In ogni aeroporto le geo-localizzazione di un deposito/serbatoio carburante avio ha un ruolo gestionale e operativo fondamentale per l’attività dello scalo. Talvolta l’ubicazione di uno di questi serbatoi, posizionato in sedimi aeroportuali con ettari limitati, potrebbe evidenziare “criticità” da analizzare con specifici “studi aeronautici” di compatibilità.
Il “Regolamento recante disposizioni sulla costruzione, l’acquisto e la gestione dei depositi carburante avio”, potrebbe, in tal senso, rappresentare un primo stadio di questa analisi.
L’Art. 7, infatti, rileva come il:
“1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale di ENAC.
2. La società di gestione aeroportuale, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, presenta a ENAC per l’approvazione un Piano recante le modalità e le relative tempistiche, ivi inclusa la durata dell’eventuale proroga della subconcessione per ottemperare alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5.”
Il documento di 9 pagine è titolato “DISPOSIZIONI SULLA COSTRUZIONE, L’ACQUISTO E LA GESTIONE DEI DEPOSITI CARBURANTE AVIO NEGLI AEROPORTI APERTI AL TRAFFICO CIVILE DI CUI ALL’ARTICOLO 704 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE AFFIDATI IN CONCESSIONE”.
Con l’Edizione n° 1, Revisione n° 1 del 24/03/2025 Il documento ha “il fine di disciplinare il regime dei depositi carburante”, è stato predisposto uno schema di “Regolamento recante disposizioni sulla costruzione, l’acquisto e la gestione dei depositi carburante avio negli aeroporti aperti al traffico commerciale affidati in concessione” (Regolamento) il quale è stato sottoposto a consultazione esterna attraverso pubblicazione della stessa sul sito web istituzionale dell’Ente in data 9 novembre 2022, con termine per eventuali commenti ed osservazioni fissato al 7 dicembre 2022”.
Dopo la Prima emissione del 5/5/2023 la prima edizione e revisione del 24/03/2025è stato il motivo dell’aggiornamento con le “Precisazione riferimenti normativi e motivazionali” .
Le “Finalità e oggetto”, posto nell’Art. 1, in sintesi, è esplicativo:
1. Il presente Regolamento ha lo scopo di conseguire la riorganizzazione complessiva delle infrastrutture aeroportuali costituenti il sistema di rifornimento del carburante, secondo criteri e finalità indicate in premessa, assicurando che il gestore aeroportuale, quale soggetto responsabile dell’efficiente funzionamento dell’aeroporto e della liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra, abbia la proprietà e la responsabilità della gestione del deposito di carburante, nonché la gestione in via esclusiva dello stesso come infrastrutturacentralizzata, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 18 del 1999.
L’Articolo 2 definisce la “Costruzione dei depositi carburante
1. La costruzione dei depositi carburante negli aeroporti, di cui all’articolo 704 del codice della navigazione, nell’ambito del demanio aeroportuale è assicurata, tenuto conto delle previsioni del Piano di sviluppo aeroportuale (PSA), direttamente dalla società di gestione aeroportuale o tramite società da esso controllata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.”
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