Stralcio del documento:
“L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), le Agenzie Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (APPA) e le persone che agiscono per loro conto non sono responsabili per l’uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo rapporto.
Con la Delibera del Consiglio Federale Seduta del 20.10.2012 Doc. n. 27/12/CF , è stato reso disponibile on-line tale documento di 94 pagine.
La normativa in materia di rumore aeroportuale e dei relativi sistemi di monitoraggio costituisce un corpus particolarmente complesso. Queste Linee Guida forniscono una serie di indicazioni tecnico/pratiche che, nell’osservanza delle singole disposizioni, sono finalizzate a garantire lo svolgimento in maniera efficace ed efficiente delle funzioni di monitoraggio e controllo del rumore generato dagli aerei”.
Gli autori del rapporto sono stati:
Salvatore Curcuruto (ISPRA)
Maurizio Bassanino (ARPA Lombardia)
Mauro Mussin (ARPA Lombardia)
Alessandra Balestreri (ARPA Lombardia)
Delio Atzori (ISPRA)
Enrico Lanciotti (ISPRA)
Giuseppe Marsico (ISPRA)
Francesca Sacchetti (ISPRA)
Rosalba Silvaggio (ISPRA)
Con la collaborazione di:
Tina Fabozzi (ARPA Lazio)
Paolo De Forza (SACBO S.p.A.– Aeroporto Bergamo Orio al Serio)”
La premessa al testo è la seguente:
La normativa in materia di rumore aeroportuale e dei relativi sistemi di monitoraggio…costituisce un corpus particolarmente complesso; la successione dei provvedimenti e la loro specificità, nonché gli interventi giurisprudenziali, non consentono una lettura lineare delle norme. Occorre quindi provvedere all'emanazione di una serie di indicazioni tecnico/pratiche che, nell'osservanza delle singole disposizioni, garantiscano lo svolgimento in maniera efficace ed efficiente delle funzioni di monitoraggio e controllo del rumore generato dagli aerei. A tal proposito, il presente documento costituisce la linea guida di riferimento per la progettazione e la gestione delle reti di monitoraggio acustico aeroportuale degli aeroporti italiani.”
Nel Capitolo 5.2 Informazione al pubblico si legge:
I dati ambientali ottenuti attraverso il sistema di monitoraggio devono essere resi accessibili al pubblico. Il compito di divulgare i dati inerenti al sistema di monitoraggio compete, come previsto dal D.Lgs. 195/2005, all’autorità pubblica, cioè al Gestore della rete stessa, alle Agenzie Regionali e al Ministero dell’Ambiente.
L’informazione al pubblico deve prevedere diversi gradi di complessità poiché i dati devono essere fruibili dal maggior numero possibile di persone. E’ quindi opportuno prevedere dei rapporti divulgativi, destinati a una larga fascia di pubblico, e, parallelamente, un sistema che permetta di dare dei dati più dettagliati a chiunque ne faccia richiesta nel minor tempo possibile, come prevede il D.Lgs. sopra citato. Inoltre, perché i dati siano maggiormente fruibili, essi devono essere completati dalla descrizione del processo che ha portato all’elaborazione degli stessi.
Il gestore dell’aeroporto, in qualità di concessionario di pubblico servizio e in quanto detentore dei dati, può renderli pubblici. La verifica da parte di ARPA della qualità di tali dati è una garanzia ulteriore per il pubblico.
Nel caso in cui esistano stazioni di tipo V dovrà essere disponibile per il pubblico anche l’informazione relativa alla accertata violazione del limite riguardante l’esercente e, eventualmente, l’episodio riscontrato.
Eccetto i casi di esclusione del diritto di accesso all’informazione ambientale previsti dalla legge, il gestore dell’aeroporto fornisce i dati relativi al monitoraggio del rumore delle operazioni di volo ai soggetti che ne facciano richiesta. Su qualunque documento che tratti tali dati dovranno essere riportate le informazioni relative alla fonte dei dati e al soggetto che li ha elaborati, in modo da distinguere le responsabilità nelle varie fasi del processo di pubblicazione del dato.
Tutti i rapporti che riportano l’esito di misure e/o valutazioni acustiche devono essere confermati da un Tecnico Competente in Acustica, ai sensi della L. 447/95 e successive modifiche e integrazioni.
Per favorire la condivisione dei dati tra i soggetti interessati possono essere sfruttati i modelli dei dati previsti dall’OGC, in particolare SensorML e Observation and Measurment. I dati possono quindi essere scambiati in formato XML, oppure inviati attraverso dei servizi SOS.
Tale modalità di scambio dati è preferibile a quelle basate su formati proprietari o sviluppati ad hoc perché consentono una migliore interoperabilità tra i diversi soggetti che producono od utilizzano i dati.
L’insieme minimo dei dati da trasmettere deve comprendere:
• Posizione centraline sul territorio;
• Descrizione singole centraline;
• Tipologia della stazione;
• LVA;
• LVAj;
• Numero movimenti.
