L’imposta rappresenta una quota irrisoria, riguarda tutte le aerolinee, low cost e le vaste alleanze internazionali. Non costituisce quindi un gap competitivo tra aerolinee, rappresenta una tassa che, non è, in sostanza, finalizzata a somme destinate ai “comuni” aeroportuali.
Tutt’altro l’entità dell’imposta è diversificata, con finalità extra dall’originale intento di creare somme da destinare ai Comuni aeroportuali per esigenze di mitigazione, compensazione, tutela dalle ricadute ambientali generate dalle flotte aeree in prossimità delle piste di volo.
I passeggeri che si imbarcano dagli aeroporti italiani, in relazione alla città, pagano tra i 6,5 e i 9 euro. Che si aggiunge al costo del biglietto aereo. Ma il gettito dell’imposta, tuttavia, è destinata solo in minima parte ai Comuni aeroportuali. Una quota di 3,5 euro per passeggero, ad esempio, è destinata all’INPS.
Tale imposta d’imbarco era stata disposta con l’Art.2, comma 11 legge 350 del 2003: definita come addizionale comunale sui diritti d’imbarco applicata dal 2004.
L’addizionale era pari ad 1 euro per passeggero imbarcato e avrebbe dovuto essere versata all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell’incolumità delle persone e delle strutture, l’80 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
In seguito e, in diverse circostanze, in 20anni, tale imposta con i criteri di assegnazione erano stati modificati.
La maggioranza degli stakeholders dell’aviazione commerciale, soprattutto negli ultimi anni, sostiene l’eliminazione dell’addizionale comunale. Tale decisione, rilevano, avrebbe un impatto rilevante per il settore aereo, con ricadute vantaggiose per i flussi turistici e l’economia del Belpaese. Ma si trascura del tutto il significato e le finalità dell’istituzione della stessa Addizionale Comunale. Destinare somme, finanze ai Comuni dell’intorno aeroportuale.
Gli stessi Comuni non recepiscono, peraltro, le risorse disposte dall'IRESA-Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili. Le Regioni non la applicano e/o la hanno sospesa.
La “politica” contraria all’Addizionale Comunale, ha prevalso in alcune Regioni e aeroporti e, probabilmente potrà cancellarla ma, il Governo e il Ministero dei Trasporti, dovrebbero disporre, preliminarmente, comunque, attivare e devolvere finanziamenti specifici da destinare ai Sindaci di tali Comuni.
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