di deviare i movimenti dall'eccesso di saturazione

Aeroporto di Ciampino, la situazione è che i movimenti sono ancora raddoppiati in sei anni.

Entrambi gli aeroporti seguono una tendenza familiare vista nelle grandi città di tutta Europa. Il primario (spesso più recente) l'aeroporto di solito si trova a una distanza significativa dal centro della città. L'originale (e spesso più piccolo)

L'aeroporto secondario è solitamente abbastanza vicino al centro della città e di solito ha un traffico più charter voli e operatori low cost, che possono essere gestiti in modo più indipendente rispetto alla logistica di un classico modello hub and spoke che le maggiori compagnie aeree (compagnie di bandiera nazionali) adottano, con la necessità implicita di assicurare una connettività di rete più ampia.

L'aumento dei movimenti di compagnie aeree a basso costo negli ultimi decenni può spiegare la forte attrazione che questo aeroporto mantiene. Con la recente crisi del COVID-19, ora potrebbe emergere un futuro diverso per l'aviazione rispetto a quanto anticipato solo pochi anni fa. È probabile che le aziende a basso costo lo faranno progressivamente limitare i voli a corto raggio / nazionali per concentrarsi sui voli a medio e lungo raggio. In un articolo su The

Guardian, in data 01/05/2020, il CEO di Ryan Air, Michael O'Leary, ha dichiarato la momentanea chiusura di un numero di basi in Europa fino alla ripresa del viaggio aereo, che potrebbe estendersi fino al 202231. Allo stesso tempo, Wizz Air, che stava lanciando una nuova filiale quando è scoppiata la crisi del Covid-19, (Wizz Air Abu Dhabi), continuerà a concentrarsi sul suo sviluppo. La compagnia aerea low cost ungherese ha annunciato diversi tagli con a riduzione della forza lavoro del 19%

Alcuni attori del settore delle compagnie aeree prevedono anche che, considerando il

situazione globale attuale, i prezzi bassi non sarebbero più necessariamente sufficienti per far ripartire i passeggeri. I passeggeri hanno bisogno della garanzia che la loro salute sia curata. Bill Franke, una compagnia aerea a basso costo sostenitore e presidente di Wizz Air dal 2004, stima che nel tempo arriverà il modello delle compagnie aeree ritorno ai modelli tariffari tradizionali.

Nel frattempo, molte altre società legacy hanno espresso il loro intenzione di ridurre i voli interni e il corto raggio. (Esempi sono Austrian Airlines e Air FranceKLM).

Questo aspetto potrebbe ribaltare la situazione e diminuire l'appeal che l'aeroporto di Ciampino ha per i passeggeri.


martedì 13 ottobre 2020

Mappe di vincolo, 2° promemoria: Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea

I compiti del Gestore e il ruolo dei Comuni interessati! Le Relazioni illustrative delle MAPPE DI VINCOLO- LIMITAZIONI RELATIVE AGLI OSTACOLI E AI PERICOLI PER LA NAVIGAZIONE AEREA, (Art. 707 commi 1, 2, 3, 4 del Codice della Navigazione) forniscono per ciascun Comune i vincoli correlati alla presenza dell’aeroporto.

Il censimento dei fogli di mappa catastali relativi ad aree interessate dalle diverse superfici di delimitazione ostacoli, i fogli di mappa catastali relativi ad aree soggette a limitazione per quanto riguarda varie tipologie di attività o costruzioni che possono costituire pericolo per la navigazione aerea è una analisi ed uno studio elaborato da ogni singolo gestore aeroportuale del Belpaese.
Sono riscontri inquadrati dall’art. 707, 1° comma, del Codice della Navigazione e del
Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti (Edizione 2 del 21.10.2003,
emendamento 5 ) sono stati individuate le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli
aeroporti e le relative limitazioni necessarie per evitare la costituzione di ostacoli e potenziali
pericoli alla navigazione aerea. 
Le mappe di vincolo costituiscono uno strumento essenziale per il governo del territorio,
necessario per garantirne la regolarità delle operazioni di volo sull’aeroporto nel rispetto della
sicurezza delle operazioni stesse.
A riguardo sono fondamentali due interrogativi:
1 – quanti sono i Gestori che hanno espletato tali compiti?
2 – i Comuni interessati, decisivi per assicurare la safety della navigazione aerea, e territorialmente competenti, quali e quante segnalazioni per eventuali inosservanze, alle prescrizioni in materia di collocamento di segnali, hanno comunicato ad ENAC?

Indispensabile segnalare come le zone dell'art. 707 si estendano fino a 15 Km. dall'aeroporto.

lunedì 12 ottobre 2020

Aeroporti e le emissioni in atmosfera, è prevalente il ciclo LTO!

Ma le ARPA con quali strumenti rilevano l'impatto gassoso? La geolocalizzazione! Le emissioni degli aeromobili civili durante l'atterraggio e il decollo (LTO) sono fonti “decisive” di inquinanti atmosferici: Le analisi e le valutazioni dell'impatto ambientale “ufficiale”, tuttavia, assegna alle emissioni del trasporto aereo solo il 2/3% di quello registrato nella zona aeroportuale. Perché?

E' noto come la stima accurata esige l'adozione di parametri importanti, come le informazioni di volo dettagliate e il tempo dinamico nelle modalità di salita e di avvicinamento durante LTO che dipendono dall'altezza dello strato di miscelazione (MLH) effettivo meteo.

Studi specifci hanno, peraltro, rilevato come le emissioni aeroportuali rappresentino – per tratte/voli superiori a 800km – il 25% delle emissioni durante il ciclo decollo in atterraggio (LTO). Ma è una incidenza che non sembrerebbe essere rappresnetato nel carico di emissioni totali di NOx, CO, SO2, HC e PM .

I masterplan aeroportuali sottoposti alla Valutazione di Impatto Aeroportuale quale carico di emissione stimano? Rilevato come le operazioni di taxi rullaggio, prima del decollo e dopo l'atterraggio rappresentano la più grande fonte di emissioni in uno standard Ciclo LTO occorre interrogarsi se le emissioni stimate in base al parametro di default ottenuto dall'International Civil Aviation Organization siano adeguate.

EUROCONTROL, ad esempio, propone tre modelli principali: Advanced Emission Model (AEM), Open-ALAQS e Impact. Ed anche EDMS - Emisions and Dispersion Modeling Systeme in parte con AEDT-Aviation Environmental Design Tool.

Modelli hanno superato con successo gli stress test dell'ICAO nel 2008-2009 e utilizzati dal Committee on Aviation Environmental Protection dell'ICAO).

Sono strumenti “progettati per valutare le future opzioni politiche di regolamentazione, come l'introduzione di norme più rigorose sul rumore degli aerei e sulle emissioni e le tendenze future”.

l modello di emissioni avanzate (AEM) è un'applicazione autonoma, sviluppata e mantenuta dal nostro Centro sperimentale di Brétigny, che stima le emissioni degli aerei e il consumo di carburante. Oltre a ciò, AEM analizza i dati del profilo di volo volo per volo, per scenari di traffico aereo di qualsiasi portata, dagli studi locali sugli aeroporti alle emissioni globali degli aeromobili.

Sotto i 3.000 piedi, il calcolo del consumo di carburante si basa sul ciclo di atterraggio e decollo (LTO) definito dalle specifiche di certificazione del motore ICAO. Il ciclo ICAO LTO copre quattro modalità di funzionamento del motore. Sono utilizzati in AEM per modellare le seguenti sei fasi di funzionamento: taxi-out, taxi-in (idle), decollo, climb-out, avvicinamento e atterraggio.

Ma sono modelli matematici i cui database non sono noti, perlomeno non sono condivisi e le risultanze vengono registrati come “dati” verosimili. Perché?

I Comitati, i cittadini, i Sindaci ed i rappresentanti degli enti terriitoriali interessati ad interpretare le Relazioni e gli Allegati al masterplan, a presentare le rituali osservazioni, ignorano le modalità e le tecniche che originano tali riscontri. La Giuriprudenza trova corertto tali criterio informativo, risultato di algoritmi del tutto, se non immediatamente, inconprensibili all'opinione pubblica?

E' mai possibile che, in ambito aeroportuale, perciò un'area che integra il sedime dello scalo, ma si allarga con un raggio di 1000/2000/3000 metri e/o un'area territoriale definita, in relazione ai venti prevalenti (direzionali e ascendenti), registra una incidenza delle emissioni antropiche in atmosfera superiore a quelle generate tra traffico viario aeroportuale in-side ed out-side associato al ciclo LTO?

