giovedì 8 luglio 2021

Aeroporti e le conformità alla Regolamentazione UE 139/2014: brevi note

Il REGOLAMENTO (UE) N. 139/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2014 stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. I Paesi membri sono obbligati a conformarsi.

Nella coesistenza tra infrastruttura aeroportuale e Comunità circostante, il Regolamento UE 139/2014, ha, in 11 articoli descritto le implicazioni primarie.

Appare indispensabile conoscere ed interpretare almeno i seguenti tre:

Articolo 8

Protezione delle aree limitrofe all’aeroporto

Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle consultazioni per quanto riguarda l’impatto in termini di sicurezza delle costruzioni che si propone di edificare entro i limiti delle superfici di protezione e limitazione degli ostacoli nonché di altre superfici associate all’aeroporto.

Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle consultazioni per quanto riguarda l’impatto in termini di sicurezza delle costruzioni che si propone di edificare oltre i limiti delle superfici di protezione e limitazione degli ostacoli, nonché di altre superfici associate all’aeroporto e che superano l’altezza stabilita dagli Stati membri.

Gli Stati membri assicurano il coordinamento della protezione degli aeroporti situati in prossimità dei confini nazionali con altri Stati membri.


Articolo 9

Monitoraggio delle aree limitrofe all’aeroporto

Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle consultazioni con riguardo alle attività umane e all’uso del suolo, quali:

a) ogni sviluppo o modifica dell’uso del suolo nell’area dell’aeroporto;

b) ogni sviluppo che possa creare turbolenze indotte da ostacoli che potrebbero essere pericolose per le operazioni degli aeromobili;

c) l’utilizzo di luci pericolose, ambigue o fuorvianti;

d) l’uso di superfici fortemente riflettenti che possono provocare abbagliamento;

e) la creazione di aree che potrebbero attirare fauna selvatica nociva per le operazioni degli aeromobili;

f) le fonti di radiazioni non visibili o la presenza di oggetti in movimento o fermi che possono interferire o avere effetti negativi sulle comunicazioni aeronautiche e sui sistemi di navigazione e sorveglianza.


Articolo 10

Gestione dei pericoli provocati dalla fauna selvatica

1. Gli Stati membri assicurano che i pericoli derivanti dalla fauna selvatica siano valutati tramite:

a) l’istituzione di una procedura nazionale per la registrazione e la notifica di impatti di fauna selvatica con aeromobili;

b) la raccolta di informazioni presso gli operatori aerei, il personale dell’aeroporto e altre fonti sulla presenza di fauna selvatica che costituisca un rischio potenziale per le operazioni degli aeromobili;

c) una valutazione continua del pericolo costituito dalla fauna selvatica da parte di personale qualificato.

2. Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni relative agli impatti con fauna selvatica siano raccolte e inviate all’ICAO per essere inserite nella banca dati del sistema informatico sugli impatti con uccelli dell’ICAO (IBIS).


Nessun commento:

Posta un commento