martedì 26 agosto 2025

Aeroporti e passeggeri: cosa sapere sull’imbarco di batterie al litio: informativa facoltativa EASA (1)

Con il Safety Information Bulletin-SIB: 2025-03 del 27 maggio 2025 avente per oggetto: "Sensibilizzazione di passeggeri ed equipaggio sui rischi delle batterie al litio" riemerge la questione della “batterie” al litio a bordo. Sul rischio associato al litio in stiva, così di quello incorporato nei tablet, smartphone, laptop, macchine fotografiche e giocattoli portatili dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio. E' un "alert" vasto, da non sottovalutare.

Gli interrogativi che si possono porre i passeggeri quando si imbarcano, sulle batterie nel bagaglio a mano in genere, e batterie agli ioni di litio come i caricabatterie portatili (powerbank). Ma anche sulle batterie ricaricabili aggiuntive per il loro trasporto in cabina, ebbene potrebbero essere soggetto a restrizioni per safety?  Livelli di safety che coinvolge anche il trasporto cargo-merci per le flotte "freighter" e pax-cargo.

Batterie a bordo potrebbero risultare difettose o danneggiate, con perdita di liquido chimico altamente infiammabile. Cosa potrebbe accadere in eventuale cortocircuito? Con inevitabili alte temperature, il surriscaldamento e rischio di provocare un incendio.

Ma questa informativa SIB, tuttavia, è solo informativa, non è obbligatoria e/o vincolante “this is information only. Recommendations are not mandatory”. Non avrebbe, pertanto, ancora attivato procedure precauzionali specifiche.

Oggetto: Sensibilizzazione di passeggeri ed equipaggio sui rischi delle batterie al litio

• Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione ("Regolamento sulle operazioni aeree") del 5 ottobre 2012.

• Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014.

• Regolamento (UE) n. 2015/640 della Commissione del 23 aprile 2015.

• Allegato 14 ICAO - Aeroporti - Volume I - Progettazione e operazioni aeroportuali, 9a edizione datata luglio 2022.

• Specifiche di certificazione EASA e metodi accettabili di conformità per aeromobili di grandi dimensioni (CS-25) del 15 dicembre 2023.

• Manuale ICAO "Istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea" (Doc. 9284) ("Istruzioni tecniche") Edizione 2025-2026.

• Manuale ICAO "Guida alla risposta alle emergenze per incidenti aerei che coinvolgono merci pericolose" (Doc. 9481) Edizione 2025-2026.

• EASA SIB 2022-08 Mitigazione degli incendi in cabina di pilotaggio causati da batterie al litio non incluse nella progettazione dell'aeromobile, del 12 ottobre 2022.

• Bollettino elettronico ICAO EB 2017/23 (AN 11/2.12) "Dispositivi elettronici portatili" del 31 marzo 2017.

• Circolare consultiva della Federal Aviation Administration AC 120-80B "Lotta antincendio per incendi generali e ad alta energia in volo" del 16 marzo 2023.

Applicabilità:

Operatori di aeromobili, gestori di aeroporti, fornitori di servizi di assistenza a terra, Autorità nazionali competenti (NCA).

Descrizione:

L'aumento del numero di casi che coinvolgono batterie al litio trasportate dai passeggeri a bordo di aerei commerciali ha reso necessario cercare diversi modi per sensibilizzare i passeggeri. Il numero di dispositivi elettronici portatili (PED) con cui i passeggeri viaggiano solitamente è aumentato a 4 o 5 dispositivi per passeggero. Alcuni PED sono dotati di potenti batterie al litio, non consentite dalle normative vigenti. Questo potrebbe essere il caso, ad esempio, di dispositivi di trasporto personali (ad esempio scooter, hoverboard, ecc.) e droni.

In particolare, i dispositivi di trasporto sono considerati soggetti alle restrizioni generali applicabili ai PED. Oltre ai rischi normalmente associati alle batterie al litio, questi dispositivi presentano un rischio maggiore, poiché alcuni di essi potrebbero non rispettare elevati standard qualitativi. Inoltre, in determinate condizioni, questi dispositivi possono surriscaldarsi e prendere fuoco o addirittura esplodere. Alcuni operatori di aeromobili EASA SIB n.: 2025-03 ne ha quindi vietato il trasporto, adottando misure più restrittive di quelle stabilite dalle "Istruzioni Tecniche" dell'ICAO. I dispositivi di trasporto non devono essere confusi con gli ausili alla mobilità, che sono soggetti a specifiche limitazioni contenute nella Parte 8 delle "Istruzioni Tecniche".