Quando nel ciclo LTO l'aeromobile consuma il 25% del carburante “bruciato” per un volo di oltre 800Km?

Un ricalcolo dei parametri di verifica dell'impatto atmosferico generato da un aeroporto, in genere, e dal traffico aereo, dei voli nel ciclo LTO, appare inevitabile!


sabato 10 ottobre 2020

Aeroporti Belpaese, il “rumore aereo” tra EASA, ICAO-CAEP ed ENAC

Le Commissioni Aeroportuali e quelle inadeguate procedure antirumore. EASA ha in corso un aggiornamento delle procedure di mitigazione ambientale.

E' una operazione propedeutica per allineare il quadro normativo dell'Unione europea (UE) con gli standard e le pratiche raccomandate (SARP) dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) contenuti nell'Allegato 16 della Convenzione di Chicago.

Nel febbraio 2019 il Comitato ICAO per la protezione ambientale dell'aviazione (CAEP) ha proposto miglioramenti e aggiornamenti ai SARP esistenti relativi a rumore, emissioni di motori aeronautici ed emissioni di CO2 degli aerei, compresi i nuovi livelli normativi sulle emissioni di particolato non volatile (nvPM) per i motori degli aeromobili. Il Consiglio ICAO ha adottato gli emendamenti finali nella quinta sessione della sua 219a sessione l'11 marzo 2020.

Pertanto, il presente parere propone di modificare di conseguenza l'articolo 9 "Requisiti essenziali" del regolamento (UE) 2018/1139, l'articolo 9 "Organizzazioni di produzione" del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione e il suo allegato I (parte 21).

Le modifiche proposte dovrebbero garantire un livello elevato e uniforme di protezione ambientale e fornire condizioni di parità per tutti gli attori del settore dell'aviazione.

ICAO-CAEP hanno storicamente inquadrato tali problematiche con:


“Approccio equilibrato alla gestione del rumore degli aeromobili

Il rumore degli aerei è la causa più significativa delle reazioni avverse della comunità legate al funzionamento e all'espansione degli aeroporti. Si prevede che questo rimarrà il caso nella maggior parte delle regioni del mondo per il prossimo futuro. Limitare o ridurre il numero di persone esposte al rumore degli aeromobili è quindi una delle principali priorità dell'ICAO e uno dei principali obiettivi ambientali dell'Organizzazione.

La principale politica generale dell'ICAO sul rumore degli aeromobili è l'approccio bilanciato alla gestione del rumore degli aeromobili, adottato dall'Assemblea dell'ICAO nella sua 33a sessione (2011) e riaffermato in tutte le successive sessioni dell'Assemblea (riferimento: Risoluzione ICAO A39-1 Appendice C). Una guida dettagliata sull'applicazione dell'approccio bilanciato è fornita nel documento ICAO 9829, Guidance on the Balanced Approach to Aircraft Noise Management.

L'approccio bilanciato consiste nell'individuare il problema del rumore in uno specifico aeroporto e analizzare le varie misure disponibili per ridurre il rumore attraverso l'esplorazione di varie misure che possono essere classificate in quattro elementi principali, descritti nella Figura 1. L'obiettivo è affrontare i problemi di rumore su un base aeroportuale individuale e per identificare le misure relative al rumore che ottengono il massimo beneficio ambientale nel modo più efficiente in termini di costi utilizzando criteri oggettivi e misurabili.

Restrizioni operative

Le preoccupazioni relative al rumore hanno indotto alcuni Stati a considerare di vietare l'utilizzo di determinati aeromobili rumorosi negli aeroporti sensibili al rumore. Negli anni '80, l'attenzione era rivolta agli aeromobili con certificazione non acustica (NNC); negli anni '90 è passato agli aerei del Capitolo 2; oggi è passato al più rumoroso velivolo del Capitolo 3. Tuttavia, restrizioni operative di questo tipo possono avere implicazioni economiche significative per le compagnie aeree interessate, sia quelle con sede negli Stati che agiscono sia quelle con sede in altri Stati che operano da e verso gli aeroporti interessati. In ogni occasione, l'Assemblea dell'ICAO è riuscita a raggiungere un accordo - contenuto in una risoluzione dell'Assemblea - che rappresentava un attento equilibrio tra gli interessi degli Stati in via di sviluppo e quelli sviluppati e che teneva conto delle preoccupazioni dell'industria aerea, degli aeroporti e degli interessi ambientali.

L'eliminazione graduale degli aeromobili NNC e del capitolo 2 è già avvenuta in molti Stati contraenti dell'ICAO. Nel caso degli aeromobili del capitolo 3, l'Assemblea dell'ICAO nel 2001 ha esortato gli Stati a non introdurre alcuna restrizione operativa in alcun aeroporto sugli aeromobili del capitolo 3 prima di aver valutato appieno le misure disponibili per affrontare il problema del rumore nell'aeroporto in questione in conformità con l'approccio equilibrato.

L'Assemblea ha anche elencato una serie di misure di salvaguardia che dovrebbero essere soddisfatte se vengono imposte restrizioni agli aeromobili del Capitolo 3. Ad esempio, le restrizioni dovrebbero essere basate sulle prestazioni acustiche dell'aeromobile e dovrebbero essere adattate al problema del rumore dell'aeroporto interessato, e si dovrebbe tener conto delle circostanze speciali degli operatori dei paesi in via di sviluppo. Questo schema è stato ratificato nella 39a Sessione dell'Assemblea (Appendici D ed E della Risoluzione dell'Assemblea A39-1).”

venerdì 9 ottobre 2020

Aeroporti, masterplan e Valutazione e/o Studio di Incidenza

Sono riscontri decisivi per le piste di oltre 2100 metri di lunghezza! L'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e varie modifiche stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza al fine di individuare e valutare gli effetti degli interventi sui siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione stabiliti per ciascun sito.

I caratteri identificativi del contesto territoriale deveno essere verificate, per ogni singolo contesto aeroportuale, con l'inquadramento territoriale, l'inquadramento delle componenti biotiche, per la vegetazione e per la fauna. La materia è vasta e spesso non è adeguatamente valutato dai Comitati e dai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati.

E' una verifica la cui importanza potrebbe essere valutata riferendosi alla Sentenza C-275/09 della CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 17/03/2011

V.I.A. - Valutazione dell’incidenza di taluni progetti pubblici e privati sull’ambiente - Aeroporti la cui pista di decollo ha una lunghezza di almeno 2100 m - Nozione di ‘costruzione’ - Rinnovo dell’autorizzazione di gestione - Direttiva 85/337/CEE. 

Ai sensi delle disposizioni contenute nella Direttiva 85/337/CEE, il rinnovo di un’autorizzazione esistente a gestire un aeroporto, in assenza di lavori o interventi che modifichino la realtà fisica del sito, non può essere qualificato come «progetto» né come «costruzione». Inoltre, spetta al giudice del rinvio stabilire, sulla base della normativa nazionale applicabile e tenuto conto, all’occorrenza, dell’effetto cumulativo dei diversi lavori e interventi realizzati a partire dall’entrata in vigore della Direttiva 85/337/CEE, se siffatta autorizzazione si inserisca in un procedimento di autorizzazione articolato in più fasi e avente per obiettivo, al suo termine, la realizzazione di attività costitutive di un progetto ai sensi del punto 13, primo trattino, dell’allegato II, letto in combinato disposto con il punto 7 dell’allegato I della stessa direttiva. In assenza di valutazione dell’impatto sull’ambiente di tali lavori o interventi nella fase anteriore del procedimento di autorizzazione, spetterebbe al giudice del rinvio garantire l’effetto utile della direttiva vegliando a che siffatta valutazione sia realizzata almeno nella fase del rilascio dell’autorizzazione di gestione. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Raad van State (Belgio) Pres. Tizzano, Est. Berger. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 17/03/2011, Sentenza C-275/09

