Con le 16 pagine del testo ENAC pdf Disposizioni per l’implementazione dell’approccio equilibrato negli aeroporti nazionali in applicazione del Regolamento (UE) 598/14 - Ed.1 Rev. / del 26 settembre 2024, in vigore dal 10 ottobre è stata posta una pietra miliare nella coesistenza tra una infrastruttura aeroportuale, territorio e comunità dei cittadini.
Lo sviluppo sostenibile del trasporto aereo richiede
l’adozione di una serie di misure tese a contenere l’impatto acustico dei
velivoli nelle zone aeroportuali, allo scopo di promuovere la compatibilità tra
le attività aeronautiche e le aree residenziali, migliorando la qualità della
vita dei soggetti che si trovano nelle zone limitrofe;
- in tale prospettiva, si rende necessario stabilire il
clima acustico nell’intorno aeroportuale attraverso criteri oggettivi e
misurabili, oltre che verificare il mantenimento delle condizioni per limitare
l’inquinamento acustico entro limiti accettabili per la tutela dell’ambiente e
della salute;
- in materia di inquinamento acustico, la Legge Quadro 26
ottobre 1995, n. 447 ha definito gli ambiti di intervento e le responsabilità
connesse alla mitigazione dell’impatto ambientale e, con riferimento
all’inquinamento acustico causato dal rumore aeroportuale, ha demandato all’allora
Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione,
l’adozione di un decreto contenente disposizioni circa la determinazione dei
criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa
disciplina per il contenimento dell’inquinamento acustico. In linea con quanto
prescritto dall’art. 3, comma 1, lett. m), della legge quadro, è stato pertanto
adottato il D.M. 31 ottobre 1997, rubricato “Metodologia del rumore
aeroportuale”;
- l’art. 5 del D.M. 31 ottobre 1997 stabilisce che l’ENAC
istituisce, per ogni aeroporto aperto al traffico civile, una Commissione
presieduta dal competente direttore della circoscrizione aeroportuale (oggi
Direzione Territoriale) e composta da un rappresentante per ognuno dei soggetti
indicati dalla norma. La Commissione definisce le procedure antirumore, i confini
delle aree di rispetto (zona A, zona B, zona C) nell’intorno aeroportuale,
tenuto conto del piano regolatore aeroportuale, degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e delle procedure antirumore
adottate e gli indici numerici che caratterizzano gli aeroporti dal punto di
vista dell’inquinamento acustico ex art. 7, comma 6. In tal modo, la
Commissione approva all’unanimità la caratterizzazione acustica dell’intorno
aeroportuale di cui all’art. 6”.
Con l’adozione del Regolamento (UE) n. 598 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure
per l’introduzione di restrizioni perative ai fini del contenimento del rumore
negli aeroporti dell’Unione aventi un traffico superiore a 50.000 movimenti di
velivoli per anno di calendario. Il Regolamento abroga sia la direttiva
2002/30/CE sia, di conseguenza e tacitamente, il relativo d. lgs. di attuazione
n.13/2005 e si basa sul concetto di “approccio equilibrato” introdotto dalla
Risoluzione A33/7 del 2001 dell’International Civil Aviation Organization
(ICAO) e sui metodi illustrati nel documento 29 del 2016 dell’European Civil
Aviation Conference (ECAC);
- in accordo a quanto disposto dall’art. 6, comma 1, del
Regolamento (UE) n. 598/2014, lo Stato membro può utilizzare descrittori
acustici diversi da quelli introdotti dalla direttiva 2002/49/CE, purché
conformi alla legislazione nazionale”.
L’Articolo 2 definisce anche un “Ambito di efficacia”:
1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli aeroporti
civili aperti al traffico commerciale e agli aeroporti militari aperti al
traffico civile, limitatamente al traffico civile, presenti sul territorio nazionale
con un traffico superiore a 50.000 movimenti per anno di calendario.
2. Negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti
al traffico civile, limitatamente al traffico civile, il ricorso
all’introduzione delle restrizioni operative avviene, in conformità dell’approccio
equilibrato, in via residuale, laddove ogni altra misura, anche utilizzata in combinazione
con altre, risulti inidonea al miglioramento del clima acustico in ambito aeroportuale,
ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) n. 598/2014.
3. Il presente Regolamento non si applica al rumore prodotto
dai velivoli utilizzati in attività militari, voli di Stato, doganali, di
polizia e antincendio, in quelle di carattere eccezionale, quali voli
utilizzati per ragioni di ricerca, salvataggio in situazioni di emergenza,
soccorso, protezione civile e assistenza medica, nonché ai voli per il
controllo dei sistemi di navigazione aerea e ai voli radiomisure.”
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