Test condotti dalla Federal Aviation Administration nel 20171 hanno dimostrato che, in caso di fuga termica della batteria di un PED (ad esempio un computer portatile completamente carico) trasportato in un bagaglio registrato insieme ad alcuni materiali pericolosi normalmente consentiti, come i cosmetici, vi è una bassa probabilità che i sistemi di protezione antincendio del vano di carico possano contenere l'incendio risultante. Il rischio di un incendio incontrollato del carico sarebbe molto elevato per un compartimento di carico di Classe D2 e ​​significativo per un compartimento di carico di Classe C3 (come definito nella norma CS 25.857). I rischi del trasporto di dispositivi elettronici di protezione individuale (PED) nei bagagli, inclusi telefoni, computer portatili o tablet, sono stati ulteriormente studiati dall'EASA4, confermando la forte raccomandazione dell'Agenzia di trasportare dispositivi elettronici di protezione individuale (PED) contenenti batterie al litio in cabina passeggeri, al fine di consentire all'equipaggio di reagire tempestivamente in caso di incendio delle batterie dei dispositivi elettronici di protezione individuale (PED). Inoltre, il parere n. 04/2019 dell'EASA ha portato all'introduzione di un requisito (punto 26.157) nell'Allegato I (Parte 26) del Regolamento 2015/640, che impone la conversione del compartimento di Classe D di alcuni velivoli di grandi dimensioni utilizzati nel trasporto aereo commerciale in compartimenti di Classe C o Classe E, entro il 26 agosto 2023.

Regolamento 2015/640, che impone la conversione del compartimento di Classe D di alcuni aeromobili di grandi dimensioni utilizzati nel trasporto aereo commerciale in un compartimento di Classe C o Classe E, entro il 26 agosto 2023.

Altri articoli che si sono dimostrati particolarmente pericolosi sono le sigarette elettroniche e i power bank.

Le sigarette elettroniche possono essere attivate facilmente e aumentare rapidamente la loro temperatura, incendiando qualsiasi cosa si trovi nelle vicinanze. I power bank non sono dispositivi elettronici di protezione individuale (PED), ma batterie di riserva e, pertanto, si applicano le restrizioni relative alle batterie di riserva. Le batterie di riserva, comprese le power bank, sono vietate nel bagaglio da stiva.

Il "Regolamento sulle operazioni aeree" e le "Istruzioni tecniche" dell'ICAO richiedono che sia gli operatori aerei che i fornitori di servizi di assistenza a terra informino i passeggeri sulle merci pericolose vietate a bordo e sulle limitazioni e restrizioni relative agli articoli consentiti.

I passeggeri devono prendere visione di queste informazioni prima di salire a bordo dell'aeromobile. Questo SIB è pubblicato per fornire raccomandazioni agli operatori di aeromobili passeggeri, ai gestori di aeroporti e ai fornitori di servizi di assistenza a terra sulle azioni da intraprendere per informare i passeggeri delle restrizioni e delle condizioni applicabili al trasporto di batterie al litio e PED alimentati da batterie al litio negli aeromobili passeggeri.

Contemporaneamente alla pubblicazione di questo SIB, altri SIB EASA sulle batterie al litio (2009-22R1, 2015-06R1, 2015-19, 2015-28, 2016-04, 2017-04R1 e 2010-30R1) saranno ritirati.

1 Vedere la sezione "Pericoli relativi ai dispositivi elettronici personali nel bagaglio registrato" su https://www.fire.tc.faa.gov/systems/lithium-batteries

2 Un compartimento di carico di Classe D è un compartimento in cui un incendio sarebbe completamente contenuto senza mettere a repentaglio la sicurezza dell'aereo o degli occupanti e senza essere accessibile ai membri dell'equipaggio. Tali compartimenti dipendono dalla privazione di ossigeno per prevenire e sopprimere la combustione e dalla capacità dei rivestimenti di resistere alla penetrazione delle fiamme.