V.I.A. - Valutazione dell’impatto ambientale di un progetto - Valutazione esclusivamente nel corso della fase iniziale del procedimento di autorizzazione, e non nel corso di una fase successiva - Incompatibilità con la dir. 85/337/CEE. Qualora il diritto nazionale preveda che il procedimento di autorizzazione si articoli in più fasi, la valutazione dell’impatto ambientale di un progetto dev’essere effettuata, in linea di principio, non appena sia possibile individuare e valutare tutti gli effetti che il progetto può avere sull’ambiente (C.G.E. sentenza 7/01/2004, causa C-201/02, Wells). Inoltre, una disposizione nazionale che prevede che una valutazione dell’impatto ambientale possa essere effettuata esclusivamente nel corso della fase iniziale del procedimento di autorizzazione, e non nel corso di una fase successiva, non sarebbe compatibile con la direttiva 85/337 (C.G.E., sentenza 4/05/2006, causa C-508/03, Commissione/Regno Unito). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Raad van State (Belgio) Pres. Tizzano, Est. Berger. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 17/03/2011, Sentenza C-275/09



CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità Europee,

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

17 marzo 2011

«Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell’incidenza di taluni progetti pubblici e privati sull’ambiente - Aeroporti la cui pista di decollo ha una lunghezza di almeno 2 100 m - Nozione di ‘costruzione’ - Rinnovo dell’autorizzazione di gestione»

Nel procedimento C-275/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Raad van State (Belgio) con decisione 14 luglio 2009, pervenuta in cancelleria il 21 luglio 2009, nella causa

Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
Pieter De Donder,
Fernande De Becker,
Katrien Colenbie,
Philippe Hutsenbaut,
Bea Kockaert,
VZW Boreas,
Frédéric Petit,
Stéphane de Burbure de Wezembeek,
Lodewijk Van Dessel
contro
Vlaams Gewest,
con l’intervento di:
The Brussels Airport Company NV,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.-J. Kasel, A. Borg Barthet, M. Ilešic e dalla sig.ra M. Berger (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento ed in seguito all’udienza del 6 ottobre 2010,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dagli avv.ti F. Tulkens e J. Mosselmans, advocaten;
- per le sig.re De Becker, Colenbie, il sig. Hutsenbaut, la sig.ra Kockaert nonché per la VZW Boreas, dagli avv.ti I. Larmuseau e H. Schoukens, advocaten;
- per il sig. Petit, dagli avv.ti J. Verstraeten e S. Vanthienen, advocaten;
- per il sig. de Burbure de Wezembeek, dall’avv. M. Denys, advocaat;
- per il sig. Van Dessel, dagli avv.ti P. Flamey e P.-J. Vervoort, advocaten;
- per la Vlaams Gewest, dagli avv.ti J. Vanpraet e S. Ronse, avocats;
- per The Brussels Airport Company NV, dagli avv.ti D. Ryckbost e A. Lippens, advocaten;
- per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato;
- per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
- per la Commissione europea, dai sigg. P. Oliver, J.-B. Laignelot e B. Burggraaf, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 novembre 2010,
ha pronunciato la seguente

Sentenza



1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del punto 7, lett. a), dell’allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5; in prosieguo: la «direttiva 85/337»).

2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede la Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Regione di Bruxelles Capitale) e diversi altri ricorrenti contrapposti alla Vlaams Gewest (Regione fiamminga) in merito ad una decisione relativa alla gestione dell’aeroporto di Bruxelles-National.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3 L’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 così recita:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

progetto:

- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,

- altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;

(…)

autorizzazione:

decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso».

4 L’art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva 85/337 stabilisce che «gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto».

5 Le commissioni da versare sono definite all’art. 4 della direttiva 85/337. Detta disposizione stabilisce una distinzione tra i progetti elencati all’allegato I, che devono essere assoggettati ad una valutazione d’impatto ambientale, e i progetti elencati all’allegato II, per i quali gli Stati membri devono determinare, in base ad un esame caso per caso o in base a soglie e criteri fissati dallo Stato membro, se devono o no essere assoggettati a tale valutazione.

6 Il punto 7, lett. a), dell’allegato I della direttiva 85/337 concerne la «costruzione di (…) aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2 100 m».

7 Il punto 13, primo trattino, dell’allegato II di cui alla direttiva in parola riguarda «modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato I o all’allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente».

Il diritto nazionale

8 La normativa applicabile nella Regione fiamminga stabilisce una distinzione tra l’«autorizzazione urbanistica», che consente la realizzazione di taluni lavori, e l’«autorizzazione ambientale», che consente lo sfruttamento di una struttura che costituisce fonte di disturbo.

9 La concessione di un’autorizzazione ambientale la cui validità è sempre limitata nel tempo è disciplinata dal decreto del Parlamento fiammingo 28 giugno 1985, relativo all’autorizzazione ambientale, integrato da un decreto esecutivo del governo fiammingo del 6 febbraio 1991.

10 A partire dall’entrata in vigore, in data 1° maggio 1999, di un nuovo elenco di classificazione, come modificato da un decreto del governo fiammingo del 12 gennaio 1999, i «terreni per aerodromi che dispongono di piste di decollo e di atterraggio (…) di almeno 1 900 m» sono classificati nella categoria delle strutture che costituiscono fonte di disturbo e che richiedono la concessione di un’autorizzazione ambientale.

Causa principale e questioni pregiudiziali

11 L’aeroporto di Bruxelles-National, situato nella regione fiamminga, dispone di tre piste di decollo e di atterraggio di oltre 2100 m. Esso esiste da diversi decenni, ma la sua gestione è soggetta alla concessione di un’autorizzazione ambientale soltanto a partire dal 1999.

12 La prima autorizzazione ambientale è stata concessa il 1° febbraio 2000 per una durata di cinque anni. Tale autorizzazione, che fissava segnatamente norme relative al rumore, è stata modificata tre volte nel senso di una maggiore riduzione del volume totale di rumore. Il giudice del rinvio indica che non risulta dal fascicolo che tale autorizzazione, al pari delle sue successive modifiche, abbia costituito oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale.

13 Il 5 gennaio 2004, The Brussels Airport Company NV ha presentato una domanda di autorizzazione ambientale al fine di poter proseguire la gestione dell’aeroporto, nonché la modifica della stessa con riferimento all’aggiunta di piccole parti.

14 L’8 luglio 2004, la deputazione permanente del Consiglio provinciale del Bramante fiammingo ha concesso l’autorizzazione richiesta per quanto riguarda il proseguimento della gestione dell’aeroporto, pur respingendo la domanda di estensione del medesimo. Per quanto riguarda la realizzazione di una valutazione dell’impatto ambientale, detta deputazione permanente ha considerato che essa non era necessaria.

15 Un ricorso amministrativo è stato proposto avverso tale decisione. I ricorrenti facevano in particolare valere che alla domanda di autorizzazione ambientale avrebbe avuto essere allegata una valutazione d’impatto ambientale.

16 Il 30 dicembre 2004, il Ministro fiammingo dei Lavori pubblici, dell’Energia, dell’Ambiente e della Natura ha confermato la detta decisione della deputazione permanente del Consiglio provinciale del Brabante fiammingo. Esso ha ritenuto che la realizzazione di una valutazione dell’impatto ambientale non fosse necessaria alla luce della normativa fiamminga e della direttiva 85/337.

17 La Brussels Hoofdstedelijk Gewest e diversi altri ricorrenti hanno adito il Raad van State con un ricorso avverso quest’ultima decisione confermativa. Essi fanno valere che essa è viziata di irregolarità poiché la concessione dell’autorizzazione ambientale era soggetta alla realizzazione di una valutazione dell’impatto ambientale e tale obbligo non era stato rispettato.

18 In tali circostanze, il Raad van State ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Ove siano richieste diverse autorizzazioni per, da un lato, le opere di infrastruttura di un aeroporto con una pista di decollo e di atterraggio di almeno 2 100 m e, dall’altro, la gestione dell’aeroporto, e quest’ultima autorizzazione - l’autorizzazione ambientale - venga rilasciata solo per un determinato periodo, se il termine “costruzione”, di cui al punto 7, [lett. ]a), dell’allegato I della [direttiva 85/337], come modificata dalla [direttiva 97/11/CE], debba essere inteso nel senso che una valutazione dell’impatto ambientale deve essere presentata non solo per la creazione di opere di infrastruttura, ma anche per la gestione dell’aeroporto.

2) Se siffatto obbligo di valutazione dell’impatto ambientale valga anche per il rinnovo dell’autorizzazione ambientale dell’aeroporto, sia nel caso in cui detto rinnovo non si accompagni ad alcuna modifica o estensione della gestione sia in quello in cui, invece, vengano realizzate siffatte modifiche o estensioni.

