venerdì 9 luglio 2021

Aeroporti, discariche e le altre fonti attrattive per impatto volatili

Con il Comunicato Stampa n. 76/2013, ENAC rilevava:

RIGGIO PRECISA IN MERITO AL RUOLO DELL’ENAC SULLA DISCARICA DI FALCOGNANA

In merito al ruolo dell’Enac rispetto alla discarica di Falcognana, il Commissario Straordinario dell’Enac, Vito Riggio, precisa:

"L’Enac, autorità unica di regolazione tecnica, vigilanza e controllo sul trasporto aereo, in base ad un regolamento internazionale, che è anche legge della Repubblica, è tenuto ad esprimere il proprio parere su tutto ciò che può interferire con le attività di volo, al fine di garantire una costante sicurezza.

In particolare sulle discariche, vecchie e nuove, esercita una vigilanza che è rivolta a prevenire e mitigare il fenomeno sempre più preoccupante del bird strike.

Per questo motivo, e senza entrare nel merito di scelte che non gli competono, l’Enac chiede di essere informato, ricordando che il proprio parere è vincolante. Solo la rigorosa applicazione della legge, con uno spirito di collaborazione nell’interesse pubblico.

Il resto appartiene alla dialettica politica che in nessun modo può e deve riguardare l’imparziale applicazione delle regole." Roma, 25-09-2013


A riguardo le note di Valter Battistoni, massimo esperto italiano in tematiche “birdstrike”, in una news proposta da Aerohabitat “Aeroporti, Fiumicino e una discarica: la nota di Valter Battistoni” del 15 Gennaio 2020 rilevava:

Da un punto di vista del diritto interno, il Codice della Navigazione prevede all’art 711 che nelle zone limitrofe agli aeroporti precedentemente individuate, siano soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o, comunque, un pericolo per la navigazione aerea. Pertanto, la realizzazione di tali opere, piantagioni e attività è subordinata all’autorizzazione preventiva dell’ENAC.

Non solo, ma le attività già esistenti sulle aree così definite, possono essere abbattute o eliminate da parte dell’ENAC, con provvedimento motivato, qualora non siano compatibili con la sicurezza della navigazione.

In applicazione di tale norma, il Cap. 4, para. 12 del Regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti (che ha valore legale di regolamento) conferma che la realizzazione di opere, piantagioni o l’esercizio delle attività che possono costituire richiamo per la fauna selvatica nelle zone limitrofe è soggetta ad autorizzazione da parte dell’ENAC.

Nel Cap. 5 del medesimo Regolamento ("Rischio da impatto con volatili”) vengono individuate come oggetto di limitazioni, tra gli altri, le discariche e corpi d’acqua aperta o altre aree umide che possono attrarre volatili ed altra fauna selvatica.

Seguono varie altre norme applicative ed informative, tra cui principalmente le “Linee Guida - valutazione delle fonti attrattive di fauna selvatica in zone limitrofe agli aeroporti” e la circolare APT01B, entrambe dell’ENAC.

Basterebbe questo per scoraggiare qualunque tentativo di ubicare una discarica nei pressi di un aeroporto, anche perché non risulta che alla nostra autorità aeronautica nazionale (ENAC) sia stato richiesto di esprimere alcuna autorizzazione e neppure un semplice parere!

E poiché il mondo dell’aviazione è sovranazionale, la materia è oggetto di cospicua regolamentazione anche a livello internazionale e, per quello che ci riguarda, comunitario.

L’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO), tratta il problema dei volatili (e delle discariche, considerate fra i maggiori attrattori di fauna selvatica), nei suoi documenti tecnici Annex 14 Aerodromes, Vol. I Aerodrome design and operations, Chapter 9. Emergency and other services; Airport Service Manual (DOC 9137- AN/898) - part 3; Bird Control and Reduction; Airport Planning Manual (DOC 9184 – AN/902) - part 1: Master planning & part 2; Land use and environmental control.), stabilendo tra l’altro che “le autorità preposte devono attivarsi per eliminare o prevenire l’insediamento di discariche a cielo aperto o ogni altra fonte di attrazione per la fauna selvatica negli aeroporti o nelle loro vicinanze, a meno che specifiche analisi di valutazione del rischio non indichino la loro non pericolosità in termini di probabilità di attrarre fauna selvatica in grado di incrementare il rischio di wildlife strike”.

A livello europeo L’Allegato V bis (punto C.2.e) del Regolamento (CE) N. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008, riporta che, tra i pericoli per la navigazione aerea nelle aree limitrofe all’aeroporto, va monitorata, tra l’altro, la creazione di quelle aree che potrebbero attirare fauna selvatica nelle vicinanze dell’area di movimento degli aeroporti, valutandone ed attenuandone opportunamente i rischi.

Si ricorda che i Regolamenti europei precedono le leggi ordinarie nazionali nella gerarchia delle fonti!”