3 Un compartimento di carico di Classe C è dotato di un sistema di rilevamento di fumo o incendio e di un sistema di estinzione o soppressione incendi controllabile dalla cabina di pilotaggio.

Al momento, la problematica di sicurezza descritta in questo SIB non giustifica l'emissione di una Direttiva sulla Sicurezza (SD) ai sensi del Regolamento (UE) 965/2012 della Commissione, Allegato II, ARO.GEN.135.

Raccomandazione/i:

L'EASA raccomanda:

1. Gli operatori aerei devono garantire che gli equipaggi di volo e di cabina, nonché il personale di assistenza a terra, siano a conoscenza delle restrizioni sui tipi e sulle caratteristiche delle batterie al litio consentite nel bagaglio registrato e a mano dei passeggeri e dell'equipaggio.

2. Gli operatori aerei devono garantire che i fornitori di servizi di assistenza a terra comunichino tali restrizioni ai passeggeri al momento del check-in, inclusi esempi di ciò che è consentito e ciò che non è consentito. Come indicato nelle "Istruzioni Tecniche" dell'ICAO, questo processo deve includere anche una conferma di tali informazioni da parte del passeggero. Ciò può essere fatto mostrando, tra l'altro, esempi visivi di dispositivi alimentati da batterie al litio.

3. Gli operatori aerei e i fornitori di servizi di assistenza a terra devono garantire che tutto il personale interessato sia consapevole che le sigarette elettroniche e le batterie al litio di riserva, compresi i power bank, non sono ammesse nel bagaglio registrato. Inoltre, gli operatori aerei devono garantire che i fornitori di servizi di assistenza a terra indichino ai passeggeri di rimuovere le batterie al litio dal bagaglio a mano ove tali bagagli non possano essere trasportati in cabina. In questi casi, in cui il bagaglio viene ritirato al passeggero al gate, gli operatori aerei devono incaricare il fornitore di servizi di assistenza a terra di fornire al passeggero, anche in questa fase, informazioni sugli oggetti che non possono essere inseriti nel bagaglio registrato e soluzioni su dove e come trasportare gli oggetti non consentiti nel bagaglio registrato.

4. Sia gli operatori aerei che quelli aeroportuali, con l'assistenza dei fornitori di servizi di assistenza a terra, devono sviluppare mezzi per sensibilizzare i passeggeri sui rischi associati alle batterie al litio e alle apparecchiature da esse alimentate, nonché sulle restrizioni applicate al loro trasporto. Tali informazioni dovrebbero includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

a) una forte raccomandazione di portare con sé sigarette elettroniche e power bank in un luogo in cui possano essere monitorati (sulla persona). Se non possibile, devono essere trasportati nel bagaglio a mano, nel rispetto delle restrizioni del paragrafo c);

b) il divieto di utilizzare power bank per caricare dispositivi elettronici durante il volo;

c) la restrizione secondo cui, quando batterie di riserva, inclusi power bank o sigarette elettroniche, si trovano nel bagaglio a mano, devono essere protette da cortocircuiti (ad esempio, trasportandole nella loro confezione originale, toccandone i terminali e inserendole in un sacchetto o scatola di plastica), dall'attivazione involontaria, riposte il più lontano possibile all'interno del sacchetto da qualsiasi altra batteria e/o oggetto potenzialmente infiammabile (ad esempio profumo) e non possono essere caricate durante il volo;

d) ove applicabile, che siano disponibili sistemi di alimentazione, ma che questi debbano essere utilizzati solo per caricare i PED e solo quando tali PED sono costantemente monitorati dal passeggero;

e) che le apparecchiature alimentate da batterie al litio (PED) installate debbano essere protette da danni e attivazione involontaria quando non sono in uso durante il volo; e

f) la limitazione in wattora (Wh) per le apparecchiature elettriche trasportate a bordo dai passeggeri, inclusi esempi di tali dispositivi per facilitarne il riconoscimento.

La potenza massima per ogni dispositivo alimentato elettricamente è di 100 Wh o, con l'approvazione dell'operatore, di 160 Wh.