3) Se, ai fini dell’obbligo della valutazione dell’impatto ambientale nel quadro del rinnovo di un’autorizzazione ambientale per un aeroporto, faccia differenza se uno studio sull’impatto ambientale sia già stato predisposto in precedenza, in occasione di una precedente autorizzazione di gestione, e se l’aeroporto venisse già gestito nel momento in cui la valutazione dell’impatto ambientale è stata introdotta dal legislatore europeo o interno».

Sulle questioni pregiudiziali

19 Per risolvere tali questioni, che devono essere esaminate congiuntamente, occorre valutare se la gestione di un aeroporto possa costituire un «progetto», ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 e, in caso di risposta affermativa, se tale progetto rientri tra quelli che sono elencati agli allegati I e II di tale direttiva.

20 Come la Corte ha ricordato al punto 23 della sua sentenza 28 febbraio 2008, causa C-2/07, Abraham e a. (Racc. pag. I-1197), dal dettato stesso dell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 risulta che il vocabolo «progetto» riguarda lavori o interventi fisici.

21 Orbene, è espressamente indicato nell’ordinanza di rinvio che il provvedimento oggetto della causa principale si limita al rinnovo dell’autorizzazione esistente di gestire l’aeroporto di Bruxelles-National, in assenza di lavori o di interventi che modifichino la realtà fisica del sito.

22 Alcuni dei ricorrenti della causa principale hanno nondimeno fatto valere che la nozione di intervento fisico va intesa in senso lato, cioè nel senso di qualsiasi intervento nell’ambiente naturale. Essi, al riguardo, hanno trovato sostegno nei punti 24 e 25 della sentenza 7 settembre 2004, causa C-127/02, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging (Racc. pag. I-7405), ove la Corte ha giudicato che un’attività come la pesca meccanica di cuori eduli è inclusa nella nozione di «progetto» come definita all’art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva 85/337.

23 Questo argomento non può essere accolto. Infatti, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 22 delle sue conclusioni, l’attività di cui trattasi nella causa sfociata in detta sentenza poteva essere considerata paragonabile allo sfruttamento delle risorse del suolo, attività specificamente prevista dall’art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva 85/337, e comportava vere modifiche fisiche dei fondali marini.

24 Ne deriva che il rinnovo di un’autorizzazione esistente a gestire un aeroporto, in assenza di lavori o di interventi di modifica della realtà fisica del sito, non può essere qualificato come «progetto» ai sensi dell’art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva 85/337.

25 Occorre aggiungere che, comunque, l’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 richiede non che qualsiasi progetto atto ad avere un significativo impatto sull’ambiente sia soggetto a tale procedura di valutazione che la detta direttiva prevede, ma che devono esserlo soltanto quelli menzionati negli allegati I e II di tale direttiva (ordinanza 10 luglio 2008, causa C-156/07, Aiello e a., Racc. pag. I-5215, punto 34).

26 Va osservato al riguardo, come fa l’avvocato generale al paragrafo 26 delle sue conclusioni, che il termine «costruzione» utilizzato al punto 7, lett. a), dell’allegato I della direttiva 85/337 non presenta alcuna ambiguità e deve essere inteso nel suo senso usuale, cioè come volto a far riferimento alla realizzazione di opere prima inesistenti oppure alla modifica, in senso fisico, di opere preesistenti.

27 Vero è che la Corte ha dato, nella sua giurisprudenza, un’interpretazione ampia della nozione di «costruzione», ammettendo che i lavori aventi ad oggetto il riassetto di una strada esistente potessero essere equivalenti, per la loro ampiezza e le loro modalità, alla costruzione di una strada nuova (sentenza 25 luglio 2008, causa C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA, Racc. pag. I-6097, punto 36). Del pari, essa ha interpretato le disposizioni del punto 13 dell’allegato II della direttiva 85/337, lette in combinato disposto con quelle del punto 7 di cui all’allegato I della stessa, nel senso che riguardano anche i lavori di modifica apportati all’infrastruttura di un aeroporto esistente senza prolungamento della pista di decollo e di atterraggio, qualora essi possano essere considerati, segnatamente alla luce della loro natura, della loro entità e delle loro caratteristiche, una modifica dell’aeroporto stesso (sentenza Abraham e a., cit., punto 40).

28 Tuttavia, dalla lettura di dette sentenze risulta che, in ogni controversia sfociata in ciascuna di esse, si trattava di lavori fisici, elemento che, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, manca nella causa principale.

29 Orbene, come ha ricordato l’avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, sebbene risulti da costante giurisprudenza che l’ambito di applicazione della direttiva 85/337 è esteso e il suo obiettivo assai ampio (v., segnatamente, citate sentenze Abraham e a., punto 32, nonché Ecologistas en Acción-CODA, punto 28), non può tuttavia escludersi l’intepretazione teleologica di tale direttiva dalla volontà chiaramente espressa del legislatore dell’Unione.

30 Ne consegue che, comunque, il rinnovo di un’autorizzazione esistente di gestire un aeroporto, in assenza di lavori o di interventi che modifichino la realtà fisica del sito, non può essere qualificato come «costruzione» ai sensi del punto 7, lett. a), dell’allegato I della direttiva 85/337.

31 Occorre tuttavia osservare che, nel contesto del procedimento dinanzi alla Corte e, segnatamente, all’udienza, taluni ricorrenti nella causa principale hanno fatto valere che, a partire dalla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 85/337, taluni lavori di modifica sono stati effettuati nell’infrastruttura dell’aeroporto di Bruxelles-National senza che sia stata svolta una valutazione dell’impatto ambientale.

32 In tal contesto occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, un’autorizzazione che, come quella di cui trattasi nella causa principale, non riguarda formalmente un’attività soggetta ad una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi degli allegati I e II della direttiva 85/337 può tuttavia richiedere la realizzazione di tale valutazione, qualora tale provvedimento costituisca una fase di una procedimento diretto, al suo termine, ad autorizzare la realizzazione di un’attività che costituisce un progetto ai sensi dell’art. 2, n. 1, di tale direttiva (v., in questo senso, sentenza Abraham e a., cit., punto 25).

33 Secondo la stessa giurisprudenza, qualora il diritto nazionale preveda che il procedimento di autorizzazione si articoli in più fasi, la valutazione dell’impatto ambientale di un progetto dev’essere effettuata, in linea di principio, non appena sia possibile individuare e valutare tutti gli effetti che il progetto può avere sull’ambiente (v. sentenza 7 gennaio 2004, causa C-201/02, Wells, Racc. pag. I-723, punto 53, nonché Abraham e a., cit., punto 26). Al riguardo, si è parimenti dichiarato che una disposizione nazionale che prevede che una valutazione dell’impatto ambientale possa essere effettuata esclusivamente nel corso della fase iniziale del procedimento di autorizzazione, e non nel corso di una fase successiva, non sarebbe compatibile con la direttiva 85/337 (v., in tal senso, sentenza 4 maggio 2006, causa C-508/03, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-3969, punti 105 e 106).

34 Nella presente causa occorre, pertanto, indicare al giudice del rinvio che gli spetta, alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti 27, 32 e 33 della presente sentenza, stabilire sulla base della normativa nazionale applicabile se una decisione come quella di cui trattasi nella causa principale possa essere considerata come fase di un procedimento di autorizzazione articolato in più fasi ed avente al suo termine per obiettivo la realizzazione di attività costitutive di un progetto, sulla base delle pertinenti disposizioni della direttiva 85/337.

35 Ai fini dell’esame dei fatti, occorre ricordare al giudice del rinvio che, come la Corte ha già giudicato, i lavori di modifica apportati all’infrastruttura di un aeroporto esistente senza prolungamento delle piste di decollo e di atterraggio rientrano tra le disposizioni del punto 13 dell’allegato II della direttiva 85/337, lette in combinato disposto con quelle previste al punto 7 dell’allegato I della stessa, in quanto possono essere considerati, segnatamente per la loro natura, la loro importanza e le loro caratteristiche, come una modifica dell’aeroporto stesso (sentenza Abraham e a., cit., punto 40).

36 Peraltro, la Corte ha avuto modo di affermare che l’obiettivo della normativa dell’Unione non può essere eluso tramite il frazionamento di un progetto e che la mancata presa in considerazione dell’effetto cumulativo di più progetti non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all’obbligo di valutazione laddove, presi insieme, essi possono avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 (sentenza Abraham e a., cit., punto 27).

