Alcuni preliminari interrogativi per inquadrare la materia. Le stime sono evidenti. Dopo una crescita imponente dell’aviazione civile commerciali, passeggeri e cargo, in pochi anni, lo scenario prevede il raddoppio dei voli. La questione assume, quindi, un rilievo vasto e di interesse specifico.
Quali sono le aerolinee autorizzate ad operare in Europa e
quali sono bandite e con quali specifiche motivazioni?
Ma i passeggeri che trasvolano verso Paesi di altri continenti,
dove, talvolta operano vettori con aeromobili acquisiti dal mercato dei
velivoli dismessi da aerolinee che hanno avvicendato le loro flotte per considerazioni
tecniche-economiche, quali garanzie hanno?
Flotte arzille con elevati indici di cicli e/o aeromobili sostituti
per esigenze di manutenzione e imposizione di modifiche “tecniche” risolutive,
di pezzi di ricambio, associati a problematiche di velivoli incidentati e
revisioni affidate a officine non certificate non autorizzate dove operano?
Nella 33 pagine della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 27.6.2015 IT, il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità, nelle primi pagine si legge:
“LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un
elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno
della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo
sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della
direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione (2) ha
istituito l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno
dell'Unione, di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005.
(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza
aerea («AESA») hanno trasmesso alla Commissione informazioni utili ai fini
dell'aggiornamento dell'elenco dell'Unione. Informazioni utili sono state
trasmesse anche da alcuni paesi terzi. È opportuno aggiornare l'elenco
dell'Unione alla luce di tali informazioni e delle verifiche effettuate dalla
Commissione.
(3) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei
interessati, direttamente o per il tramite delle autorità responsabili della
sorveglianza regolamentare nei loro confronti, indicando i fatti e le
considerazioni salienti che costituiscono la base per una decisione volta a
imporre loro un divieto operativo all'interno dell'Unione o a modificare le
condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso
nell'elenco dell'Unione.
(4) La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati
la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri,
dall'AESA e dai paesi terzi interessati di trasmettere osservazioni scritte e
di essere ascoltati dalla Commissione nonché dal comitato per la sicurezza
aerea istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/1991 del Consiglio (3).
(5) La Commissione ha aggiornato il comitato per la
sicurezza aerea in merito alle consultazioni congiunte in corso, avviate nel
quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005 e del suo regolamento di esecuzione
(CE) n. 473/2006 (4), con le autorità competenti e i vettori aerei dei seguenti
Stati: Angola, Botswana, Repubblica democratica del Congo, Filippine, Gabon, Ghana, India,
Indonesia, Iran, Kazakhstan, Libano, Libia, Madagascar, Repubblica
islamica di Mauritania, Mozambico, Sudan, Thailandia, Yemen
e Zambia. Il comitato per la sicurezza aerea ha ricevuto inoltre dalla
Commissione informazioni relative ad Afghanistan, Benin, Corea del Nord,
Repubblica di Guinea, Repubblica del Kirghizistan, Nepal, Sao Tomé e Principe e
Taiwan ed è stato aggiornato dalla Commissione in merito alle consultazioni
tecniche con la Federazione russa.
(6) L'AESA ha presentato alla Commissione e al comitato per
la sicurezza aerea i risultati dell'analisi delle relazioni sugli audit
effettuati dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile («ICAO»)
nell'ambito dello Universal 27.6.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 162/65
(7) L'AESA ha presentato alla Commissione e al comitato per
la sicurezza aerea i risultati dell'analisi delle relazioni delle ispezioni di
rampa effettuate nell'ambito del programma di valutazione della sicurezza degli
aeromobili stranieri (SAFA) in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012 della
Commissione (1).
(8) L'AESA ha anche aggiornato la Commissione e il comitato
per la sicurezza aerea relativamente ai progetti di assistenza tecnica attuati
negli Stati interessati da misure o da azioni di monitoraggio a norma del
regolamento (CE) n. 2111/2005. L'AESA ha illustrato i suoi programmi in merito
e ha fornito informazioni riguardo alle richieste di ulteriore assistenza
tecnica e di cooperazione dirette a migliorare la capacità amministrativa e
tecnica delle autorità dell'aviazione civile, al fine di contribuire a
correggere situazioni di non conformità alle norme internazionali in vigore.
Gli Stati membri sono stati invitati a rispondere a queste richieste su base
bilaterale in coordinamento con la Commissione e con l'AESA. A questo riguardo
la Commissione ha sottolineato l'utilità di fornire informazioni alla comunità
internazionale del trasporto aereo, in particolare attraverso la banca dati SCAN
(Safety Collaborative Assistance Network) dell'ICAO, in merito all'assistenza
tecnica fornita dall'Unione e dai suoi Stati membri, allo scopo di migliorare
la sicurezza aerea a livello mondiale.
(9) Eurocontrol ha aggiornato la Commissione e il comitato
per la sicurezza aerea per quanto attiene alla situazione della funzione di
allarme SAFA e alle statistiche attuali relative ai messaggi di allerta per i
vettori soggetti a divieto operativo.
Vettori aerei dell'Unione
(10) In seguito all'analisi svolta dall'AESA delle
informazioni emerse dalle ispezioni di rampa effettuate su aeromobili di
vettori aerei dell'Unione o dalle ispezioni in materia di standardizzazione
effettuate dall'AESA nonché da ispezioni e audit specifici effettuati dalle
rispettive autorità aeronautiche nazionali, alcuni Stati membri hanno adottato
determinate misure di applicazione delle norme e ne hanno informato la
Commissione e il comitato per la sicurezza aerea. L'Estonia ha reso noto che la
sua autorità per l'aviazione civile ha effettuato un audit del vettore aereo AS
Avies, i cui risultati sono in corso di elaborazione da parte del vettore in
questione.
(11) Gli Stati membri hanno ribadito la loro volontà di
intervenire secondo necessità qualora informazioni pertinenti in tema di
sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti derivanti dalla
non conformità di vettori aerei dell'Unione alle pertinenti norme di sicurezza.”
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