venerdì 6 dicembre 2024

Aeroporti e il Manuale di gestione della sicurezza ICAO Doc 9859 (2013)

La gestione della sicurezza generale (safety aeronautica e risk complessivo) è stata aggiornata nella terza edizione del Manuale di gestione della sicurezza ICAO (SMM) (Doc 9859) ed ha sostituito  integralmente la seconda edizione, pubblicata nel 2009.  Ha sostituito anche il Manuale di prevenzione degli incidenti ICAO (Doc 9422), risultato del tutto superato. 

Il documento ha fornito agli Stati una guida sullo sviluppo e l'implementazione di un programma di sicurezza statale (SSP), in conformità con gli standard internazionali e le pratiche raccomandate (SARP) contenuti nei seguenti testi:

Allegato 1 - Licenze del personale, 

Allegato 6 - Funzionamento degli aeromobili, 

Allegato 8 - Aeronavigabilità degli aeromobili, 

Allegato 11 - Servizi di traffico aereo, 

Allegato 13 - Indagini su incidenti e inconvenienti aeronautici 

Allegato 14 - Aerodromi, Volume I - Progettazione e operazioni aeroportuali. 

Le disposizioni SSP sono state incorporate nell'Allegato 19 - Gestione della sicurezza, che era ancora in fase di sviluppo al momento della pubblicazione di questa terza edizione. 

Questo manuale ha fornito il materiale di orientamento per l'istituzione di requisiti del sistema di gestione della sicurezza (SMS) da parte degli Stati nonché per lo sviluppo e l'implementazione di SMS da parte dei fornitori di prodotti e servizi interessati. 

L'identificazione, l’analisi, la verifica dei pericoli e la valutazione dei rischi, dei processi, delle attività e degli strumenti correlati e dell'applicazione devono essere inquadrati nell’ambito delle operazioni del Safety Management Systems (SMS). 

ENAC - ultimo aggiornamento: 07/09/2023 web - ha disposto la procedura “Attuazione Safety Management System” con le seguenti disposizioni:

INTRODUZIONE

In questa pagina si forniscono dettagli sull’attuazione del sistema di gestione della sicurezza, Safety Management System (SMS), obbligatorio per le imprese di produzione a partire dal 7 marzo 2023, e su come il processo di approvazione della modifica significativa sarà gestito da ENAC durante la fase transitoria (7 marzo 2023 – 7 marzo 2025).

In conformità all’allegato II (Requisiti Essenziali di Aeronavigabilità), punto 3.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018 (recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea) in funzione del tipo di attività svolta e delle loro dimensioni, le imprese di produzione devono realizzare e mantenere:

un sistema di gestione per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui al suddetto allegato, e gestire i rischi in materia di sicurezza nonché migliorare costantemente tale sistema.

A norma dell’Annesso 19 «Safety Management» della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, le autorità aeronautiche devono prescrivere alle imprese che producono aeromobili civili, nonché motori, eliche e parti da installare in tali aeromobili, di attuare un sistema di gestione della sicurezza.

Il regolamento (UE) n. 748/2012 sin dalla sua emissione iniziale imponeva alle imprese di produzione di conformarsi a taluni elementi di un sistema di gestione. Tuttavia, tale sistema non copriva integralmente le norme e le pratiche raccomandate dall’ICAO previste dall’Annesso 19. Per tale ragione si è reso necessario aggiungere gli elementi mancanti attraverso la pubblicazione dei seguenti regolamenti:

1. Regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione del 10 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza e i sistemi di segnalazione degli eventi, che devono essere istituiti dalle organizzazioni di progettazione e produzione, nonché le procedure applicate dall’EASA.

2. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 della Commissione del 14 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle autorità aeronautiche, come l’ENAC.

3. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1253 della Commissione del 19 luglio 2022, che rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda le deroghe a determinati requisiti introdotte dal regolamento delegato (UE) 2022/201.

Nota: per semplificare la descrizione che segue definiamo “vecchia Parte 21” il regolamento (UE) 748/2012 in vigore fino alla data del 6 marzo 2023 e “nuova Parte 21” il regolamento (UE) 748/2012, applicabile a partire dalla data del 7 marzo 2023 con l’introduzione dei requisiti SMS.”


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