37 Nell’ipotesi in cui risultasse che, a partire dall’entrata in vigore della direttiva 85/337, lavori o interventi fisici che debbono essere considerati progetto ai sensi di questa direttiva siano stati realizzati sul sito dell’aeroporto senza che il loro impatto ambientale sia stato oggetto di valutazione in una fase anteriore del procedimento di autorizzazione, spetterebbe al giudice del rinvio tenerne conto nella fase del rilascio dell’autorizzazione di gestione e di garantire l’effetto utile della direttiva vegliando a che la detta valutazione sia realizzata almeno in questa fase del procedimento.

38 Occorre, di conseguenza, risolvere le questioni presentate dal giudice del rinvio dichiarando che l’art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva 85/337 e il punto 7 dell’allegato I di essa devono essere interpretati nel senso che:

- il rinnovo di un’autorizzazione esistente a gestire un aeroporto non può, in assenza di lavori o interventi che modifichino la realtà fisica del sito, essere qualificato rispettivamente come «progetto» o come «costruzione» ai sensi delle dette disposizioni;

- spetta tuttavia al giudice del rinvio stabilire, sulla base della normativa nazionale applicabile e tenuto conto, all’occorrenza, dell’effetto cumulativo dei diversi lavori e interventi realizzati a partire dall’entrata in vigore di tale direttiva, se siffatta autorizzazione si inserisca in un procedimento di autorizzazione articolato in più fasi e avente per obiettivo, al suo termine, la realizzazione di attività costitutive di un progetto ai sensi del punto 13, primo trattino, dell’allegato II, letto in combinato disposto con il punto 7 dell’allegato I della stessa direttiva. In assenza di valutazione dell’impatto sull’ambiente di tali lavori o interventi nella fase anteriore del procedimento di autorizzazione, spetterebbe al giudice del rinvio garantire l’effetto utile della direttiva vegliando a che siffatta valutazione sia realizzata almeno nella fase del rilascio dell’autorizzazione di gestione.


Sulle spese


39 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’art. 1, n. 2, secondo trattino, e il punto 7 dell’allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, devono essere interpretati nel senso che:

- il rinnovo di un’autorizzazione esistente a gestire un aeroporto, in assenza di lavori o interventi che modifichino la realtà fisica del sito, non può essere qualificato come «progetto» né come «costruzione» ai sensi delle dette disposizioni;

- spetta tuttavia al giudice del rinvio stabilire, sulla base della normativa nazionale applicabile e tenuto conto, all’occorrenza, dell’effetto cumulativo dei diversi lavori e interventi realizzati a partire dall’entrata in vigore di tale direttiva, se siffatta autorizzazione si inserisca in un procedimento di autorizzazione articolato in più fasi e avente per obiettivo, al suo termine, la realizzazione di attività costitutive di un progetto ai sensi del punto 13, primo trattino, dell’allegato II, letto in combinato disposto con il punto 7 dell’allegato I della stessa direttiva. In assenza di valutazione dell’impatto sull’ambiente di tali lavori o interventi nella fase anteriore del procedimento di autorizzazione, spetterebbe al giudice del rinvio garantire l’effetto utile della direttiva vegliando a che siffatta valutazione sia realizzata almeno nella fase del rilascio dell’autorizzazione di gestione.

giovedì 8 ottobre 2020

Linate, 8 Ottobre 2001, 19 anni dopo e gli Art. 707 e 715 del CdN

Dal layout aeroportuale, all'hangar al crash, al Piano di Rischio e il Rischio Terzi! Quale è la realtà operativa degli scali del Belpase dopo 19anni? Quali aeroporti hanno integralmente adottato le nuove regolamentazioni? Quante “deroghe”, nei termini dell'adozione/inadempienze ai Piani di Rischio “comunali” e del rischio terzi, sono state evidenziate?

Quale censimento complessivo di tali deroghe è stato mappato?

La strage di Linate, il disastro aereo di Linate , l'incidente delll’8 ottobre 2001, la collisione al suolo tra un mD 80 e un Cessna Citation CJ2, alle ore 08:10, a quelle 118 vittime, sono un ricordo, ma anche una testimonianza (l'indagine è stata ampiamente analizzate e trattata su aerohabitat.org e aerohabitat.eu).

La ricorrenza viene celebrata con una Messa. E' stata celebrata al Bosco dei Faggi alle ore 10:30 con monsignor Giuseppe Vegezzi, vicario episcopale della Diocesi di Milano. Il Coro dei Giovani de La Verdi di Milano, accompagneranno la Messa, alle 10:25 i Gonfaloni dei Comuni e delle Associazioni saranno presenti.

In serata, alle ore 20, al Conservatorio Giuseppe Verdi, in via Conservatorio 12 a Milano, l’orchestra sinfonica del Conservatorio, diretta dal maestro Marco Guidarini, eseguirà tre parti con brani di Pëtr Il'ič Čajkovkij, Edvard Grieg ed Igor Stravinskij. 

Il presidente del "Comitato 8 ottobre 2001", Adele Scarani Pesapane ricorda come, con” il cuore e con la preghiera siamo sempre vicini ai nostri 118 angeli e cerchiamo ogni volta di onorarli al meglio".  

Aerohabitat ricorda il crash di 19anni addietro come l'evento che ha determinato una svolta nelle tutele in genere, nella safety alla navigazione aerea e attività di volo in pista e in volo e a salvaguardia delle popolazioni insediate nell'intorno delle piste di volo.

ENAC ed EASA, nel corso degli anni hanno attivato misure e procedure, con la revisione degli Art. 707 e 715 del Codice di Navigazione e il Regolamento UE 139/2014, che hanno attivato le zone A; B, C e D del Piano di Rischio e una fondamentale elaborazione delle curve di isorischio (Rischio Terzi), nel layout aeroportuale, indispensabili a verificare scenari del rischio e prevenire le ricadute amplificate degli incidenti aerei. Sia a terra, in-side e out-side del sedime aeroportuale, quanto nelle fasi di in-volo e quelle prossime all'atterraggio.

Il Regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti al Cap.4 ha determinato, in relazione alle caratteristiche fisiche ed operative dell’aeroporto, le superfici di delimitazione degli ostacoli, che non possono essere forate da nuovi manufatti o estensioni di quelli esistenti. Le limitazioni di altezza o di quota in sommità delle nuove costruzioni o delle estensioni di quelli esistenti, nelle aree soggette a vincolo, determinate in applicazione del citato Regolamento Cap.4.

Dopo 15 anni dall'aggiornamento degli Art. 707 e 715 del CdN ed a 6anni dal Regolamento UE 139/2014, quale è lo stato dei lavori nella quarantina degli scali del Piano Nazionale Aeroporti-PNA?


mercoledì 7 ottobre 2020

Aeroporti, COVID19, PNA e la continuità territoriale

Ancora una Interrogazione parlamentare! La crisi del Trasporto Aereo nell'epoca del COVID-19, ha evidenziato l'inadeguatezza del Piano Nazionale Aeroporti-PNA. Il taglio dei voli, l'assenza dei passeggeri ha avuto ricadute nell'operatività degli aeroporti, Le ripercussioni sulle società di gestione e le attività di scalo sono inevitabili.

Anche le richieste sistematiche di cassa integrazione per i dipendenti, supporto finanziario per i gestori e ricadute dirette sui collegamenti con taluni scali aerei, perferici e/o marginali e storicamente con poco traffico. La chiusura temporanea di alcuni scali, il trasloco dei voli su altri ha reso emergenziale l'attività complessiva sulla totalità degli aeroporti elencati nel Piano Nazionale Aeroporti.

Al fine di garantire voli su scali minori sono state identificate “emergenze” decrentando e imponendo collegamenti in regime di continuità territoriale, e non solo sulle isole.

Si allunga l'elenco di questi scali, ai quali si aggiunge l'ipotetico rilancio di alcuni di questi.

Non ultimi il “Gabriele D’Annunzio” di Brescia-Montichiari e Taranto Grottaglie. Su quest'ultimo è stata presentata una interrogazione dall'onorevole Antonio Tasso (Misto)

"Al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. 