Gestione delle lamentele
Le lamentele presentate dai cittadini si distinguono in due categorie, che è opportuno trattare separatamente:
(a) lamentele circostanziate, cioè quando sia possibile desumere, dalle informazioni che il reclamante trasmette, una possibile corrispondenza tra lamentela e operazione aerea;
(b) lamentele generiche, quando non sia possibile identificare un particolare evento o un’operazione che abbia arrecato disturbo.
Le lamentele circostanziate devono contenere almeno le seguenti informazioni:
• Indicazione del reclamante (nome e cognome, oppure reclamo anonimo);
• Indirizzo del reclamante (oppure coordinate geografiche Gauss-Boaga dell’edificio);
• Data del reclamo;
• Data dell’episodio oggetto di reclamo;
• Intervallo orario dell’episodio oggetto di reclamo (ovvero tra le ore ___ e le ore ___): se il reclamante è sufficientemente certo dell’orario indicare sempre un intervallo minimo di 10minuti intorno all’orario segnalato;
• Caratteristiche dell’episodio (es. rumore intenso, sorvolo a bassa quota, ecc.);
• Tipologia di edificio utilizzato dal reclamante al momento dell’episodio (casa, ufficio, scuola, ecc.);
• Altre note del reclamante;
• Nome dell’operatore che ha accolto il reclamo;
• Codice identificativo del reclamo;
• Note dell’operatore.
A ogni lamentela deve seguire, da parte della Società di gestione dell’aeroporto, una procedura che porti alla correlazione della lamentela con il sorvolo che l’ha causata. Tale algoritmo deve consentire:
(a) l’associazione tra reclamo e operazioni aeree;
(b) l’associazione tra reclamo ed eventi rumorosi;
(c) l’associazione tra reclamo ed eventi rumorosi correlati a operazioni aeree.
I dati fondamentali per compiere le operazioni in maniera corretta consistono nell’orario dell’evento segnalato dal reclamante e nella sua posizione geografica. Dal momento che l’orario segnalato può non essere sufficientemente preciso, conviene utilizzare un intervallo temporale della durata di almeno dieci minuti, in modo da consentire una migliore correlabilità agli eventi e alle operazioni aeree. Questo può implicare la scelta dell’evento da correlare al reclamo tra un certo numero di eventi:
il criterio in base al quale operare la scelta è la maggiore energia sonora o il maggior livello LAFMax raggiunto.
Relativamente alla posizione geografica, va considerato che l’utilizzo di sistemi di georeferenziazione degli indirizzi può portare a errori considerevoli, in funzione del fatto che difficilmente viene georeferenziato ciascun numero civico; infatti, di norma essi vengono associati come metadato alla descrizione geometrica dell’arco stradale. Va quindi preferito un sistema che abbia la possibilità di georeferenziare ciascun numero civico in maniera puntuale, in modo da localizzare in maniera univoca l’edificio di interesse, con un errore inferiore a 10m. In alternativa, l’edificio del reclamante può essere localizzato grazie alle indicazioni integrative riportate nel reclamo, come la prossimità a un incrocio, a un edificio importante, ecc., oppure tramite visione dell’ortofotomappa o del disegno aerofotogrammetrico in scala 1:2000 o 1:5000. L’utilizzo di strumenti informatici evoluti e della rete Internet consentirebbe al reclamante di effettuare direttamente sul proprio computer la localizzazione dell’edificio.
A seguito delle verifiche volte a identificare con esattezza l’episodio lamentato, attraverso la correlazione del reclamo con i dati del sistema di monitoraggio, dovrà essere fornita al reclamante, e per conoscenza al Sindaco del Comune competente nonché al Direttore della Circoscrizione Aeroportuale, una risposta contenente almeno le seguenti informazioni:
• Indicazione del reclamante;
• Data di ricevimento del reclamo;
• Data e ora dell’episodio lamentato;
• in caso di correlazione positiva:
o Stazione di misura che ha rilevato l’evento correlato;
o Data e ora dell’evento;
o Parametri acustici dell’evento (almeno SEL e LAFMax);
o Operazione aerea collegata all’evento, con indicazione del tipo di aeromobile e del tipo di operazione (eventualmente anche della compagnia aerea);
o Eventuale violazione di procedura antirumore, se accertata dal Direttore della Circoscrizione Aeroportuale, ovvero esistenza di procedura di accertamento di violazione, se in corso;
• in caso di correlazione negativa:
o Data e ora degli episodi rumorosi immediatamente prima e dopo l’episodio segnalato nella stazione di misura più vicina geograficamente all’indirizzo del reclamante.
o Data e ora, tipologia del movimento immediatamente anteriore e successivo all’episodio segnalato.
Per le segnalazioni anonime la risposta va indirizzata al Sindaco del comune interessato”.
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