5. Gli operatori aeronautici devono garantire che tutti i membri dell'equipaggio siano consapevoli dei rischi derivanti dallo stoccaggio di dispositivi elettronici di bordo e delle batterie al litio nelle cappelliere, in particolare vicino ai sistemi di ossigeno, e che siano formati e consapevoli delle caratteristiche degli incendi delle batterie al litio e che  comprendano e conoscano appieno le procedure stabilite dall'operatore per estinguere tali incendi. 6. Gli operatori aeronautici devono garantire che tutte le attrezzature e le procedure utilizzate per combattere gli incendi di PED e batterie al litio siano efficaci anche per le batterie al litio e i PED di maggiori dimensioni consentiti dall'operatore a passeggeri ed equipaggio. In particolare, devono garantire che a bordo siano presenti contenitori idonei e liquidi analcolici in quantità sufficiente, qualora siano necessari durante il processo di raffreddamento.

7. I fornitori di servizi di assistenza a terra devono richiedere ai passeggeri, in conformità con le istruzioni degli operatori aeronautici, di garantire che qualsiasi PED di grandi dimensioni che non possa essere trasportato in cabina passeggeri (ad esempio a causa delle sue dimensioni) e che pertanto debba essere trasportato nel bagaglio registrato, sia:

a) Completamente spento ed efficacemente protetto dall'attivazione accidentale. Per garantire che il dispositivo non sia mai acceso durante il trasporto, qualsiasi applicazione, allarme o configurazione preimpostata che possa attivarlo deve essere disabilitata o disattivata;

b) Protetto dal rischio di danni accidentali mediante l'utilizzo di un imballaggio o di un involucro adeguati, oppure mediante il suo inserimento in una borsa rigida protetta da un'adeguata imbottitura (ad esempio, indumenti);

c) Non trasportato vicino a materiali infiammabili o pressurizzati (ad esempio profumi, aerosol, ecc.).

Nota: questo si riferisce ad aeromobili con vani portaoggetti più piccoli che non consentirebbero lo stivaggio di oggetti più grandi (attrezzi, giocattoli, droni, ecc.) dove le batterie non possono essere rimosse e, in ogni caso, queste non devono superare il massimo Wh consentito.

8. I fornitori di servizi di assistenza a terra devono garantire che il personale che potrebbe imbattersi in batterie al litio nei bagagli dei passeggeri sia formato e consapevole delle caratteristiche degli incendi causati da batterie al litio e applichi le istruzioni del gestore aeroportuale in caso di tali incendi.

9. Gli operatori di aeromobili e i fornitori di servizi di assistenza a terra devono informare i passeggeri sui rischi causati da PED a causa del potenziale cortocircuito o danneggiamento della batteria se incastrata nella parte mobile dei sedili. In tal caso, o ogniqualvolta si sospetti una situazione anomala, i passeggeri devono avvisare immediatamente un membro dell'equipaggio di cabina o il personale dell'aeroporto o del fornitore di servizi di assistenza a terra, a seconda di dove si verifica la situazione. I passeggeri devono pertanto essere informati anche su come identificare i segnali precursori di un potenziale evento (ad esempio surriscaldamento, gonfiaggio del corpo).

10. I gestori aeroportuali devono garantire che il personale dei servizi di soccorso e antincendio sia pienamente consapevole delle caratteristiche degli incendi delle batterie al litio e che la loro formazione includa le specifiche su come rispondere correttamente a tali situazioni di emergenza.

11. Gli operatori di aeromobili, i gestori aeroportuali e i fornitori di servizi di assistenza a terra devono garantire la segnalazione di qualsiasi evento correlato alle batterie al litio alle autorità competenti, in conformità ai requisiti applicabili.

12. Le ANC, attraverso la loro supervisione, devono consigliare che queste raccomandazioni siano prese in considerazione dal sistema di gestione della sicurezza delle organizzazioni.

13. Le ANC, attraverso le loro attività di vigilanza, dovrebbero garantire che le raccomandazioni contenute nel presente SIB siano tenute in considerazione dalle procedure e dai sistemi di gestione dell'organizzazione."

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