Per sapere, premesso che:

il decreto del presidente della Repubblica del 17 settembre 2015, n. 201, in applicazione dei criteri fissati dall'articolo 698 del Codice della navigazione, ha individuato l'aeroporto 'Marcello Arlotta' di Taranto-Grottaglie come rientrante fra gli scali civili di 'interesse nazionale' inserendolo, con quelli di Bari e Brindisi, nel bacino di traffico Mediterraneo-Adriatico;

il decreto del 2015 sembrava porre le basi per il definitivo rilancio dello scalo aeroportuale tarantino, ma così non è stato;

una flebile speranza di veder attivati i voli di linea per passeggeri dall'aeroporto 'Marcello Arlotta' ha cominciato ad essere alimentata il 16 maggio del 2019, quando sulla pista dello scalo tarantino sono atterrati da Praga e da Bratislava due distinti voli charter, con a bordo complessivamente 300 persone;

a pochi giorni dall'atterraggio dei voli charter, si è tenuta la Conferenza internazionale 'Grottaglie Spaceport for Europe' per presentare il progetto che ruota attorno ai cosiddetti 'voli suborbitali', voli sicuramente suggestivi, ma riservati ad un costosissimo turismo prossimo venturo che punta diritto a scoprire bellezze terrestri o marine dallo spazio. In quella circostanza è stato sostenuto che per dare vita a questi voli speciali ci sarebbe voluto almeno un altro anno, cioè l'attuale, il 2020;

nel giugno 2020, Aeroporti di Puglia e Delta Aero Taxi hanno siglato un accordo per l'istituzione di una base operativa dell'aviazione generale nell'aeroporto di Taranto-Grottaglie per riequilibrare l'utilizzo delle quattro infrastrutture aeroportuali pugliesi;

il 'Marcello Arlotta' attualmente è teatro di interventi infrastrutturali per circa 21 milioni di Euro. Si tratta di risorse finalizzate a potenziare la capacità aeroportuale di uno scalo che, allo stato, può tranquillamente garantire voli per il traffico-passeggeri;

vista la grande considerazione che si nutre verso l'aeroporto di Taranto-Grottaglie, tenuto in debito conto che è pur sempre uno scalo di 'interesse nazionale' e preso atto dei progetti che la stessa Regione Puglia ed il gestore aeroportuale unico degli scali pugliesi hanno illustrato per un futuro che sembra ancora troppo lontano, non si può non evidenziare la disparità di trattamento rispetto agli aeroporti di Bari e Brindisi–:

quali siano i motivi che ad oggi impediscono di attivare presso l'aeroporto 'Marcello Arlotta' di Taranto-Grottaglie i voli per il traffico-passeggeri pur essendo riconosciuta allo stesso la continuità territoriale".


martedì 6 ottobre 2020

ICAO-2019 Environmental Report, The next chapter: “il fastidio”

Aviation and Environment – Destination Green: annoyance!

Nel Rapporto 2019 dell'ICAO le analisi e gli studi hanno illustrato numerose tematiche relative all'impatto ambientale del Trasporto Aereo. Tra di queste l'impatto acustico ha un rilievo decisivo, non solo negli “indici” che lo identificano, ma nel tanto trascurato fastidio/annoyance generato e percepiti dai cittadini. Ecco un estratto di una materia che gli aeroporti del Belpaese, ENAC, Ministero dell'Ambiente, sembrerebbero, non aver adeguatamente inquadrato e rilevato.

E' noto come la questione importante presa in considerazione dalla “Riunione Speciale-ICAO” è stata la metrica del rumore da utilizzare nella certificazione del rumore degli aerei.

Ci sono tre fattori principali che influenzano la percezione umana di un evento rumoroso (come il sorvolo di un aereo), e precisamente:

-l'ampiezza (o il volume),

-il contenuto di frequenza (tono alto / basso) e

-la durata dell'evento.


Rumore aereo e ricadute sulla Comunità


Definizione Il disturbo del rumore della comunità si riferisce alla valutazione media degli aspetti fastidiosi di una situazione di rumore da parte di una "comunità" o di un gruppo di persone. Il fastidio, in questo contesto, comprende una risposta che riflette esperienze o sentimenti negativi come insoddisfazione, rabbia, delusione, ecc. Dovuti all'interferenza con le attività (ad es. Comunicazione o sonno) o semplicemente un'espressione di essere disturbati dal rumore. Per facilitare i confronti tra gli studi, la Commissione internazionale sugli effetti biologici del rumore, ICBEN, ha introdotto domande standardizzate sul fastidio e scale di risposta.

Queste raccomandazioni sono state adottate dall'Organizzazione internazionale per gli standard3, ISO TS 15666 e tradotte in una serie di nuove lingue, seguendo un protocollo standard.


Relazioni esposizione-risposta


Nel corso degli anni, sono stati fatti molti tentativi per correlare la percentuale di intervistati fortemente infastiditi da una specifica fonte di rumore con il livello medio di esposizione al rumore giorno-notte, Ldn, o un indicatore simile, ad esempio, livello medio di esposizione al rumore giorno-sera-notte , Lden. 5,6 Lo standard ISO 1996: 2016 ha tabelle con% HA in funzione di Ldn e Lden per varie fonti di rumore del trasporto. Una revisione di Gelderblom et al.8 conferma questi dati per il rumore degli aerei. Un'altra revisione suggerisce relazioni diverse, in particolare per il disturbo del rumore degli aerei.


Relazioni esposizione-risposta generalizzate rispetto a quelle locali


Sebbene le relazioni esposizione-risposta siano state raccomandate per valutare la risposta al fastidio attesa in una determinata situazione di rumore, non sono applicabili per valutare gli effetti di un cambiamento nel clima acustico. I risultati dei sondaggi esistenti rivelano una risposta al fastidio maggiore in situazioni con un alto tasso di cambiamento, ad esempio, quando viene aperta una nuova pista.

Tale risposta al fastidio intensificata sembra prevalere. Poiché gli aeroporti e le comunità possono differire notevolmente per quanto riguarda le variabili acustiche e non acustiche, le relazioni esposizione-risposta locali, se disponibili, possono essere preferite per prevedere il fastidio e descrivere la situazione del rumore con l'accuratezza desiderata. Tuttavia, sono desiderabili relazioni generalizzate esposizione-risposta per consentire la valutazione tra le comunità e per stabilire valori limite raccomandati per i livelli di rumore degli aerei.


Variabili moderatric

i

Le analisi mostrano che le variabili comuni di esposizione al rumore di per sé spiegano circa un terzo della varianza delle risposte di disturbo individuali. La risposta al fastidio è moderata da una serie di altri fattori, sia acustici che non. I fattori acustici possono essere i livelli massimi, il numero di voli, la composizione della flotta e la rispettiva distribuzione nel tempo. I fattori non acustici sono, ad esempio, la sensibilità personale al rumore e l'atteggiamento nei confronti della sorgente di rumore. Nell'industria aeronautica tutti i "fattori non Ldn" sono comunemente definiti "non acustici". Due vecchie meta-analisi sull'influenza di fattori non acustici sul fastidio hanno mostrato che i fattori di paura del pericolo delle operazioni degli aeromobili, seguiti dalla sensibilità al rumore e dall'età, hanno avuto gli effetti maggiori. Risultati più recenti indicano che la paura non è più un fattore modificante dominante. Altri importanti fattori modificanti possono essere la sfiducia nelle autorità e le aspettative di svalutazione della proprietà.

Con un tasso di cambiamento in un aeroporto per quanto riguarda il rumore e le procedure operative potrebbe essere un importante fattore di moderazione.

Hanno definito due tipi: LRC e HRC, aeroporto a basso / alto tasso di cambio.

La differenza media nella risposta al disturbo tra questi due tipi di aeroporti, LRC e HRC, corrisponde a una differenza di 9 dB (9 dB ± 4 dB) nell'esposizione al rumore.

La differenza simile, ma minore, circa 6 dB.9 La differenza tra i due studi è probabilmente dovuta a selezioni e ponderazioni diverse dei campioni di indagine. Un importante fattore non acustico sembra essere l'atteggiamento nei confronti della sorgente di rumore e / o del suo proprietario. Contrariamente alle credenze comuni, le persone che traggono vantaggio dal traffico aereo non sono più tolleranti al rumore degli aerei.

La mancanza di fiducia nelle autorità, i comportamenti scorretti e la sensazione di non essere trattati in modo equo aumenteranno il fastidio.

Le persone possono adattare diversi coping strategie, ad esempio per padroneggiare, minimizzare o tollerare la situazione di rumore. Le persone sensibili al rumore hanno più difficoltà a far fronte al rumore rispetto ad altre.

