mercoledì 2 novembre 2022

Aeroporti, Piano di Rischio e carico antropico: promemoria per i Sindaci! E’ tutto Ok?

Il Piano di Rischio, in vigore con il D.L. n.96/2005 “Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell’articolo 2 della legge 9 novembre del 2004, n.265”, Art. 707 Determinazione delle zone soggette a limitazioni, ha, finalmente adottato misure e tutele dal rischio di incidenti aerei per le popolazioni residenti.

Rappresenta lo strumento per la gestione del territorio in relazione alla presenza di un aeroporto, al fine di limitare l'eventuale danno connesso al rischio potenziale legato all'attività volativa, mediante l'applicazione di alcune limitazioni, in termini di numero di presenze e di attività insediabili, da intendersi quali misure di tutela per le aree del territorio limitrofe all'infrastruttura aeroportuale;

Nelle tre zone “A”, “B”, “C”, ad esempio, vanno evitati:

- insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc….

- costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili;

- attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale.

Nella “Zona di tutela D”: “caratterizzata da un livello minimo di tutela e finalizzata a garantire uno sviluppo del territorio in maniera opportuna e coordinata con l’operatività aeroportuale, va evitata la realizzazione di interventi puntuali ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc..”

Il PRA-Piano di Rischio Aeroportuale, che si sovrappone anche alle edificazioni esistenti prima del D.L. n.96/2005, si pone, da un lato, l'obiettivo di limitare l'insediarsi di nuove attività con forte presenza antropica, di limitare gli incrementi volumetrici sull'esistente, di escludere la possibilità di mutamenti di destinazioni d'uso verso quegli usi che possono aumentare la presenza antropica al fine di limitare il danno in caso di incidente nell'intorno aeroportuale. Ma deve risolvere anche la fase edificatoria successiva alla legge N.58 del 1963.

Il “governo” del territorio nelle zone A, B, C e D del PRA-Piano di Rischio Aeroportuale, deve pertanto, per ogni area di tutela deve analizzare e calcolare:

- superfici territoriali;

- stima dei volumi;

- vincoli e tutele individuati ed aggiornare i vincoli e tutele che gravano sul territorio comunale;

- ambiti e sistemi individuati e interessati nelle aree di tutela del PRA;

- interventi diretti e strumenti urbanistici ricadenti nelle aree di tutela del PRA;

- disciplina degli usi e degli interventi relativi agli ambiti ricadenti nelle aree di tutela del PRA;

- determinazione del carico antropico degli insediamenti e delle attività esistenti e di previsione;

. determinazione degli indici di affollamento di specifiche “edificazioni”

La determinazione del carico antropico deve individuare:

Il numero di residenti è stato calcolato sulla base dei dati anagrafici che forniscono il numero di residenti per numero civico.

Il numero degli addetti nel settore industriale/artigianale, dovrebbe essere calcolato sulla base dei volumi di tali attività.

Il numero degli addetti nel settore dei servizi, dovrebbe, anch’esso essere analizzato e calcolato con, altrettante, specifiche modalità.

Altre considerazioni, una analisi, verifica e definizione dei vincoli massimi, rimandano invece agli insediamenti non residenziali ad alto affollamento, quali le attrezzature commerciali, ricreative e di servizio ad elevato concorso di pubblico e, in generale, l’insediamento di attrezzature riconducibili alla definizione di “attività sensibili” contenute nella normativa specifica vigente (centri commerciali, alberghi, stadi, scuole, ospedali, residenze collettive, ….) ed in particolare gli usi.

La domanda da porsi, dopo questo sintetico promemoria, è la seguente:

Quanti sono i “Comuni aeroportuali” che hanno “censito” il carico antropico e gli indici di affollamento delle “edificazioni” localizzate nelle Zone A, B, C e D, dopo la legge n.58 del 1963 e il successivo DL n.96/2005, implementato nel 2011.

L’ENAC ha approvato tali risoluzioni Comunali? Quanti e quali sono I Comuni che hanno ancora in “itinere” tali analisi e verifiche?

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