La gestione del rischio Wildlife Strike nei pressi delle piste!

Il documento ENAC di 40 pagine LG–2018/002 - GESTIONE DEL RISCHIO WILDLIFE STRIKE NELLE VICINANZE DEGLI AEROPORTI Ed. n. 1 del 01/10/2018, “fornisce le linee guida alle autorità, agli enti e ai portatori d’interesse territoriali per la gestione del rischio di impatto tra aeromobili e fauna selvatica (uccelli in primis) nelle vicinanze degli aeroporti, dove tale rischio può aumentare in funzione della presenza di opere o attività in grado di attrarre fauna

selvatica”.

Scopo del documento è anche quello di fornire uno strumento per la pianificazione del territorio intorno agli aeroporti a 3, 8 e 13 km di distanza dalle piste”.

E' una questione che Aerohabitat ha spesso analizzato e proposto. Con questa nota riteniamo indispensabile proporre uno stralcio di tale documento.

L’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO) ha indicato quali sono le principali tipologie di utilizzo del territorio che hanno il potenziale di diventare importanti fonti attrattive per la fauna selvatica ad alto rischio.

Queste includono:

le discariche di rifiuti alimentari;

gli impianti di trattamento e smaltimento delle acque reflue;

i laghi naturali e artificiali;

gli impianti di congelamento del cibo;

gli impianti ittici;

le riserve ornitologiche.

 

Nel Cap. 5 del Regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti

("Rischio da impatto con volatili”) vengono individuate come oggetto di limitazioni,

tra gli altri:

le discariche e corpi d’acqua aperta o altre aree umide che possono attrarre volatili ed altra fauna selvatica;

le attività industriali che prevedono fasi lavorative in grado di attrarre volatili ed altra fauna selvatica (industria manifatturiera, impianti di lavorazione carne/pesce/vegetali, ecc.);

le attività agricole e di allevamento che possono costituire fonte attrattiva per i volatili ed altra fauna selvatica (coltivazioni agricole attrattive, impianti di itticoltura, allevamenti di bestiame, ecc.);

le attività antropiche che prevedono l’immissione di fauna libera nell’ambiente (Ambiti Territoriali di Caccia, riserve di caccia e pesca, aree di ripopolamento faunistico, campi di gara per colombofili, aree di addestramento cani da caccia, ecc.).

In realtà l’attrattiva di un sito o di un impianto varia in base a un’infinità di variabili legate alla specie, al momento dell’anno, al clima, al disturbo, ecc.

In questo documento si è scelto di classificare le fonti attrattive più importanti per la fauna selvatica riscontrabili sul territorio nazionale, indicando per ciascuna il livello di rischio, la necessità di intervento e le azioni che è possibile intraprendere, in base alla distanza dall’aeroporto e al fatto che si tratti di fonti attrattive già presenti sul territorio o pianificate.

L’elenco delle fonti attrattive identificate è il seguente:

1. Aree Artificiali

1.1. Discariche contenenti rifiuti organici non trattati (incluse aree di deposito temporanee);

1.2. Discariche non contenenti rifiuti organici non trattati (incluse aree di deposito temporanee);

1.3. Costruzioni e manufatti;

1.4. Uffici, alberghi, parcheggi, cinema, magazzini non alimentari, distributori di carburante;

1.5. Impianti industriali manifatturieri;

1.6. Attività di produzione alimentare;

1.7. Magazzini alimentari, fast food, drive-in, ristoranti all’aperto, centri commerciali;

1.8. Cave ed aree estrattive;

1.9. Aree di cantiere e piazzali industriali;

1.10. Porti di pesca;

1.11. Aree verdi urbane (parchi pubblici);

1.12. Alberature e giardini;

1.13. Campi sportivi;

1.14. Maneggi e ippodromi;

1.15. Campi da golf;

1.16. Vivai;

1.17. Zone adibite a picnic, fiere, manifestazioni all’aperto e campeggio.

 

2. Aree Agricole

2.1. Seminativi (non irrigui e irrigui);

2.2. Colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti e frutti minori);

2.3. Orti;

2.4. Prati;

2.5. Allevamenti di bestiame estensivi;

2.6. Allevamenti di bestiame intensivi.

 

3. Aree Naturali e semi-naturali

3.1. Boschi;

3.2. Aree cespugliate (inclusa macchia mediterranea);

3.3. Aree con vegetazione erbacea (incluse gariga e steppa);

3.4. Aree protette terrestri;

3.5. Riserve di caccia (e aree dove è previsto il rilascio di fauna);

3.6. Carnai ed aree di alimentazione per la fauna selvatica.

 

4. Aree Umide

4.1. Corsi d’acqua, canali e idrovie;

4.2. Bacini d’acqua naturali e artificiali;

4.3. Impianti di depurazione acque reflue;

4.4. Impianti di trattamento di acqua potabile;

4.5. Produzioni di acquacoltura;

4.6. Zone umide protette.




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