Se gli intervistati in un sondaggio sono selezionati in base a procedure casuali appropriate e il numero di intervistati è abbastanza grande da essere una rappresentazione accurata della popolazione, i fattori individuali avranno lo stesso effetto in tutti i sondaggi. Tuttavia, altri fattori sono specifici della posizione, ad esempio il numero di movimenti di aeromobili, la prevalenza di operazioni notturne, la classificazione LRC / HRC, ecc. I risultati del sondaggio da diversi aeroporti pertanto varieranno a meno che questi fattori specifici della posizione non siano gli stessi o che lo siano. rappresentato statisticamente. Pertanto, la ricerca di una funzione comune di esposizione-risposta, una soluzione "una curva adatta a tutti", potrebbe non essere applicabile a tutti gli scopi.


Andamento temporale del disturbo del rumore degli aerei


Indagini sistematiche sul disturbo da rumore degli aerei sono state condotte regolarmente per oltre mezzo secolo. Le analisi di alcuni ricercatori indicano che negli ultimi decenni c'è stato un aumento del disturbo del rumore degli aerei.20,21 Questi autori affermano che a parità di livelli di esposizione al rumore,

le persone oggi sembrano essere più infastidite dal rumore degli aerei rispetto a 30-40 anni fa. Altri ricercatori, tuttavia, affermano di non poter osservare alcun cambiamento a condizione che i confronti comprendano situazioni di rumore simili e comparabili.

Sottolineo che le osservazioni di tendenza fatte da altri possono essere spiegate da variazioni di fattori non acustici, come il fatto che la prevalenza di aeroporti HRC è maggiore tra le indagini recenti rispetto a quelle più vecchie. Quando gli aeroporti LRC e HRC vengono analizzati separatamente, affermano che non c'è stato alcun cambiamento nella risposta al fastidio negli ultimi 50 anni.

Affermare che anche negli aeroporti LRC la prevalenza di persone molto infastidite è maggiore per tutti i livelli di esposizione rispetto agli studi precedenti. I risultati del sondaggio di diversi aeroporti mostrano una grande variazione nella risposta al fastidio. Il risultato di un'analisi delle tendenze basata su un campione limitato di indagini è quindi fortemente dipendente dai criteri di selezione.


Strategie di mitigazione del rumore


Il fastidio dovuto al rumore degli aerei è stato riconosciuto dalle autorità e dai responsabili politici come un effetto dannoso che dovrebbe essere ridotto o prevenuto. Viene data priorità alla riduzione del rumore alla fonte (ad esempio, rumore del motore, rumore aerodinamico) e alla riduzione dell'impatto del rumore regolando le procedure operative e le traiettorie di decollo e atterraggio.

I tentativi di modificare lo spettro del rumore per produrre un "suono" più gradevole sono stati fatti nel progetto COSMA, finanziato dall'UE.

Tali cambiamenti hanno dato un effetto minimo o nullo. L'isolamento acustico delle abitazioni viene spesso applicato, ma tali misure non hanno conseguenze sull'esperienza all'esterno del rumore degli aerei. L'influenza osservata sul fastidio di fattori personali non acustici come il controllo percepito e la fiducia nelle autorità suggerisce che le strategie di comunicazione che affrontano questi problemi potrebbero contribuire alla riduzione del fastidio, insieme o addirittura in assenza di una riduzione del rumore.


Conclusioni


Esistono prove sostanziali che vi sia un aumento del fastidio in funzione del livello di rumore, ad esempio Ldn o Lden. Il livello di rumore da solo, tuttavia, rappresenta solo una parte del fastidio. Fattori acustici e non acustici specifici della posizione e / o della situazione svolgono un ruolo significativo e devono essere presi in considerazione. Ci sono prove contrastanti che negli ultimi anni c'è stato un cambiamento nella risposta al fastidio. A parità di condizioni, le persone oggi non sono più infastidite a un dato livello di rumore di quanto non fossero 30-40 anni fa.

Tuttavia, a causa di cambiamenti nei fattori sia acustici che non (più aeroporti HRC, maggior numero di movimenti di aeromobili, ecc.),

La prevalenza media di persone molto infastidite a un dato livello di rumore (Ldn o Lden) sembra aumentare. Le funzioni esistenti di esposizione-risposta dovrebbero essere aggiornate e diversificate per tenere conto di vari fattori acustici e non acustici.

La differenza tra una situazione di variazione di tasso elevato e una situazione di variazione di tasso basso sembra essere particolarmente importante.

domenica 4 ottobre 2020

Mappe di vincolo, 1° promemoria per Comitati, Sindaci e cittadini

E' indispensabile una verifica costante e dettagliata! Le mappe di vincolo costituiscono uno strumento essenziale nell'ambito:

- del controllo dello sviluppo del territorio e dell'utilizzo del suolo

- dell'individuazione dei pericoli indotti o correlati alle attività antropiche nei dintorni aeroportuali.

L'individuazione e redazione delle “mappe di vincolo e di limitazione ostacoli” relative al territorio che include il sedime di un aeroporto viene espressa al comma 1 dell’art. 707 del Codice della Navigazione (revisione della parte aeronautica effettuata con Decreto Legislativo n. 151 del 15.03.06) che, al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, prevede di definire le aree limitrofe agli aeroporti da sottoporre a vincolo per quanto riguarda ostacoli ed altri potenziali pericoli per la navigazione aerea stessa.

La nota ENAC n. 34982/AOC/DIRGEN del 31.05.07 ha evidenziato che la redazione delle mappe deve essere effettuata dai Gestori aeroportuali e ha fornito alcune ”linee guida” finalizzate ad uniformare gli elaborati prodotti per i vari scali presenti sul territorio nazionale e a permetterne la successiva gestione informatica. Tali “linee guida” sono successivamente state aggiornate e integrate con la nota ENAC n. 22164/DIRGEN/CAP del 30.03.10.

Un potenziale pericolo per la “navigazione” potrebbe, ad esempio essere rappresentato dai seguenti riscontri:

-nuovi ostacoli e/o pericoli temporanei o permanenti che forino le superfici ostacolo definito dalle mappe di vincolo ed eventuali relative gru per cantieri;

-ostacoli arborei;

-utilizzo di luci pericolose, che possono determinare disorientamento o fuorvianti;

-abbagliamento causato da ampie superfici altamente riflettenti (pannelli fotovoltaici con superfici a 500 mq

-eventuali attività che possano risultare attrattiva per la fauna;

Gli Enti Locali competenti (Comuni e Provincie) devono adeguare i propri strumenti di pianificazione e governo del territorio alle prescrizioni approvate da ENAC nelle Mappe di Vincolo. La materia, come è noto, è definita dal Regolamento U.E. 139/2014, con una precisa finalità, attivare ogni intervento atto a garantire la sicurezza della Navigazione Aerea.

sabato 3 ottobre 2020

Aeroporti e rumore aereo: 25 anni dopo, tutto da rifare!

Nuova mappatura, database condivisi e violazioni. La percezione del “fastidio” rilevato! La materia è sempre la stessa. Quella posta in premessa ai decreti acustici ed all'insediamento della Commissione aeroportuale, all'identificazione dei soggetti coinvolti e partecipanti. Alla definizione e valutazione del carico di rumore intorno a un aeroporto ed alla mappatura del rumore generato dalla flotte aeree a terra, in-side e out-side del sedime aeroportuale. 

I livelli di rumore e i contorni sono espressi secondo diversi indici, Lva, Lden, Lnight, LAeq, LAmax, Number Above, Time Above, perché privilegiare uno rispetto agli altri?

I cittadini dell'intorno aeroportuale, da anni, recriminano in maniera sistematica, l'insoddisfazione dei dati forniti dalle Arpa regionali deputate, come degli stessi dati forniti in sede di Commissione Aeroportuale ai Sindaci dei Comuni Aeroportuali.

Anche i dati periodici rilevati dal sistema di monitoraggio, della rete delle stazioni/centraline del rumore viene “contestato” dai cittadini coinvolti. A loro parere non sarebbe corrispondente a quello “percepito”. Che manifesta una immediata contraddizione, perché senza, tuttavia, di alcun riscontro strumentale.

A fronte di oltre 20anni di esperienza nella progettazione e nello sviluppo di sistemi di monitoraggio del rumore aeroportuale, in relazione al ground-noise ed air-noise, lungo le piste e le traiettorie di volo in atterraggio e di decollo. Problematiche associate anche alle criticità della correlazione tra aereo in volo ed emissioni sonore registrate. Come selezionare, installare, far funzionare e supportare una traccia di volo e un sistema di monitoraggio del rumore in maniera inequivocabile su ogni pista di volo nel Belpaese?
Dati che dovrebbero essere validati, anche per valutare il monitoraggio dei risultati dei reclami sul rumore.
Ma è indispensabile identificare anche quali siano i fattori non acustici che causano fastidio al rumore dell'aereo, l'impatto del rumore a bassa frequenza. La necessità di simulare traiettorie di volo delle procedure antirumore, anche con sperimentazioni con database e scenari da sottoporre all'attenzione della Commissione Aeroportuale. In grado di valutare e discriminare le varie proposte.

Simulare in realtà virtuale del rumore di aeromobili, l'effetto dell'atteggiamento, della frequenza e dell'esposizione sui livelli di fastidio sperimentati, gli effetti della sensibilità al rumore sulla frequenza cardiaca e sulla pressione sanguigna.

Per formulare una politica aeroportuale basata sul rumore o sulle informazioni sul monitoraggio delle tracce di volo, anche in sede di masterplan, per fornire informazioni alle persone che vivono nelle vicinanze degli aeroporti, per valutare, attuare o formulare nuove normative sul rumore negli aeroporti, per rinnovare e/o migliorare il sistema di controllo del rumore aeroportuale cosa è indispensabile fare?

Il traguardo di riduzione del rumore (impatto e fastidio) intorno al tuo aeroporto, probabilmente è indispensabile aggiornare i limiti di rumore, rivedere la politica di pianificazione dell'uso del suolo ed implementare procedure e percorsi di abbattimento del rumore.

A fronte di flotte aeree meno rumorose, ad un incremento verticale del traffico aereo, l'esposizione al rumore nelle aree densamente popolate nell'intorno degli aeroporti si è allargata geograficamente e intensificata, nonostante i dati rilevati dalle ARPA Regionali che rilevano una riduzione delle emissioni acustiche

A quanto pare, sostengono i Comitati, la riduzione del numero di persone colpite dal rumore degli aerei, magari con una attenuazione degli stessi indici giornalieri e periodici, non è condivisibile dai cittadini interessati.

Dovrà, comunque, essere affrontata, analizzata e risolta una questione spesso evitata e/o sottostimata, che è uno dei maggiori riflessi psicologici del rumore degli aerei, da quelli diretti a quelli indiretti e che determinano l'ossessivo “fastidio” percepito dai cittadini. Persistente e inalienabile, anche quando gli indici acustici inferiori a quelli ritenuti “tollerabili”? Come ridurre, in definitiva, il rumore aereo (impact and annoyance) nell'intorno aeroportuale?


venerdì 2 ottobre 2020

Aeroporto Pisa e quel volo diretto Alitalia per Fiumicino

Ancora una interrogazione per un “ulteriore” volo assistito? Oggi 2 Ottobre Alitalia ripristina il collegamento diretto tra Pescara e Linate, avrà indici di riempimento adeguati? Grazie alla “formula” della continuità territoriale, adottata a questo punto sia per voli verso aeroporti isolani, quanto quelli su scali “isolati” e periferici come Trieste e altri, Alitalia ha attivato un volo per Comiso. Con quali indici di occupazione/posti? La policy di rete operativa e la designazione dei collegamenti di una aerolinea emerge da studi/fattibilità dettagliati: sono voli convenienti e/o generano perdite di esercizio? Le difficoltà di rilancio di Alitalia, probabilmente, scaturiscono non solo da una flotta medio/corto/lungo raggio adeguata, da managerialità specifiche a da un rapporto qualificato tra aeromobili in flotta e staff di terra e di volo. Ma anche da una rete operativa “ottimizzata” ai risultati aziendali.

In questo quadro si colloca anche l'interrogazione su aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa e collegamento aereo per Roma di Alitalia. Lo scopo è la necessità di iniziative urgenti per il ripristino della rotta Pisa-Fiumicino, è stata presentata dall'onorevole Martina Nardi (Pd).

"Al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, al ministro dell'Economia e delle finanze. 

Per sapere, premesso che:

l'aeroporto intercontinentale di Pisa-San Giusto, conosciuto con il nome commerciale di 'Galileo Galilei', è il principale scalo della Toscana ed uno dei maggiori del Paese (nel 2018 è stato l'undicesimo aeroporto italiano per traffico-passeggeri);

l'infrastruttura rappresenta quindi un volano straordinario per sostenere il settore turistico, culturale, ricettivo ed occupazionale dell'intera Regione e la sua collocazione strategica, tra i capoluoghi di Livorno e Lucca e vicinissima alla costa tirrenica, rappresenta da sempre un punto di snodo di rilevante impatto economico-sociale per un vasto territorio;

da mesi, anche a seguito dell'emergenza da Covid-19, Alitalia ha deciso di ridurre alcune tratte, sopprimendo però dal mese di luglio il percorso 'Pisa-Roma' e dirottando una parte del traffico-passeggeri sull'aeroporto fiorentino di Peretola;

se tale decisione poteva essere comprensibile durante il lockdown appare oggi estremamente penalizzante per un vasto bacino d'utenza. I trasporti ferroviari tra Pisa e Firenze non sono infatti funzionali e soprattutto non utilizzano con frequenza i treni ad alta velocità;

con il decreto n. 18 del 2020 (denominato 'Cura Italia'), convertito dalla legge n. 27 del 2020, sono state introdotte numerose norme e consistenti finanziamenti a sostegno del vettore aereo Alitalia;

Alitalia, anche in virtù degli ingenti investimenti pubblici presenti nell'azienda di trasporto aereo, dovrebbe infatti avere maggiore attenzione nella scelta delle tratte da potenziare o sopprimere coinvolgendo i territori interessati;

ad oggi, nonostante indiscrezioni di stampa relative ad una prossima riattivazione della tratta 'Pisa-Roma' non vi è stata nessuna comunicazione ufficiale da parte di Alitalia–:

se i ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritengano opportuno assumere iniziative urgenti, per quanto di competenza, al fine di promuovere un rapido ripristino del collegamento aereo di Alitalia nella tratta 'Pisa-Roma".

giovedì 1 ottobre 2020

Aeroporto Malpensa, stop dei voli Alitalia e una interrogazione

In attesa del rilancio del vettore, delle nuove policy e del post-COVID-19! E' stato un lungo addio, iniziato con il de-hubbing che ha riportato il long-range integrato nel sistema hub&spoke a Fiumicino, per completarsi con la giornata del 1 Ottobre 2020, nella quale Alitalia abbandona lo scalo del varesotto. La dinamica della diversificazione delle policy di “rete” della ex-compagnia di bandiera, quella del 2009, al 2014, al 2017 si completa in questo periodo, tra perdite consolidate, crisi COVID-19 ed una vaga ipotesi di rilancio del vettore.

Quale prospettiva e quale futuro per un assetto aziendale che deve ancora essere formulato da un management ancora non identificato? In attesa di altri scenari si colloca la seguente interrogazione parlamentare. E' stat presentata dall'onorevole Giorgio Mulè (FI).

"Al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, al ministro dell'Economia e delle finanze, al ministro dello Sviluppo economico.

Per sapere, premesso che:

diverse fonti di stampa hanno riportato la notizia che il vettore aereo Alitalia dal prossimo 1° ottobre 2020 abbandonerà l'aeroporto di Malpensa;

al momento, come riferiscono gli organi di stampa, la fonte della notizia, che ancora non è stata confermata, è individuata in non meglio precisati 'ambienti aeroportuali';

se l'abbandono di Malpensa da parte di Alitalia dovesse essere vero sarebbe estremamente grave per diversi motivi;

verrebbe completamente abbandonato un aeroporto che, nel 1998, aveva realizzato un apposito terminal che avrebbe dovuto fungere da base per i voli internazionali della compagnia di bandiera;

tale scelta, che formalmente non può essere adottata che dall'attuale amministrazione straordinaria, può influire in maniera rilevante sulle future strategie della compagnia aerea che, come previsto dalla legge, seppure con tutte le incertezze e le inefficienze che il Governo sta mostrando nella fase attuativa, sarà oggetto di acquisizione da parte di una Newco completamente pubblica–:

se la notizia corrisponda al vero ed, in caso affermativo, quali siano le motivazioni dell'abbandono di Malpensa da parte di Alitalia, e se tale decisione sia stata concordata, o almeno se sia stata comunicata, da parte dell'amministratore straordinario al presidente ed all'amministratore delegato incaricati della costituenda Newco pubblica ed al Governo".